In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30656
Data udienza 3 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24576-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/8/2015 la Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Perugia n. 91/2013, ha rigettato la domanda nei suoi confronti proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. di pagamento dell’indennizzo giusta polizza assicurativa “(OMISSIS)”, all’esito di atto vandalico subito nella notte tra il (OMISSIS), in occasione del furto di olio d’oliva perpetrato ai suoi danni.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione di (OMISSIS) s.p.a., incorporante, per fusione, anche la societa’ (OMISSIS) s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 2 e il 3 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1218 e 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omissione ed illogicita’” della motivazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che, essendosi in occasione del furto di olio perpetrato ai propri danni nella notte tra il (OMISSIS) “verificato un importante sversamento di olio, sul terreno di proprieta’ (OMISSIS), adiacente all’opificio”, la corte di merito abbia rigettato la domanda di corresponsione di indennizzo giusta “polizza “(OMISSIS): polizza all’epoca perfettamente operante con la Compagnia di assicurazione resistente, e priva di limitazioni di copertura”, in ragione della ravvisata mancanza di prova, erroneamente posta a suo carico, della “intenzionalita’” del “correlato danneggiamento o deturpamento del terreno adiacente l’opificio di cui e’ pure titolare, ed in cui l’olio e’ refluito”.
Lamenta che, trattandosi di responsabilita’ di natura contrattuale, “in assonanza con giurisprudenza uniforme… mentre compete al danneggiato provare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto che egli aziona, spetta alla Compagnia assicurativa il fatto impeditivo di quel medesimo diritto”, sicche’ a suo carico e’ solo la prova del pacifico ed incontestato fatto costituito dallo “sversamento dell’olio”, laddove per converso “ad (OMISSIS) sarebbe spettata la dimostrazione inerente tanto il difetto dell’elemento intenzionale proprio della condotta posta in essere dagli autori del sinistro, quanto la sussistenza dell’accidentalita’ dell’accaduto”, giacche’ sia “l’uno che l’altra concretizzano fatti impeditivi del diritto rivendicato dalla odierna ricorrente”.
[…segue pagina successiva]
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