Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 8 marzo 2018, n. 10567. Concorre come “estraneo” nel reato di tentato abuso di ufficio l’aspirante legale che si fa passare le tracce scritte per l’esame di abilitazione professionale, grazie all’aiuto di pubblici ufficiali

Concorre come “estraneo” nel reato di tentato abuso di ufficio l’aspirante legale che si fa passare le tracce scritte per l’esame di abilitazione professionale, grazie all’aiuto di pubblici ufficiali. Il reato scatta anche se l’obiettivo viene mancato, non per desistenza volontaria, ma perché il candidato viene bocciato.

Sentenza 8 marzo 2018, n. 10567
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/04/2015 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D’Arcangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 22 maggio 2013 dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale dell’Aquila ed appellata dalla imputata (OMISSIS), ha rideterminato in sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, la pena irrogata nei confronti della stessa, confermando, nel resto la sentenza di primo grado.

2. (OMISSIS) e’ imputata dei delitti di cui all’articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articoli 56 e 323, anche in riferimento alla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 1, contestati ai capi b), d) ed f), per aver, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, concorso quale extraneus alle condotte di tentato abuso di ufficio rispettivamente poste in essere dai pubblici ufficiali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente contestate ai capi a), c) e d), che avevano posto in essere e atti inidonei, diretti in modo non equivoco, a procurare alla (OMISSIS) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel superamento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volonta’, dovute al mancato superamento dell’esame.

Le condotte abusive dei predetti pubblici ufficiali sarebbero, infatti, state finalizzate sinergicamente a consentire alla imputata, nell’espletamento delle prove scritte dell’esame all’abilitazione alla professione di avvocato, tenutosi a (OMISSIS) nei giorni (OMISSIS), di presentare come proprio un elaborato che invece era opera di altri.

In particolare, secondo l’imputazione, la (OMISSIS), avvalendosi dei consigli di (OMISSIS), cancelliere presso il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ed addetta alla vigilanza per l’espletamento delle prove scritte per l’esame di abilitazione all’avvocatura svolte a (OMISSIS) in data (OMISSIS), aveva ricevuto dalla stessa un elaborato tratto da siti internet in cui, nella immediatezza della pubblicazione, era commentata la traccia, preparato da (OMISSIS) e (OMISSIS) (capo a).

(OMISSIS), inoltre, in qualita’ di funzionario del Ministero di Giustizia in servizio presso l’Ufficio Informatico della Corte di appello dell’Aquila, abusando del proprio ufficio, aveva reperito, utilizzando le risorse informatiche del proprio ufficio, navigando in Internet, le tracce d’esame, inviandole a (OMISSIS) (capo c).

Da ultimo, (OMISSIS), avvocato funzionario della (OMISSIS) in servizio presso l’ufficio legislazione (OMISSIS), aveva confezionato l’elaborato di seguito consegnato dalla sorella (OMISSIS) perche’ venisse consegnato alla candidata (OMISSIS) (capo e).

3. L’avv. (OMISSIS), nell’interesse della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente:

– la inosservanza o la erronea applicazione dell’articolo 11 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte di Appello, nel rigettare la eccezione di incompetenza territoriale gia’ sollevata innanzi al Giudice dell’udienza preliminare, avrebbe dovuto individuare il Tribunale competente a conoscere della regiudicanda in quello di Campobasso, essendo parti lese delle condotte di reato poste in essere da (OMISSIS) una pluralita’ di magistrati appartenenti al distretto dell’Aquila;

– la inosservanza dell’articolo 270 c.p.p., atteso che le intercettazioni disposte sulla utenza telefonica di (OMISSIS) erano state utilizzate come prova in procedimento diverso da quello per cui erano state disposte e, segnatamente, nei confronti della (OMISSIS);

– la inosservanza dell’articolo 416 c.p.p., comma 2, non essendo stata trasmessa la Relazione Integrativa della Guardia di Finanza del 28 maggio 2012, che, costituendo atto di indagine, avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice dell’udienza preliminare in sede di decisione del rito abbreviato;

– la violazione o la erronea applicazione dell’articolo 56 c.p., comma 3 e dell’articolo 530 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la inosservanza dell’articolo 11 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte di Appello, nel rigettare la eccezione di incompetenza territoriale gia’ sollevata innanzi al Giudice dell’udienza preliminare, avrebbe dovuto individuare il Tribunale competente a conoscere della regiudicanda in quello di Campobasso, essendo danneggiata dalle condotte di reato poste in essere da (OMISSIS) una pluralita’ di magistrati appartenenti al distretto dell’Aquila.

Dalla mera lettura dei capi di imputazione emergeva, peraltro, che i medesimi, per quanto posto in essere a loro discredito ed a danno dell’Ufficio, erano legittimati a costituirsi parte civile.

3. Tale doglianza si rivela infondata e, pertanto, deve essere disattesa.

La speciale competenza stabilita dall’articolo 11 c.p.p., che ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilita’, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, Scabbia, Rv. 229633), opera esclusivamente per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualita’ di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ed, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, nei procedimenti connessi.

La Corte di Appello dell’Aquila, a pagina 7 della sentenza impugnata, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per la applicazione dell’articolo 11 c.p.p., comma 3, rilevando che “in relazione al reato di falso per induzione di cui al capo s) ascritto a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in concorso tra loro e di rivelazione di segreto di ufficio di cui al capo t) ascritto alla sola (OMISSIS), i magistrati indicati nel capo di imputazione quali pubblici ufficiali che, per effetto delle condotte di induzione in errore contestate come poste in essere dalla (OMISSIS) in concerto con i due coimputati, avrebbero emesso dei provvedimenti giudiziali sulla base di falsi presupposti non possono, ad avviso della Corte, assolutamente essere definiti come persone offese o danneggiate dal reato, nel senso tecnico inteso dalla norma penale di cui all’articolo 11 c.p.p., essendo detti magistrati, semmai, solo lo strumento inconsapevole attraverso il quale sarebbe stato leso il bene rappresentato dalla tutela della fede pubblica (capo s) e del buon funzionamento della pubblica amministrazione (capo t). Non rivestendo, pertanto, i magistrati contemplati nell’imputazione di cui al capo s) la qualita’ di persone offese o di danneggiate dal reato, viene meno ogni e qualsiasi possibilita’, in ogni caso, di applicare alla presente fattispecie il disposto di cui all’articolo 11 c.p.p., comma 1 e 3”.

Come ha correttamente rilevato la Corte di appello, nella specie i magistrati tratti in inganno non erano ne’ le persone offese dei delitti di rivelazione di segreto di ufficio commessi, in quanto non erano i titolari del bene-interesse leso, e neppure i danneggiati dal reato.

Nella sintassi del codice penale, infatti, il soggetto che commette il reato perche’ determinato dall’altrui inganno ai sensi dell’articolo 48 c.p. appartiene, pur sempre, ancorche’ sia non punibile, al novero degli autori del reato e, pertanto, non puo’ essere, al contempo, considerato danneggiato da una condotta posta in essere da se’ medesimo.

4. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la inosservanza dell’articolo 270 c.p.p., atteso che le intercettazioni telefoniche erano state utilizzate come prova nel procedimento penale pendente nei confronti della (OMISSIS), diverso da quello per cui erano state originariamente disposte.

Entrambi i giudici di merito avevano, infatti, ritenuto utilizzabili nei confronti della (OMISSIS) le intercettazioni telefoniche disposte nei confronti di (OMISSIS), rilevando come le stesse fossero state eseguite nel contesto del medesimo procedimento, ma avevano obliterato il contenuto precettivo dell’articolo 270 c.p.p., comma 1.

Le intercettazioni erano, infatti, state autorizzate nell’ambito del procedimento n. 2608/10 R.G.N.R. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, al fine di accertare ipotesi di reato relative ad atti falsi confezionati in favore di noti pregiudicati abruzzesi, abuso di ufficio e rivelazione di segreto di ufficio posti in essere da (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

La (OMISSIS) era, pertanto, certamente estranea rispetto alle vicende di rivelazione di segreto di ufficio addebitate a (OMISSIS).

Inoltre, atteso che le condotte poste in essere nel corso dell’esame di avvocato non erano soggettivamente o oggettivamente connesse o collegate con quelle di rivelazione di segreto di ufficio, essendo due vicende autonome ed irrelate, difettavano i presupposti per la operativita’ dell’articolo 270 c.p.p., non essendo contemplato l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di abuso di ufficio.

Il decreto autorizzativo adottato in relazione alla (OMISSIS), peraltro difettava dei presupposti di cui all’articolo 267 c.p.p., mancando la motivazione come evidenziato con la memoria depositata in data 15 novembre 2012.

5. Anche tale doglianza si rivela infondata.

La Corte di Appello ha correttamente ritenuto utilizzabili nei confronti della (OMISSIS) le intercettazioni eseguite sulla utenza telefonica della (OMISSIS) in quanto le stesse erano state poste in essere nello stesso procedimento, “anche in termini di genesi delle relative indagini”.

Nel caso di specie, infatti, risulta che le intercettazioni relative alle ipotesi di tentato abuso di ufficio siano state eseguite nell’ambito del medesimo procedimento nel corso del quale erano state autorizzate le captazioni nei confronti di (OMISSIS) (e, segnatamente, nel procedimento n. 2608/10 R.G.N.R. dal quale era sorto di seguito, per stralcio, quello n. 378/11 R.G.N.R.).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ ragione per discostarsi, i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneita’ delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l’articolo 270 c.p.p. che postula l’esistenza di procedimenti ab origine tra loro distinti (Sez. 6, n. 21740 dell’01/3/2016, Masciotta, Rv. 266921; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015, Morena, Rv. 264087; Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265004; in motivazione, inoltre, v. Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989, nonche’ Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, dep. 27/02/2015, Franzosi, Rv. 262648).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *