Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4571. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 4571
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7714/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS)ZZARO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TAORMINA, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3319/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) impugno’ la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo su veicolo di sua proprieta’ disposta dall’agente della riscossione, (OMISSIS) S.p.A., nell’interesse dell’ente creditore, Comune di Taormina, a seguito di cartella di pagamento causalmente riferita a sanzioni amministrative per violazione al C.d.S..

Dedusse, in sintesi: che il verbale di infrazione al C.d.S. presupposto della cartella di pagamento era coincidente con altro verbale tempestivamente opposto in via amministrativa, con ricorso da considerarsi accolto, per mancata adozione di alcun provvedimento ad opera dell’adito Prefetto di Messina; che aveva proposto opposizione innanzi il Giudice di Pace avverso la cartella esattoriale prodromica al fermo, disattesa tuttavia con sentenza (all’epoca) impugnata con ricorso per Cassazione (lite pendente dichiarato inammissibile con la sentenza n. 24652/2010).

Il Tribunale di Milano rigetto’ la domanda, qualificata in termini di opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., con decisione poi confermata, a seguito di gravame, dalla Corte di Appello della stessa citta’ con la sentenza n. 3319/2014.

I giudici di merito hanno ritenuto, in maniera concorde, che l’accertamento dell’inefficacia del verbale di contravvenzione per effetto del ricorso in via amministrativa invocato dalla parte attrice fosse precluso dalla deduzione della stessa circostanza quale ragione della precedentemente esperita opposizione a cartella esattoriale, il cui esito negativo non poteva essere sindacato.

Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Alcuna attivita’ difensiva hanno svolto le parti intimate, (OMISSIS) S.p.A. e Comune di Taormina.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 c.p.c. e articoli 203-204 C.d.S., parte ricorrente assume di avere “a prescindere dal giudizio promosso avverso la cartella esattoriale” proposto opposizione a fermo amministrativo fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione dell’atto amministrativo fatto valere come titolo esecutivo (nella specie, il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S.), sul presupposto del mancato accertamento in alcuna sede dell’esito del ricorso amministrativo avverso il predetto verbale.

Denuncia pertanto l’omessa valutazione ad opera dei giudici di merito della documentazione acquisita agli atti di causa provante l’esito del ricorso amministrativo (favorevole all’istante, con derivante inesistenza giuridica del titolo esecutivo a base del fermo), tale da configurare violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo e’ inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia.

A fondamento del rigetto, la Corte territoriale ha ritenuto che la disamina dell’impugnativa del fermo (sussunta nell’ambito della opposizione ex articolo 615 c.p.c.) fosse preclusa dalla decisione di rigetto dell’opposizione in precedenza spiegata avverso la cartella di pagamento per identiche ragioni, avente efficacia vincolante in ordine alla validita’ della cartella.

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