Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 3 novembre 2017, n. 50198. Il reato di peculato, oltre a vulnerare l’interesse per il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, offende anche l’interesse che il titolare del bene oggetto dell’appropriazione ha di conservarlo

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2. Le argomentazioni svolte nel ricorso della (OMISSIS), ove non inficiate dal vizio di indeducibilita’ delle censure, sono infondate con riguardo alla corretta qualificazione dei fatti accertati nei reati di concorso in peculato e in tentativo di peculato.
3. Per un primo aspetto, in vero, la censura della ricorrente, si risolve nella sollecitazione diretta alla Corte di procedere alla rilettura del materiale di prova (le risultanze dei filmati) ovvero di apprezzare direttamente il contenuto della prova dichiarativa (la confessione del coimputato (OMISSIS)), esame precluso al giudice di legittimita’ a meno dell’ipotesi in cui il giudice del merito sia incorso nella manifesta illogicita’ della motivazione. Il sindacato di questa Corte, come noto, e’ limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonche’ della congruita’ logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilita’ di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilita’ delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (Sez. 3, n. 40542 del 12/10/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016). E, a ben vedere, proprio siffatta forma di controllo il ricorso della (OMISSIS) sollecita alla Corte senza neppure enunciare elementi che denotino la esistenza di un vero e proprio vizio di travisamento della prova a fronte della illustrazione, contenuta nella sentenza di appello, delle risultanze probatorie evincibili dai filmati e che descrivono non isolati frames dei video esaminati ma, per ciascuno degli episodi, l’intera durata delle operazioni, a partire dall’ingresso degli imputati nello stanzino con il borsone ovvero i bagagli – in piu’ occasioni trasportati anche dalla ricorrente – e nelle successive operazioni di apertura e ispezione del contenuto del bagaglio ovvero, nel tentativo di apertura del bagaglio, non riuscita per la presenza di lucchetti muniti di codice di blocco. Ne’ le argomentate conclusioni sono, di per se’, contraddette dalli assoluzione della (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 362 c.p., per la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 384 c.p., ovvero dall’assoluzione di uno dei coimputati.
4. L’esame condotto dal giudice distrettuale sulle censure devolute con i motivi di appello in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, questioni che peraltro avevano formato oggetto di valutazione anche nella sentenza di primo grado, esclude, altresi’, che sia ravvisabile il denunciato vizio di carenza ovvero apparenza della motivazione del rigetto dei motivi di gravame che con argomentazioni ineccepibili, sul piano logico prima che giuridico, la Corte leccese ha svolto confrontandosi criticamente, per confutarle, con le argomentazioni difensive che sono state oggetto di autonoma ed originale risposta, secondo un percorso che assolve alla primaria funzione di controllo e garanzia del giudizio di appello.
5. Come anticipato, e’ manifestamente infondato anche il dedotto vizio di violazione di legge con riguardo alla sussumibilita’ dei fatti accertati nei delitti di concorso in peculato e in tentativo di peculato, fattispecie che, in ipotesi di concorso di persona nel reato, non si identifica e risolve nella intervenuta appropriazione, personalmente da parte dell’imputata, dei beni custoditi nel bagaglio imbarcato dai passeggeri, come pure, la Corte di merito ha ritenuto essersi verificato con riguardo a generi alimentari prelevati da una delle valigie, che la ricorrente aveva poi personalmente consumato (v. pagina 5 della sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dal (OMISSIS)).
6. Per la configurabilita’ del concorso di persone e’ infatti necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilita’ della produzione del reato (Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244). Situazione, questa, nel caso di specie riconoscibile in termini di certezza alla luce dei dati indiziari disponibili, cosi’ come – sia analiticamente che globalmente – apprezzati dai Giudici di merito.
7. Nella sentenza impugnata e’ ben chiarito che, in relazione agli episodi ascritti alla (OMISSIS), dal filmato e’ evincibile che la ricorrente, in almeno tre circostanze nello stesso giorno e in un breve lasso temporale, era presente alle operazioni di ispezione del bagaglio, anche se materialmente condotte dal coimputato (OMISSIS), dopo averli trasportati nella saletta; che si trattava di operazioni del tutto illegittime e arbitrarie, in contrasto con le regole che scandiscono la procedura dei controlli di sicurezza, e, piuttosto, finalizzate a frugare nei bagagli dai quali, in piu’ occasioni, venivano prelevati oggetti e beni che i passeggeri vi avevano riposto. La conoscenza da parte dell’imputata delle procedure che regolano l’ispezione del bagaglio consegnato al banco accettazione per l’imbarco nella stiva e, a questo fine, entrato nella disponibilita’ degli addetti alla sicurezza; i compiti di controllo e la conseguente funzione di garanzia della integrita’ del bagaglio che le erano delegati e la sua reiterata presenza alle operazioni di ispezione del bagaglio, anche se materialmente condotte dal coimputato, piuttosto che sussumersi nella mera connivenza, ne denotano il fattivo apporto alla commissione dei reati in quanto comportamenti, commissivi ovvero omissivi, che hanno contribuito, anche rafforzando l’altrui determinazione al delitto, alla realizzazione del fatto. Tale conclusione e’ vieppiu’ evidente ove si rifletta che, in materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso e da ravvisarsi nella coscienza e volonta’ di concorrere con altri nella realizzazione di un comune reato, integra appieno la condotta materiale di reato poiche’, assicurando al correo una funzione di copertura, ne rafforza il proposito criminoso.
8. Non sfugge all’esito della inammissibilita’ il ricorso della (OMISSIS) che potra’ conseguire la correzione dell’errore materiale della intestazione della sentenza nella competente sede, tenuto conto che motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato, e della sentenza di primo grado, danno inequivocabilmente atto delle ragioni della intervenuta condanna esclusivamente per il reato di peculato ascrittole al capo A).
9. Le censure della ricorrente sono generiche e manifestamente infondate poiche’, concentrando l’attenzione del motivo di ricorso sul mero valore economico dei beni sottratti, omettono di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, incentrate sulla natura plurioffensiva del reato di peculato.

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