Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6726. In tema di danno ambientale il legislatore ha previsto una tutela anticipata che determina la soglia di punibilità a condotte prodoromiche al danno ambientale

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[…]

Con riguardo al primo, si osserva innanzitutto che risponde al vero l’argomento difensivo secondo cui l’imputazione mossa concerne la L. n. 394 del 1991, articolo 19, comma 3, lettera a), a mente della quale nelle aree marine protette sono vietati “la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche’ l’asportazione di minerali e di reperti archeologici”; del pari, risponde al vero che nell’imbarcazione del ricorrente non era stato rinvenuto pesce, al momento dell’accertamento, si’ da non potersi individuare alcuna attivita’ di “cattura” nei termini richiamati. Rileva questa Corte, tuttavia, che il comma 3, lettera a), in esame, al pari di quelle seguenti, non costituisce affatto un’elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggere atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un’esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell’idoneita’ – anche solo potenziale – degli stessi ad arrecare nocumento al bene giuridico protetto. Con riguardo al quale, dunque, ed anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dallo stesso, e’ stata predisposta una tutela anticipata, che arretra la soglia di punibilita’ a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi di questo. Solo in questi termini, infatti, puo’ leggersi la prescrizione di cui alla lettera c) del comma in oggetto, che non consente – nelle aree protette marine – lo svolgimento di attivita’ pubblicitarie tout court; al pari, poi, di quella sub lettera e), che vieta nelle stesse aree la navigazione a motore, comunque ed in ogni caso, senza neppure accennare all’accertamento di un danno al patrimonio floro-faunistico tutelato, ritenuto non necessario proprio in ragione della citata anticipazione della soglia penale. Non meno rilevante, in tale contesto, risulta poi la lettera d), che vieta l’introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; ed invero, ed al di la’ della circostanza che il (OMISSIS) era stato rinvenuto in acqua “ancora imbracciante un fucile da caccia subacqueo”, emerge evidente che la previsione in esame – lungi dalla proposta lettura “atomistica” – deve esser valutata nel complesso dell’intera disposizione, come parte di un tutto omogeneo e partecipe della medesima ratio, sol cosi’ potendosi giustificare, ad esempio, la ripetizione del riferimento alla cattura, gia’ contenuto nella lettera a), del medesimo comma.
6. E che si tratti di un’elencazione solo esemplificativa, come peraltro gia’ affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 3687 dell’11/12/2013, Visintin, Rv. 258493; Sez. 3, n. 23054 del 23/4/2013, Mancini, Rv. 256171), risulta infine ma con priorita’ argomentativa – dall’incipit dell’articolo 19, comma 3, in esame, che individua il fondamento della previsione tutta e ne regge l’intero, successivo sviluppo; incipit a mente del quale “nelle aree protette marine sono vietate le attivita’ che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalita’ istitutive dell’area”, con successiva indicazione delle varie condotte che “in particolare sono vietate”. Orbene, la previsione appena indicata lumeggia, con assoluta chiarezza, proprio quell’anticipazione della soglia penale gia’ sopra richiamata, che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale de quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell’assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell’ambiente geofisico), come tali valutati in atto, ma anche da condotte che con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo – possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a cio’ propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo.
Esattamente quanto riscontrato a carico del (OMISSIS), sorpreso – si ribadisce in acqua e con fucile da caccia.
7. Del pari, il ricorso di questi – come quello dello (OMISSIS) sul punto deve esser poi rigettato quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero mai richieste dagli imputati, come da lettura del verbale a data 16/11/2016. Deve qui ribadirsi, quindi, il costante indirizzo a mente del quale il giudice di merito non e’ tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ne’ e’ obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (per tutte, Sez. 3, n. 11539 dell’8/1/2014, Mammola, Rv. 258696).
8. Gli stessi ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), per contro, meritano accoglimento quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p.; malgrado l’espressa richiesta dagli stessi formulata (come da verbale citato ed intestazione della stessa pronuncia in esame), infatti, nessun argomento e’ stato impiegato in sentenza, si’ da risultare la domanda del tutto pretermessa e fondata la relativa doglianza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a (OMISSIS) e (OMISSIS) per nuovo giudizio e limitatamente a (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., e rinvia al Tribunale di Trapani.
Rigetta nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).

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