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Ma soprattutto, l’assoluta illogicita’ in cui e’ incorsa la corte territoriale emerge da un passo di poco successivo della sua motivazione (a pagina 16), secondo il quale “non ha rilevanza” quanto dichiarato dal (OMISSIS) ai carabinieri, e cioe’ che egli, dopo avere sentito “un leggero urto”, si fermava subito e chiedeva al padre della bambina poi deceduta: “se avevo per caso urtato il triciclo di qualche bambino”. Se il (OMISSIS), appena sentito un urto leggero, chiede immediatamente se aveva urtato una cosa che aveva a che fare con l’utilizzo del cortile quale area di gioco dei bambini, non si vede come cio’ non abbia rilevanza, se si segue un iter ovviamente logico. Infatti, questo elemento logicamente non poteva non valere nel senso di dimostrare che il (OMISSIS) ben sapeva, il giorno in cui avvenne il sinistro, che in quell’area giocavano bambini. e anche bambini cosi’ piccoli da utilizzare tricicli anziche’ biciclette; id est, sapeva che gli era prevedibile incontrarne.
E questo porta pure all’ulteriore illogicita’ incompatibile per l’elevato grado con una motivazione non apparente: la corte territoriale (motivazione, pagina 15) afferma che il (OMISSIS) “necessariamente teneva una velocita’ adeguata ai luoghi, dovendo inserirsi nello stretto passaggio lasciato dalla Fiat parcheggiata”. E’ assolutamente illogico, infatti, affermare che un conducente tiene una velocita’ adeguata ai luoghi perche’ i luoghi presentano difficolta’. Al contrario, il notorio (inevitabile premessa maggiore, qui, di un corretto sillogismo) insegna che un’alta percentuale dei sinistri deriva proprio dalla inadeguatezza della velocita’ con cui si e’ condotto il veicolo in luoghi intrinsecamente “difficili” o comunque meritevoli di una particolare attenzione.
La corte territoriale, oltre a quelli esaminati – e come si e’ visto tutti inidonei a intessere una motivazione non apparente sotto il profilo della logica -, non ha sorretto la sua decisione sulla base di altri effettivi sostegni (il riferimento alla perizia penale si limita a condividere con essa la provenienza dalla sinistra della bimba senza peraltro apportare elementi specifici; singolarmente peraltro, si nota meramente per inciso, come rilevano i ricorrenti non vi e’ alcuna menzione nel rapporto dei carabinieri). Si deve pertanto concludere – assorbito ogni ulteriore profilo racchiuso nei tre motivi in esame – che la motivazione non ha raggiunto un livello di logica strutturale – id est, comprensibilita’ effettiva – compatibile con l’articolo 111 Cost., comma 6, cosi’ come interpretato dal giudice nomofilattico.
Il ricorso quindi deve essere accolto nei limiti appena illustrati, conseguendone cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale e solidale condanna – per il comune interesse processuale – di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. a rifondere a controparte le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia e condanna solidalmente (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. a rifondere a controparte le spese processuali del presente grado, liquidate in un totale di Euro 10.200, inclusi Euro 200 per esborsi, oltre ai 15% di spese generali nonche’ IVA e CPA come per legge.
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