In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalita’ telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformita’ agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica

Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23668
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6238-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SCPA in persona del suo procuratore speciale Dott. (OMISSIS), nella qualita’ di mandataria e procuratrice della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4931/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.r.l. proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio promossa nei suoi confronti da (OMISSIS) S.p.A. in forza di titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento; sosteneva l’opponente di vantare un diritto di godimento dell’immobile opponibile all’aggiudicatario e, segnatamente, un contratto di locazione commerciale anteriore al pignoramento.
Con ordinanza del 15 dicembre 2008 il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione e disponeva l’introduzione del giudizio, nel quale la (OMISSIS) domandava, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) S.p.A. (mandataria di (OMISSIS)), l’accertamento dell’insussistenza del diritto di agire in executivis e, inoltre, l’attribuzione della proprieta’ dell’edificio ex articolo 938 cod. civ., il riconoscimento di un indennizzo ex articolo 936 cod. civ. e l’attribuzione di un indennizzo per migliorie ex articolo 2041 cod. civ..
Con sentenza n. 69 del 24 marzo 2011 il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile l’opposizione.
Investita della impugnazione della (OMISSIS), la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello, riformando la decisione di primo grado soltanto con riguardo alla declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione, e rigettava nel merito le domande proposte in primo grado dall’appellante.
La (OMISSIS) S.r.l. impugna la sentenza della Corte territoriale n. 4931 del 23 dicembre 2015 proponendo ricorso per cassazione, notificato il 26 febbraio 2016 e affidato due motivi; col primo deduce la nullita’ della sentenza della Corte d’appello di Napoli denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. “per erronea valutazione, da parte del Collegio Giudicante, delle prove documentali depositate agli atti del giudizio, con conseguente errata conclusione circa la inopponibilita’ del rapporto di locazione al creditore esecutante”; col secondo, formulato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censura la decisione per l’errata interpretazione degli articoli 936 e 1592 cod. civ. e per la “incompleta valutazione della documentazione prodotta agli atti del fascicolo d’ufficio del grado di appello”.
(OMISSIS) S.c.p.a., mandataria e procuratrice di (OMISSIS) S.p.A., resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente esaminata la procedibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in ragione del mancato deposito della “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e’ avvenuta”.
La ricorrente (OMISSIS) S.r.l. ha espressamente dedotto che la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4931, adottata il 16 dicembre 2015 e pubblicata il 23 dicembre 2015, e’ stata “notificata al sottoscritto procuratore, a mezzo posta certificata, il 30.12.2015” (pagina 1 del ricorso) e nello stesso atto introduttivo non e’ stata fatta alcuna specificazione circa un’ipotetica inidoneita’ di detta notifica a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2. Di conseguenza, si deve ritenere che la notificazione e’ idonea a tal fine (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13518 del 30/5/2017).

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