Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda
Sentenza 28 novembre 2017, n. 28318
Data udienza 12 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22475/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A. succeduta alla (OMISSIS) SPS, in persona del suo preposto e legale rappresentante in Italia (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1691/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio 1 motivo e assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 20.4.2015 n. 1691, confermava la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile, stante la preclusione determinata da precedente giudicato, l’opposizione, proposta da (OMISSIS), al Decreto Ingiuntivo n. 12986 del 2010, emesso dal Tribunale di Milano a favore di (OMISSIS) s.p.a., ed avente ad oggetto il credito vantato dalla societa’ per premi insoluti relativi a polizza fidejussoria,
La societa’ assicurativa, infatti, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Milano, e notificato allo stesso (OMISSIS), precedente Decreto Ingiuntivo n. 17368 del 2007, per pagamento dei premi relativi al periodo luglio 2005-luglio 2007, concernenti il medesimo rapporto di garanzia (polizza fidejussoria, prorogabile fino allo svincolo, rilasciata a favore della regione Piemonte a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni cui era tenuto Albergo Ristorante (OMISSIS) s.c. a r.l., contraente la polizza con assunzione solidale dell’obbligo di pagamento dei premi da parte di diversi coobbligati, tra i quali (OMISSIS)): tale provvedimento monitorio non era stato opposto nei termini di legge, e veniva, quindi, a coprire con efficacia di giudicato ogni questione attinente la validita’ ed efficacia del contratto di garanzia, che il (OMISSIS) aveva dedotto, per la prima volta, con l’atto di opposizione al successivo Decreto Ingiuntivo n. 12986 del 2010, disconoscendo la propria firma apposta in calce all’Appendice di polizza.
La sentenza di appello e’ stata impugnata per cassazione dal (OMISSIS) con due motivi, illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..
Resiste la societa’ assicurativa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo: violazione articolo 2909 c.c..
Sostiene il ricorrente che il Giudice di appello avrebbe violato i limiti oggettivi di efficacia del giudicato esterno in quanto i “petita” posti a base dei due Decreti Ingiuntivi erano diversi, nel primo venendo in questione un credito di Euro 2.267,72 relativo a premi di polizza dovuti nel periodo luglio 2005-luglio 2007; nel secondo invece un credito di Euro 6.399,63 concernente premi di polizza relativi al periodo luglio 2007-luglio 2010.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply