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2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, falsa o errata applicazione dell’articolo 2727 c.c..
Dopo aver dato atto della rilevanza delle tracce tematiche, il giudice d’appello dapprima avrebbe concluso nel senso della non individuazione del punto dell’investimento, giungendo pero’ a ritenere, in seguito, che il (OMISSIS) si sarebbe trovato di fronte, all’improvviso, la bambina sul triciclo, “occultata dalla presenza sulla sinistra” della Fiat Punto del padre. Obiettano i ricorrenti che il (OMISSIS) e’ gravato dall’onere della prova, e che ai sensi dell’articolo 2727 c.c., non sarebbe stato possibile ricostruire il fatto ignoto (la dinamica del sinistro) deducendolo da fatti altrettanto ignoti, quali il contatto tra la bambina e la Mercedes e il preciso ambito spaziale, entro il cortile, in cui avvenne l’urto. La corte territoriale si sarebbe fondata su alcuni elementi che essa stessa riconosce ignoti per risalire al fatto ignoto della dinamica del sinistro, e poi da tale secondo fatto ignoto avrebbe dedotto pure che la bambina era occultata dall’auto paterna. In tal modo sarebbe stato violato il divieto di praesumere de presumpto – ancora una volta tralasciando pure i rilievi dei carabinieri -, con violazione dell’articolo 2727 c.c..
2.3 Il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione, falsa o errata applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c..
La corte territoriale avrebbe compiuto una “puntuale disamina sulla rilevanza delle tracce tematiche” per escludere che dove erano state rinvenute fosse avvenuto l’urto (come invece ipotizzato dagli appellanti e dai carabinieri). Richiamato l’articolo 2729 c.c., si adduce che il giudice d’appello avrebbe avuto a disposizione una pluralita’ di dati per ricostruire quanto era avvenuto (dati ampiamente elencati nel motivo), e invece avrebbe analizzato soltanto un dato.
2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, falsa o errata applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1.
A tale norma, pur non menzionandola espressamente, avrebbe fatto senza dubbio riferimento l’atto di citazione nella prospettazione della vicenda, ne’ la sua applicabilita’ sarebbe stata poi negata dai convenuti; e il giudice di prime cure, poi, avrebbe proprio inquadrato in essa la fattispecie. Il giudice d’appello esprime dubbio sull’applicabilita’ (benche’ non vi fosse stata impugnazione al riguardo) ma comunque afferma che sarebbe stata provata l’assenza di colpa del (OMISSIS). Peraltro, per superare la presunzione dettata dall’articolo 2054 c.c., comma 1, occorre provare la osservanza delle norme di circolazione stradale e della normale diligenza, fornendo quindi piena prova di una guida diligente e prudente, inclusiva anche del comportamento attivo consistente nell’adozione di misure necessarie a evitare il danno; e se permane residuo d’incertezza sulla dinamica del sinistro, la presunzione di responsabilita’ del conducente non puo’ essere superata. Vengono quindi richiamate le osservazioni gia’ dispiegate nel terzo motivo in ordine al punto di investimento, per ribadire che, se rimane un ragionevole dubbio sulla diligente condotta, la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, non e’ superata, la norma non creando soltanto inversione di onere della prova sulla dimostrazione della condotta non rimproverabile del conducente, ma includendo pure l’onere della prova, in capo al conducente, di avere preso, in positivo, tutte le misure necessarie per evitare il sinistro. E nel caso in esame il giudice d’appello avrebbe ritenuto superata la presunzione nonostante il permanere, appunto, di incertezza sulla dinamica dell’evento.
2.5 Il quinto motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’appello omesso di rilevare “una serie di dati fattuali”: al riguardo viene trascritto l’atto d’appello nelle pagine ove sarebbero stati indicati i fatti decisivi non considerati. Si afferma altresi’ che non sussisterebbero testi confermanti la versione dei fatti fornita dal (OMISSIS), aggiungendo che la sua assoluzione in sede penale e’ stata frutto di un onere probatorio del tutto diverso rispetto al giudizio civile: nel giudizio penale vi e’ presunzione di non colpevolezza, mentre nel caso in esame deve applicarsi la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, differenza che il giudice d’appello non avrebbe considerato. Il motivo si conclude con illustrazioni di elementi fattuali.
Si difende con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
I ricorrenti hanno depositato poi memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
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