Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 febbraio 2018, n. 6966. La clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 648 bis del Codice penale sul reato di riciclaggio

La clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 648 bis del Codice penale sul reato di riciclaggio non opera nei confronti dell’aderente dell’associazione che ha il compito di ripulire e reimpiegare i proventi dei delitti scopo, alla cui realizzazione non abbia fornito alcun contributo. In questo caso può invece scattare il concorso tra i reati.

Sentenza 13 febbraio 2018, n. 6966
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/06/2017 del Tribunale del Riesame di BOLOGNA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. (OMISSIS) che ha depositato copia di atti gia’ presenti nel fascicolo processuale e ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 3 e il 15 maggio 2017, in relazione al reato di riciclaggio contestato all’indagata, avente ad oggetto i proventi derivanti da delitti di natura tributaria, limitatamente ai fatti commessi dopo il (OMISSIS) e sino al 2013.
2. Ricorre per cassazione la difesa deducendo:
1) violazione dell’articolo 321 c.p.p., in relazione all’articolo 416 c.p., e articolo 648 bis c.p., sul rilievo che alla (OMISSIS) e’ contestata anche, al capo A della rubrica, la partecipazione in qualita’ di promotrice all’associazione a delinquere creata al fine di commettere delitti di natura fiscale e bancarotta, oltre al riciclaggio, con il precipuo ruolo di trasferire il denaro provento dei reati posti in essere dal sodalizio e facenti parte del programma criminoso. Ne consegue, a giudizio del ricorrente, che in forza del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della corte di legittimita’ con la sentenza n. 25191/2014 Iavarazzo, va esclusa l’imputabilita’ alla (OMISSIS) del delitto di riciclaggio, avendo la stessa concorso a commettere il delitto presupposto.
La difesa evidenzia inoltre che nel caso in esame il tribunale ha omesso di considerare che alla (OMISSIS) e’ stata contestata non soltanto l’ipotesi associativa ma anche, al capo AS del procedimento penale R.G.N.R. 15105/11, riunito a quello principale, il reato di infedele dichiarazione ai fini tributari, riguardante le medesime somme di denaro oggetto del riciclaggio.
2) violazione di legge in relazione all’articolo 648 bis c.p., poiche’ la condotta contestata alla (OMISSIS) e cioe’ l’avere spostato somme di denaro da conti correnti a lei intestati ad altri aventi la medesima intestazione, non integra un comportamento diretto ad ostacolare l’individuazione delle somme di denaro, anche in ragione del fatto che l’indagata ha indicato le dette somme nella denunzia dei redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato poiche’ il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza richiamata dalla difesa n. 25191/2017, Iavarazzo, mentre il difensore non si e’ confrontato con tali articolate argomentazioni, limitandosi a reiterare il contenuto del riesame proposto dinanzi al Tribunale. Nella richiamata pronunzia la corte di legittimita’, nella sua piu’ autorevole composizione, ha precisato che “Non e’ configurabile il concorso fra i delitti di cui agli articoli 648 bis o 648 ter c.p., e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilita’ provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni”.

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