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Dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello della ricorrente risulta la presenza della copia analogica della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico dal difensore del ricorrente e da questi attestata conforme all’originale digitale in data 16 marzo 2016.
Quanto alla relata di notificazione, l’unico documento prodotto dalla ricorrente e’ costituito dalla copia stampata, priva di qualsivoglia attestazione di conformita’, di una “ricevuta di accettazione” del messaggio di posta elettronica certificata datata “30 dicembre 2015 15:37”, apparentemente proveniente dall’indirizzo p.e.c. dell’Avv. (OMISSIS) (difensore dell’appellata e controricorrente (OMISSIS)), diretto alla casella p.e.c. dell’Avv. (OMISSIS) (procuratore dell’appellante e ricorrente (OMISSIS)) e avente ad oggetto “Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”; non si rinvengono agli atti ne’ la relazione di notificazione redatta dal mittente, ne’ il messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario al quale siano state allegate la predetta relata e la sentenza notificata.
Nemmeno la parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nel suo fascicolo.
2. L’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive che col ricorso debbano essere depositate, a pena di improcedibilita’, la copia autentica della sentenza impugnata e la relazione di notificazione, qualora questa abbia avuto luogo.
La ratio della norma va identificata nell’esigenza di consentire alla Corte di verificare la tempestivita’ dell’impugnazione; ne da’ conferma la giurisprudenza di legittimita’ (risalente e anche recente e, comunque, uniforme): “La previsione – di cui all’articolo 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’… della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve” (tra le altre: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004, Rv. 577461-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15232 del 09/06/2008, Rv. 603861-01; Cass., Sez. U., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363-01).
Qualora lo stesso ricorrente deduca che la sentenza impugnata e’ stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, il giudice di legittimita’ – indipendentemente dal riscontro della tempestivita’ o della tardivita’ del rispetto del termine breve (questione afferente all’ammissibilita’ del ricorso, che assume rilievo solo in esito alla positiva verifica della sua procedibilita’; ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015, Rv. 637451-01) – deve controllare che la parte abbia ottemperato all’onere del deposito della copia notificata del provvedimento, dovendosi invece presumere, in mancanza di specifiche asserzioni, che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo e, quindi, procedere all’accertamento della sua osservanza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19654 del 01/10/2004, Rv. 577462-01).
La necessita’ di comminare in ogni caso la rigorosa sanzione della improcedibilita’ nell’ipotesi di omesso tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notifica della statuizione impugnata era stata confermata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte: “Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’articolo 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’articolo 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione.” (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363-01).
Piu’ recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno parzialmente rivisto il proprio orientamento affermando che “deve escludersi la possibilita’ di applicazione della sanzione della improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945-01).
Quest’ultima decisione conferma parzialmente il pregresso orientamento: difatti, premettendo esplicitamente che “un’interpretazione sostanzialmente abrogante e’ possibile (…) solo con un intervento normativo”, si e’ stabilito che l’onere di deposito a pena di improcedibilita’ e’ “in funzione dell’ordinato svolgimento del giudizio di cassazione”, che il legislatore vuole che la prova delle condizioni di ammissibilita’ del ricorso “sia sin dall’inizio fornita dal ricorrente, in maniera da porre subito la Corte nella possibilita’ di delibare, anche mediante l’apposito procedimento camerale predisposto, l’ammissibilita’ del ricorso” e che l’adempimento richiesto dall’articolo 369 cod. proc. civ. costituisce una “attivita’ elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti”.
In altri termini – pur confermando l’esigenza del giudice di legittimita’ di avere a disposizione la relata di notificazione quando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata – la Corte ha reputato che non sia possibile applicare la sanzione dell’improcedibilita’ quando il documento mancante sia nella disponibilita’ del giudice per opera della controparte o la documentazione sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, poiche’ l’adempimento omesso da una parte ed espletato dall’altra (o comunque consentito dalla trasmissione del documento da parte del giudice di appello), nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione, non impedisce di attivare la sequenza procedimentale, ne’ di ritardarla in maniera apprezzabile.
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