Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30388. L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità

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A sua volta illogico al punto da non consentire di comprendere l’effettivo iter motivazionale e’ il terzo elemento su cui la corte fonda che la bambina proveniva dalla sinistra della Mercedes.
Afferma il giudice d’appello (a pagina 14 della motivazione) che la posizione della bambina come riferita dal padre (si e’ gia’ visto che era con i piedi verso la recinzione, cioe’ verso destra rispetto alla Mercedes) deve essere considerata “in unione ad altra circostanza rilevata nella relazione di ispezione esterna sulla salma, redatta dal Dott. (OMISSIS) il quale riferisce: “1) marcata asimmetria del massiccio facciale come per fratture scomposte e dislocazione infero-laterale del bulbo oculare sinistro; 2) abnorme mobilita’ ed infossamento delle ossa della teca cranica in ragione fronto-parietale-temporale bilateralmente come per sfondamento di volta cranica…” cosi’ che, essendo assodato che stesse giocando nel cortile in sella ad un triciclo…, molto probabilmente, l’infortunata fu colpita alla testa dalla parte anteriore dell’auto investitrice, se non provenendo dalla parte sinistra, come farebbe pensare la direzione del corpo sottostante all’auto, sicuramente centralmente essendo centrale sotto la auto la sua posizione da supina”. Ora, e’ del tutto evidente che se la parte, per cosi’ dire, schiacciata dall’urto della faccia – posta in una marcata asimmetria – presentava una dislocazione infero-laterale del bulbo oculare sinistro, la bambina non poteva essere provenuta dalla parte sinistra della Mercedes. Se, infatti, la bimba fosse stata investita mentre proveniva dalla parte sinistra rispetto all’auto, ben difficilmente ne avrebbe subito un urto centrale alla testa; ma soprattutto, la presenza di una dislocazione del bulbo oculare sinistro dimostra che la faccia della bimba non e’ stata urtata in modo frontale paritario, bensi’ con maggiore impatto sulla sua parte sinistra. Ed e’ ben chiaro che quando una persona viene investita di lato, il lato del corpo investito e’ quello piu’ prossimo al lato della vettura: se quindi si considera il lato sinistro della testa come quello che ha avuto maggiori lesioni, logicamente cio’ depone per un impatto con il lato destro del veicolo. La corte territoriale ha invece ragionato nel senso che, nel caso in cui due entita’ sono a fianco, i loro lati affiancati sono gli stessi (il destro affianca il destro, il sinistro affianca il sinistro), come se vi fosse non un affiancamento, ma una sovrapposizione delle entita’. Al contrario, se sono a fianco, i lati combacianti – insegna la logica ancor prima del notorio – sono gli opposti.
Dopo avere illustrato, allora, sulla base degli argomenti altamente illogici – id est non realmente comprensibili – appena evidenziati che la bambina sarebbe stata “occultata dalla presenza sulla sinistra della Fiat Punto” per il (OMISSIS) (motivazione, pagina 15), la corte territoriale incorre in un’ulteriore illogicita’ che non e’ compatibile con il minimum costituzionale. Infatti afferma che ” (OMISSIS) non era tenuto a sapere” che i condomini usavano l’area anche come cortile per il gioco dei bambini “dal momento che l’incidente si e’ verificato nel mese di marzo del 2004 e solo nel febbraio di quell’anno era entrato in possesso delle chiavi consegnategli dall’inquilino” (motivazione, pagina 15).
Questo argomento e’ appunto incomprensibile sotto il profilo logico: in primis, non si comprende perche’ una cosa tutt’altro che secondaria, quale l’utilizzazione del cortile anche per il gioco dei bambini, a distanza di un mese il (OMISSIS) non dovesse esser venuto a saperla; in secondo luogo, la corte osserva che in febbraio il (OMISSIS) aveva ricevuto le chiavi dall’inquilino, il che, seguendo una normale logica, dovrebbe indurre a ritenere che il (OMISSIS) aveva ricevuto le chiavi dal suo conduttore, e quindi era proprietario dell’immobile (d’altronde, gli attuali ricorrenti l’avevano qualificato condomino fin dalla citazione – v. motivazione della sentenza impugnata, pagina 4 – e non risulta che cio’ fosse stato contestato), di cui pertanto avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche gia’ prima della ricezione delle chiavi dal inquilino.

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