Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6726. In tema di danno ambientale il legislatore ha previsto una tutela anticipata che determina la soglia di punibilità a condotte prodoromiche al danno ambientale

In tema di danno ambientale il legislatore ha previsto una tutela anticipata che determina la soglia di punibilità a condotte prodoromiche al danno ambientale

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 6726
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/11/2016 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), ed annullamento con rinvio – limitatamente all’articolo 131 bis c.p. – per (OMISSIS) e (OMISSIS);
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/11/2016, il Tribunale di Trapani dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli della contravvenzione di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 19, comma 3, lettera a), articolo 30, e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di mille Euro di ammenda ciascuno e (OMISSIS) e (OMISSIS) a quella di 700,00 Euro di ammenda ciascuno; agli stessi – con rubrica autonoma e non concorsuale – era ascritto di aver illecitamente effettuato attivita’ di pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta “(OMISSIS)”.
2. Propongono ricorso per cassazione i quattro imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
(OMISSIS) e (OMISSIS) (gravame congiunto):
– vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 544 e 546 c.p.p., erronea applicazione delle norme contestate; carenza di motivazione quanto all’articolo 131 bis c.p.. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilita’ dei ricorrenti senza individuare quale condotta gli stessi avessero tenuto; il loro nominativo, infatti, non sarebbe stato accostato ad alcun comportamento specifico, ne’ alcun concorso sarebbe risultato ravvisabile in eventuali illeciti da altri tenuti. In tale contesto, e non conoscendosi cosa i ricorrenti stessero facendo al momento dell’intervento della Guardia costiera, la sentenza avrebbe dunque dovuto giustificare la condanna con ben altro sostegno argomentativo, si’ da imporsene l’annullamento. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., la relativa richiesta sarebbe stata del tutto trascurata dal Tribunale che, al riguardo, non avrebbe speso alcuna motivazione; con richiesta a questa Corte, quindi, in caso di riconosciuta responsabilita’, di applicare direttamente l’istituto in oggetto;
(OMISSIS):
– violazione dell’articolo 19, comma 3, lettera a) contestato, in relazione all’articolo 1 c.p.. In spregio al principio di legalita’ a fondamento del nostro sistema penale, il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta non sanzionata dalla norma in oggetto; l’illecito contestato al (OMISSIS), peraltro nella forma consumata, non rientrerebbe infatti in nessuna delle ipotesi ivi tassativamente indicate, si’ da doversi censurare l’interpretazione estensiva offerta dal Giudice della norma in esame;
– mancanza, manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione. Nessuna risposta sarebbe stata offerta dal Tribunale con riguardo all’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p., per quanto espressamente invocato in udienza. Analoga censura, poi, e’ mossa quanto alle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate al ricorrente – si’ come a (OMISSIS), ma diversamente da (OMISSIS) e (OMISSIS) – senza alcuna ragione apparente;
(OMISSIS):
– inosservanza dell’articolo 131 bis c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3; la relativa istanza sarebbe stata del tutto disattesa dal Tribunale, in difetto di ogni motivazione;
– inosservanza di norme processuali e sostanziali quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo alla luce dei profili oggettivi e soggettivi della vicenda, in uno con il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi risultano fondati nei termini che seguono.
Con riguardo, innanzitutto, ai gravami proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), gli stessi meritano accoglimento. La sentenza impugnata, infatti, lascia solo comprendere (rectius: immaginare) che i due imputati fossero stati sorpresi nei pressi del natante di proprieta’ dello (OMISSIS), probabilmente in acqua; nulla e’ dato sapere, tuttavia, in ordine a quanto gli stessi stessero li’ compiendo, ovvero se stessero pescando o meno, e con quali strumenti, ed in che termini avessero eventualmente concorso alla detenzione – in capo al citato (OMISSIS) – del fucile subacqueo e dei 7 chili di saraghi, rinvenuti a bordo della medesima imbarcazione.
Con riguardo a tali ricorrenti, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio.
5. Solo parzialmente fondati, per contro, risultano poi i gravami proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *