In caso di furto in un appartamento condominiale commesso per la presenza di ponteggi esterni, allestiti per lavori di ristrutturazione sull’intero fabbricato, la responsabilità del condominio a titolo di custodia si affianca a quella dell’appaltatore, poiché sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a cui sono affidati i lavori.

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Ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29648
Data udienza 20 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18902-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS) e la s.c.r.l. (OMISSIS), davanti al Tribunale di Messina, chiedendo che fossero entrambi condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’ingresso di ignoti ladri i quali, approfittando della presenza di un’impalcatura eretta dalla societa’ (OMISSIS) nella palazzina adiacente alla sua, si erano introdotti nell’appartamento di sua proprieta’, anche grazie alla presenza di una scala lasciata dagli operai della societa’ (OMISSIS) in prossimita’ della camera da letto del suo appartamento.
Si costitui’ in giudizio il solo Condominio, contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto, mentre la societa’ (OMISSIS) rimase contumace.

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