Escluso il ricorso straordinario in cassazione contro l’ordinanza che giudica ammissibile la class action.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7245.

Escluso il ricorso straordinario in cassazione contro l’ordinanza che giudica ammissibile la class action.
Il carattere della decisivita’ e’ predicabile solo in relazione ai quei provvedimenti che pronunciano o, comunque, incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. La decisorieta’, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato.
Tale caratteristica non ricorre quando il provvedimento impugnato si pronuncia, anche in modo definitivo, sulle modalita’ di svolgimento dell’azione in giudizio (cioe’ su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Avverso un simile provvedimento, dunque, non e’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, genera tuttalpiu’ un vincolo di tipo processualistico, ma non una lesione di diritto sostanziale.

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7245
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8855/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano pubblicata il 3 marzo 2014;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta l’ordinanza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis-1 c.p.c..
RITENUTO
La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il reclamo proposto dalla (OMISSIS), ha dichiarato ammissibile l’azione di classe intrapresa, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 140-bis dalla Associazione, in proprio e in forza dei mandati conferiti da 16 utenti, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l.
La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il reclamo proposto dalla (OMISSIS), ha dichiarato ammissibile l’azione di classe intrapresa nei confronti di (OMISSIS) s.r.l.
Avverso tale decisione la (OMISSIS) s.r.l. ricorre con cinque motivi, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, l’ (OMISSIS) resiste con controricorso.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
Va rilevata, infatti, in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto rivolto contro un provvedimento che non ha caratteri di definitivita’.
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2610 del 01/02/2017, Rv. 642267), ribadendo che il carattere della decisivita’ e’ predicabile solo in relazione ai quei provvedimenti che pronunciano o, comunque, incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. “La decisorieta’, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere”: cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994)”.
Tale caratteristica non ricorre – aggiungono le Sezioni Unite, richiamando la granitica giurisprudenza di questa Corte – quando il provvedimento impugnato si pronuncia, anche in modo definitivo, sulle modalita’ di svolgimento dell’azione in giudizio (cioe’ su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Avverso un simile provvedimento, dunque, non e’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, genera tuttalpiu’ un vincolo di tipo processualistico, ma non una lesione di diritto sostanziale.
In conclusione, le Sezioni Unite non hanno ravvisato i caratteri della decisorieta’ e definitivita’ dell’ordinanza che statuisce sull’ammissibilita’ dell’azione di classe.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del giudizio di legittimita’ devono essere compensate in considerazione della circostanza che l’inammissibilita’ del ricorso dipende dall’evoluzione dell’elaborazione giurisprudenziale successiva alla presentazione del ricorso stesso.
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.

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