In materia di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 marzo 2018, n. 7248.

In materia di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, dal cui inadempimento puo’ derivare – secondo l’id quod plerumque accidit – un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della liberta’ di disporre, psichicamente e fisicamente, di se stesso e del proprio corpo, patite dal primo in ragione della sottoposizione (come nella specie) a terapie farmacologiche ed interventi medico – chirurgici collegati a rischi dei quali non sia stata data completa informazione. Tale danno, che puo’ formare oggetto, come nella specie, di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza, lascia impregiudicata tanto la possibilita’ di contestazione della controparte quanto quella del paziente di allegare e provare fatti a se’ ancor piu’ favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

Sentenza 23 marzo 2018, n. 7248
Data udienza 22 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18269/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS), in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS), CASA DI CURA (OMISSIS) SDF DI (OMISSIS) E (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
Nonche’ da:
CURATERA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1067/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato, inammissibilita’ e in subordine rigetto del ricorso incidentale non condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sul minore (OMISSIS), evocarono in giudizio,dinanzi al Tribunale di Catania, (OMISSIS) (ginecologo) e la Casa di Cura (OMISSIS) chiedendo il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della nascita del figlio, venuto alla luce con grave sofferenza fetale e conseguente anossia da parto dalla quale aveva riportato un’invalidita’ pari al 100%. Autorizzate le chiamate in causa delle compagnie di assicurazioni con le quali la Casa di Cura aveva stipulato le polizze per la responsabilita’ civile, e deceduto, nelle more, il piccolo (OMISSIS), la domanda veniva parzialmente accolta nei confronti di (OMISSIS), con condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 1.170.000,00 in favore degli attori. Venivano, invece, rigettate le pretese da loro avanzate nei confronti della Casa di Cura (OMISSIS).
2. Avverso la predetta sentenza e’ stato proposto appello principale da (OMISSIS) e (OMISSIS) e appello incidentale dalla struttura sanitaria e dal Fallimento (OMISSIS), succeduto ad (OMISSIS), nel frattempo deceduto.
3. La Corte d’Appello di Catania, rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio, respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale del Fallimento (OMISSIS), rigettando del tutto la domanda degli attori, con compensazione delle spese di lite.
4. I (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi di gravame.
Hanno resistito sia la (OMISSIS) Spa, depositando anche memorie ex articolo 378 c.p.c.; sia la curatela del Fallimento (OMISSIS) che ha presentato altresi’ ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul ricorso principale.
Con il primo motivo, proposto ex articolo 360, n. 3, in relazione agli articoli 2, 13 e 32 Cost., e articolo 1223 c.c., i ricorrenti deducono la violazione delle norme sul consenso informato: assumono, al riguardo, che pacifica l’assenza di informazioni fornite alla paziente sui rischi connessi al trattamento terapeutico intrapreso, la Corte d’Appello aveva reso, sulla specifica doglianza ed in presenza di circostanziata domanda, una motivazione ambigua, meramente fondata sull’esclusione che dall’omessa informazione fossero derivate le drammatiche conseguenze verificatesi, ascrivendole ad un “evento anomalo”.
Con il secondo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, i (OMISSIS) lamentano l’omesso esame (quale fatto decisivo per la soluzione della controversia ed oggetto di discussione fra le parti) del nesso di causalita’ fra le conseguenze dannose della terapia farmacologica somministrata ed il mancato consenso prestato, tenuto conto che era stato accertato che non era affatto necessaria l’induzione farmacologica del parto, visto che la paziente era stata precesarizzata, e che, pertanto, era normalmente preferibile ricorrere a parto cesareo elettivo; lamentano, al riguardo, che la Corte aveva omesso di considerare che una corretta informazione avrebbe potuto mettere la (OMISSIS) in condizione di scegliere di evitare il rischio delle conseguenze dannose poi verificatesi.
Con il terzo motivo, proposto ex articolo 360, n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame del rapporto fra gli effetti indesiderati dell’ossitocina ed il distacco intempestivo di placenta, segnalato come possibile rischio perfino dal “bugiardino” che accompagnava il farmaco utilizzato: assumevano, al riguardo, che tali prescrizioni, riportate fedelmente nelle memorie istruttorie, non erano state adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello.
Infine, con il quarto motivo, proposto ex articolo 360, n. 5, i (OMISSIS) deducono l’omesso esame delle dichiarazioni confessorie, rese dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, sia sulla mancata acquisizione del consenso della paziente sia sulla tempistica del suo intervento; lamentano, altresi’, che da tale omissione era derivato l’immotivato maggior credito assegnato alle conclusioni cui era giunto il secondo collegio peritale nominato dalla Corte rispetto a quelle dei CTU nominati nel corso del giudizio di primo grado.
2. Sul ricorso incidentale e sul ricorso incidentale condizionato.
Con il primo motivo, il controricorrente Fallimento (OMISSIS), lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 1223 c.c., la violazione dei principi in tema di consenso informato in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di statuire che l’obbligo di informazione riguardava soltanto i rischi prevedibili e specifici rispetto a determinate scelte terapeutiche.
Con il secondo motivo, deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla liberta’ delle forme prevista dall’articolo 1325 c.c., estendibile anche al consenso informato.
Con il ricorso incidentale condizionato, lamenta altresi’ la violazione dell’articolo 360 n. 3 cpc per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
3. I motivi del ricorso principale sono tutti fondati ed assorbono sia il primo motivo di ricorso incidentale che quello incidentale condizionato.
Con la prima censura, i ricorrenti, con chiaro riferimento al passaggio motivazionale della Corte d’Appello che (pag. 12) esclude sia il risarcimento del danno “in se” per la mancata acquisizione del consenso, sia l’esistenza del danno conseguente alla omessa informazione dei possibili rischi collegati (nel caso specifico) alla induzione farmacologica del parto, lamentano la violazione degli articoli 2, 13 e 32 Cost., e dell’articolo 1223 c.c.: al riguardo, precisato che la domanda era stata espressamente proposta in relazione ad entrambe le fattispecie (cfr. pag. 3 del ricorso, primo punto; pag. 11 della sentenza di primo grado; pag. 12 della sentenza impugnata sopra richiamata che ha respinto la domanda sul punto), si rileva che la Corte di Catania, pur statuendo che non era stata fornita adeguata informazione sui rischi esistenti ne’ era stato acquisito un valido consenso della paziente in ordine alla terapia farmacologico/induttiva alla quale sarebbe stata sottoposta (pag. 9-10 ed 11 della sentenza impugnata), ha escluso, in relazione alla specifica domanda, la sussistenza della violazione del diritto all’autodeterminazione come fattispecie autonoma, nonche’ l’esistenza del nesso etiologico fra il trattamento cui (OMISSIS) era stata sottoposta (senza consenso) e la vicenda patologica che si era successivamente sviluppata.
Questa Corte intende dar seguito all’orientamento ormai consolidato ed i-ntrodotto ed espressamente confermato da un arresto coevo alla sentenza impugnata (cfr. Cass. 11950/2013) che ha riconosciuto l’autonoma rilevanza, ai fini dell’eventuale responsabilita’ risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente, e che ha espressamente ritenuto, cosi’ come del resto gia’ argomentato dal Tribunale di Catania, che “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, puo’ causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonche’ un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravita’), diverso dalla lesione del diritto alla salute”. (cfr. ex multis Cass. civ. 2854/2015; Cass. civ. 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017).
Cio’ e’ a dirsi nell’ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralita’ della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007; Cass. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di Geova contro la sua volonta’).
Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti:
a. il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;
b. la facolta’ di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
c. la facolta’ di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie;
d. il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
e. la facolta’ di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell’omessa informazione.
Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni:
1. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sara’ limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. 901/2018);
2. omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sara’ esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
3. omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sara’ liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiche’, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andra’ valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso;
4. omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituira’ oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse.

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