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Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 224 e 253 c.p.c. e cioe’ delle regole concernenti l’ammissione e la valutazione della testimonianza.
Sostengono che erroneamente la corte ha posto alla base della propria decisione la testimonianza resa da una teste non al giudice ma ai pubblici ufficiali giunti sul posto subito dopo l’incidente, contenente una mera impressione della teste relativa alla velocita’ della moto, che l’aveva superata poco prima del verificarsi dell’incidente.
Il motivo e’ irrilevante, nella economia complessiva della decisione, atteso che il convincimento dei giudici, trasfuso in una articolata motivazione, si e’ fondato non soltanto sulla testimonianza ma, tra l’altro, anche su una consulenza cinematica che ha ricostruito, sulla base dei rilievi obiettivi a disposizione, la velocita’ della moto al momento dell’incidente (fissandola in circa 90 km all’ora, velocita’ in quel punto consentita, ma nondimeno ritenuta elevata).
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 2051 c.c. e lamentano che l’impossibilita’ di ricostruire la concreta dinamica dell’incidente si sia risolta in pregiudizio del danneggiato.
Con il terzo motivo denunciano la violazione degli articoli 2043, 2051 e 2727 c.c., nonche’ articolo 116 c.p.c..
Con il quarto motivo, denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando in particolare che non siano state tenute nel dovuto conto le fotografie eseguite sul luogo del sinistro dai carabinieri intervenuti in cui erano chiaramente visibili la terra, le zolle e i detriti presenti sulla carreggiata nel luogo percorso dalla moto del (OMISSIS), circostanza confermata da alcune testimonianze non tenute in debita considerazione dalla corte d’appello.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto essi criticano, sotto diversi profili, l’accertamento in fatto contenuto nella motivazione, e devono essere rigettati.
La sentenza preliminarmente ritiene astrattamente riconducibile la responsabilita’ del gestore della strada, cosi’ come prospettata dagli attori, nell’alveo dell’articolo 2051 c.c., in quanto ritiene che l’anomalia che viene indicata come causa dell’evento e cioe’ la sconnessione della sede stradale, e’ una situazione stradale su cui sicuramente l’ente titolare della custodia avrebbe la possibilita’ e l’onere di intervenire in virtu’ dell’obbligo sullo stesso gravante di mantenere in efficienza la sede viaria per impedire il verificarsi di eventi dannosi per gli utenti.
Cio’ detto, pero’, compie e motiva esaurientemente l’accertamento in fatto sulle cause dell’incidente – che non e’ evidentemente rinnovabile in questa sede – e, in mancanza della possibilita’ di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, al quale non assistettero testimoni, esclude la presenza di una prova che il (OMISSIS) possa aver perso il controllo del mezzo per la presenza di un solco sull’asfalto, che stima, sulla base dei rilievi tecnici, essere stato di modesta entita’, e quanto al terriccio, pur presente sulla sede stradale, non lo pone in relazione causale con il verificarsi dell’incidente, che addebita in via esclusiva alla non prudente condotta di guida tenuta dal giovane (OMISSIS).
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