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Il Tribunale accolse la domanda e condanno’ i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 11.000, nonche’ al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata impugnata in via principale dal Condominio (OMISSIS) e in via incidentale dal (OMISSIS) in ordine alla rivalutazione ed agli interessi e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 31 marzo 2015, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha rigettato la domanda del (OMISSIS) nei confronti del Condominio, ha confermato la decisione di primo grado in relazione alla societa’ (OMISSIS), ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello incidentale ed ha compensato le spese di entrambi i gradi tra l’appellante principale e quello incidentale.
Ha premesso la Corte territoriale che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della societa’ (OMISSIS) aveva comportato il passaggio in giudicato della condanna pronunciata nei confronti della stessa, trattandosi di obbligazione solidale e di conseguente scindibilita’ dei due rapporti.
Cio’ posto, la Corte d’appello ha rilevato che dovevano ritenersi pacifici la verificazione del furto, l’agevolazione dello stesso grazie alla presenza del ponteggio nella palazzina adiacente a quella del (OMISSIS) e la presenza di una scala nei pressi della finestra dell’abitazione dello stesso, che aveva facilitato i ladri i quali da quel punto si erano introdotti nell’abitazione, forzando l’apertura della finestra.
Quanto all’inquadramento giuridico della responsabilita’ del Condominio, la sentenza ha osservato che a suo carico esisteva l’obbligo di custodia di cui all’articolo 2051 cod. civ., con conseguente necessita’ di dimostrazione dell’esistenza del caso fortuito ai fini dell’esonero dalla responsabilita’. Il Condominio cioe’, in quanto custode, era tenuto a dimostrare di aver adoperato le necessarie cautele, non essendo stata provata l’esistenza di un servizio di vigilanza dei ponteggi.
La ricostruzione dei fatti, pero’, induceva ad affermare che il furto si era verificato nella giornata di venerdi’, tra le ore 13 e le ore 15, orario nel quale il figlio del (OMISSIS) era stato assente dalla casa. Trattandosi, quindi, di un giorno di lavoro e di un orario di lavoro, doveva ritenersi pacifica la presenza sul luogo della maestranze della societa’ (OMISSIS), di per se’ sufficiente a rendere necessaria la disattivazione degli allarmi ed a costituire un deterrente nei confronti dei ladri. In altre parole, “la vigilanza di fatto derivava dalla stessa presenza degli operai”; pertanto, anche ipotizzando che essa fosse stata tanto inefficiente da permettere l’ingresso dei ladri, era da considerare ugualmente interrotto il nesso di causalita’ tra la condotta del Condominio e l’evento. Poiche’ non era ragionevole pretendere da quest’ultimo “una presenza assidua e permanente di un proprio rappresentante sul posto”, la circostanza per cui nessuno degli operai della societa’ (OMISSIS) si era accorto della presenza dei ladri integrava gli estremi del caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilita’ da parte del Condominio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propone ricorso (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) di Messina.
La s.c.r.l. (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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