Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 10 ottobre 2017, n. 23668. In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis

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Anche in base al piu’ recente orientamento, dunque, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilita’, a meno che risulti dal ricorso “che la sua notificazione si e’ perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiche’ il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivita’ in relazione al termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2” (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 63681001).
L’omissione, nel caso all’esame di questo Collegio, ha invece rilievo: la sentenza e’ stata pubblicata il 23 dicembre 2015 e il ricorso e’ stato inviato alla notificazione il 26 febbraio 2016.
3. Quando la notificazione della sentenza impugnata e’ avvenuta con modalita’ telematica l’onere di deposito della relata prescritto dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve essere soddisfatto considerando sia le peculiarita’ dello strumento impiegato dal mittente (e, quindi, la specifica disciplina dettata per le notificazioni telematiche), sia l’esigenza, propria del giudizio di cassazione, di “convertire” in formato analogico gli atti digitali da depositare (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017: “Nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli articoli 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte”).
Sul tema, nella recente sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01, questa stessa Sezione ha espresso il seguente principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuita’: “In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica”.
Il difensore dell’odierna ricorrente ha omesso di produrre la necessaria copia conforme del messaggio di posta elettronica certificata e della relazione di notificazione pervenutigli dal mittente; ha invece depositato, unitamente al ricorso, una copia cartacea (peraltro priva di attestazione di conformita’ all’originale) della “ricevuta di accettazione” (prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 1) – fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente e giunta nella casella p.e.c. di quest’ultimo (e, dunque, un atto che nemmeno dovrebbe trovarsi nella disponibilita’ del destinatario) – documento che non corrisponde ne’ equivale alla copia autentica del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5.
Di qui l’improcedibilita’ del ricorso.
4. Alla statuizione di improcedibilita’ fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 12.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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