Nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato..
Niente proroga della sublocazione come conseguenza automatica del rinnovo della locazione. Il collegamento tra i due contratti, infatti, non incide sull’autonomia negoziale.
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Sentenza 15 marzo 2018, n. 6390
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16378/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1675/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 13 aprile 2011 (OMISSIS) si opponeva a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli e avente ad oggetto il pagamento a (OMISSIS) dell’importo di Euro 6476,88 oltre interessi, quali canoni locatizi dovuti per il periodo aprile 2010-novembre 2010 in forza di contratto di sublocazione in cui la opponente era subconduttrice: adduceva l’inesistenza del contratto di sublocazione, essendo scaduto il contratto di locazione, pur essendo stato poi rinnovato. Il (OMISSIS) si costituiva, resistendo.
Con sentenza n. 9592/2014 il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo che il contratto di sublocazione fosse cessato proprio per cessazione del contratto di locazione, stipulato poi ex novo, non essendo stata d’altronde la subconduttrice disponibile a stipulare un nuovo contratto ed avendo anzi rilasciato l’immobile il 31 maggio 2010; revocava pertanto il decreto ingiuntivo, ma condannava la opponente a pagare Euro 1537,72, oltre interessi, quale indennita’ di occupazione per aprile e maggio 2010.
Avendo proposto appello il (OMISSIS), cui controparte resisteva, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame, confermando quindi il decreto ingiuntivo.
2. Ha presentato ricorso la (OMISSIS), sulla base di tre motivi, da cui si e’ difeso con controricorso il (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso e’ fondato.
Deve premettersi che l’eccezione di inammissibilita’ relativa alle conclusioni del ricorso proposta dal controricorrente – nel ricorso di primo grado la (OMISSIS) aveva concluso nel senso che il contratto di sublocazione fosse dichiarato cessato il 4 ottobre 2008 e che fosse accertato l’avvenuto pagamento delle “indennita’ di occupazione” dell’aprile-maggio 2010; nel ricorso per cassazione chiede di cassare la sentenza impugnata per i motivi esposti e di dichiarare che il contratto decorrente dal 4 ottobre 2008 e’ inefficace e inopponibile al subconduttore come statuito dal Giudice di primo grado – non risulta fondata, dato che, contestualizzando secondo i canoni di una corretta interpretazione tali conclusioni con quanto illustrato nel ricorso, emerge trattarsi di una – ammissibile in astratto – richiesta di decisione nel merito in conformita’ con quanto prospettato ab origine, poiche’ la cessazione del contratto di sublocazione, secondo appunto la prospettazione della ricorrente, deriva proprio dalla inopponibilita’ a se’ quale subconduttrice del rinnovato contratto locatizio.
3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1594, 1595 e 1366 c.c..
Adduce la ricorrente che la sublocazione e’ un rapporto obbligatorio derivato; pur essendo contratto autonomo, sotto certi profili e’ condizionato dal rapporto locatizio, il cosiddetto rapporto fondamentale. Di qui il dettato dell’articolo 1595 c.c., comma 3: “Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullita’ o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore…”. Pertanto, se il subconduttore “deve subire la regolamentazione pattizia che ha ab origine accettato in ragione del contratto principale da cui dipende la sublocazione”, non puo’ pero’ “essere costretto a subire delle variazioni anche accidentali del rapporto principale alle quali non abbia aderito”. Prescindendo allora dall’effetto normativo o meno di tali variazioni, esse costituiscono “una modifica unilaterale” del rapporto principale: il terzo che e’ subconduttore viene a dover subire, nel caso in esame, una durata contrattuale piu’ lunga senza avervi aderito e senza averla preventivamente accettata nel contratto di sublocazione; essa fu anzi espressamente rifiutata con raccomandata A.R. della (OMISSIS) in data 15 aprile 2010.
Il contratto locatizio originale, infatti, aveva previsto due periodi di durata, ciascuno di sei anni, a partire dal 4 ottobre 1996, e tale avrebbe dovuto restare la scadenza pure del contratto di sublocazione. Varrebbe qui il principio della buona fede di cui all’articolo 1366 c.c., anche per la tutela dell’affidamento. Se si ritiene, invece, che il subconduttore debba sottostare alla maggior durata voluta dal conduttore e dal locatore e ai connessi oneri, incluso il pagamento del canone, si verrebbe a creare “una situazione di vantaggio rimessa al mero arbitrio del sublocatore”. Peraltro l’articolo 1595 c.c., stabilisce che nullita’ e risoluzione del contratto di locazione non pregiudicano il subconduttore; da cio’ dovrebbe desumersi che il contratto di locazione contenente una nuova durata e’ inefficace nei confronti del subconduttore a prescindere dal fatto che cio’ costituisca o meno una novazione del contratto principale.
3.1.2 Allo scopo di meglio comprendere il motivo, e’ opportuna una sintesi della motivazione con cui il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado, sostanzialmente conforme alla prospettazione dell’attuale ricorrente.
La corte territoriale (motivazione, pagine 4 ss.) ha incentrato il suo vaglio per gran parte sulla presenza o meno di una valenza novativa dell’accordo che la locatrice e il conduttore/sublocatore avevano tra loro stipulato in data 25 febbraio 2008 (pare, si nota per inciso, senza avvertirne la attuale ricorrente), giungendo ad escludere che esso sia stato realmente un “nuovo contratto di locazione”, in quanto modificativo solo di elementi non integranti, a suo avviso, una novazione oggettiva, ovvero l’aumento del canone di locazione e della durata. Esclusa poi ogni incidenza della lettera della subconduttrice del 15 aprile 2010 “con cui si invocava l’efficacia nei suoi confronti della scadenza del contratto di locazione, giammai fatta valere dal sublocatore” (argomento, questo, non si puo’ non notare fin d’ora, privo di consistenza, dato che la scadenza di un contratto di genere locatizio puo’ essere fatta valere da ambedue le parti), la corte territoriale afferma che “non appare perfettamente applicabile” l’articolo 1595 c.c., comma 3, perche’ “deve per certo escludersi che il conduttore-sublocatore possa avvalersi dell’estinzione del primo rapporto per invocare lo scioglimento del secondo e pretendere, cosi’, la restituzione della cosa” (argomento che, si nota ancora per inciso, non appare pertinente, poiche’ l’articolo 1595 c.c., comma 3, era stato invocato a tutela del subconduttore), e asserisce altresi’ che “dall’analisi della categoria degli interessi in cui la norma intende accordare protezione” emerge che la sua ratio e’ “offrire una maggiore tutela del diritto del locatore nei confronti del subconduttore”, per cui “essa attribuisce solo al locatore il diritto sostanziale alla restituzione del bene da parte del subconduttore, ma non conferisce analoga facolta’ al subconduttore, che non puo’, quindi, utilmente invocare l’inefficacia della risoluzione del contratto di locazione nei suoi confronti”. Questa interpretazione viene definita in linea con la finalita’ della norma “volta ad attribuire diritti particolari al locatore nei confronti del subconduttore che possono influire sull’esecuzione del contratto di sublocazione e non certo a creare un rapporto di dipendenza fra i due contratti” (motivazione della sentenza impugnata, pagina 6).
3.1.3 Chiarito in tal modo l’iter che il giudice d’appello ha percorso per giungere alla riforma della sentenza di primo grado, deve ora osservarsi che il motivo in esame, a ben guardare, si fonda sul fatto che il contratto di sublocazione avrebbe avuto una durata determinata – sei anni piu’ sei anni a partire dal 4 ottobre 1996 -, per cui sarebbe scaduto il 3 ottobre del 2008, “a nulla valendo” quanto pattuito tra sublocatore e locatrice, “sia essa una nuova durata o una semplice proroga” (v. in particolare la pagina 12 del ricorso). Prescindendo quindi dalla natura novativa o meno dell’accordo intervenuto tra locatrice e sublocatore il 25 febbraio 2008 (sulla quale, come si e’ appena visto, si e’ invece spesa una considerevole parte della motivazione della sentenza), la ricorrente prospetta che l’accordo suddetto non generi una proroga del contratto di sublocazione (e quindi lascia intendere che, quando nel 2010 scrisse la sua lettera di non adesione, si trovava in una situazione di occupazione senza titolo), e afferma che, ai sensi dell’articolo 1595 c.c., comma 3, e comunque in base ai principi generali di buona fede e di inefficacia del contratto nei confronti del terzo, non sussiste piu’ – ovviamente dal 3 ottobre 2008 – un rapporto contrattuale tra lei e il controricorrente (nel ricorso monitorio, si nota per inciso, risulta che il sublocatore (OMISSIS) aveva infatti addotto che, per mancanza di disdetta, il contratto di sublocazione si era rinnovato per altri sei anni fino al 3 ottobre 2014).
Invero, il giudice d’appello, come si e’ visto, si limita ad argomentare sulla natura non novativa dell’accordo, stipulato dalla locatrice e dal (OMISSIS) in data 25 febbraio 2008, e a negare ogni effetto alla lettera dell’aprile 2010 inviata dall’attuale ricorrente, nonche’ ad escludere che l’articolo 1595, terzo comma, c.c. venga a creare un rapporto di dipendenza tra locazione e sublocazione, la sua ratio essendo unicamente la tutela del locatore nei confronti del subconduttore, interpretando poi la norma, peraltro, nel senso che il sublocatore non puo’ avvalersi della estinzione del rapporto locatizio per invocare lo scioglimento del rapporto di sublocazione: mentre, nel caso in esame, si tratta di una fattispecie tendenzialmente inversa, poiche’ e’ il subconduttore che invoca lo scioglimento del rapporto di sublocazione nei confronti del sublocatore.
3.1.4 La ricorrente focalizza la sua censura sul fatto che locatrice e sublocatore non potevano giuridicamente modificare a suo discapito – cioe’ per quanto concerne la durata – il contratto di sublocazione: e cio’ non e’ stato risolto dal giudice d’appello, proprio perche’ non e’ risolvibile con la esclusione della sussistenza di una novazione che, se fosse stata esistente, avrebbe semmai riguardato il contenuto del contratto tra locatrice e sublocatore, in quanto discendente da un accordo stipulato esclusivamente da loro.
Pertinente, invece, e’ il diverso profilo degli effetti del collegamento tra i due distinti contratti, dal momento che il contratto locatizio e’ per legge correlato al contratto di sublocazione, come si evince proprio dall’articolo 1595 c.c.. Il giudice d’appello, nella parte conclusiva del suo percorso motivazionale, non puo’ esimersi dal considerare tale norma, ma la interpreta pretermettendo, per cosi’ dire, forzatamente la presenza in essa di qualunque tutela del subconduttore, e leggendola invece come norma-presidio degli interessi del locatore. Cio’ d’altronde lo conduce anche ad una evidente contraddittorieta’ nel suo ragionamento: premesso appunto che la ratio della norma e’ “offrire una maggiore tutela del diritto del locatore nei confronti del subconduttore”, cosi’ da attribuire al locatore il diritto alla restituzione del bene da parte del subconduttore, osserva poi che, ferma la finalita’ dell’articolo 1595, comma 3, “ad attribuire diritti particolari al locatore nei confronti del subconduttore che possono influire sull’esecuzione del contratto di sublocazione”, la disposizione non ha la finalita’ di “creare un rapporto di dipendenza fra i due contratti nel senso che la nullita’ o la risoluzione del contratto di locazione produce la nullita’ o la risoluzione del contratto di sublocazione”.
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