Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53467. Le conseguenze penali della condotta appropriativa dell’imposta di soggiorno

L’appropriazione dell’imposta di soggiorno integra peculato

Sentenza 24 novembre 2017, n. 53467
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizi – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso l’ordinanza del 31/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott.ssa MIGNOLO OLGA.
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di PISTOIA, in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in riferimento a beni immobili e saldi di conto corrente fino alla concorrenza della somma di 19.377,40 Euro nel procedimento iscritto per il reato di cui all’articolo 314 cod. pen. per l’appropriazione, da parte dell’indagato nella sua veste di legale rappresentante della Soc. (OMISSIS), dell’imposta di soggiorno istituita dal Comune di MONTECATINI.
2. Il ricorrente ha articolato piu’ motivi di ricorso, tutti per violazione di legge.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la qualita’ di incaricato di pubblico servizio attribuita al (OMISSIS), che non era mai stato incaricato dal Comune di MONTECATINI, sotto nessuna forma, dell’incasso dell’imposta di soggiorno e aveva svolto, in ogni caso, mere mansioni di ordine caratterizzate da semplici adempimenti strumentali alla esazione dell’imposta, del tutti distinti dalla obbligazione tributaria.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la sussistenza di una condotta propriamente definibile come “appropriativi” dato che si trattava, nel caso in esame, di imposta rispetto alla quale l’indagato aveva assunto il ruolo di sostanziale sostituto di imposta, con esclusione quindi del carattere di altruita’ delle somme trattenute e non versate.
2.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha censurato la mancata applicazione al caso in esame del principio di specialita’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 9 dato che lo stesso Regolamento Comunale di Montecatini prevedeva che le violazioni dello stesso fossero punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e Decreto Legislativo n. 473 del 1997 e con l’espresso richiamo a tali principi che non era limitato, quindi, alla sola pena ma alla natura stessa della violazione che viene quindi sostanzialmente fondata su una disposizione di legge, con piena applicabilita’ della L. n. 689 del 1981, articolo 9.
Con una prospettazione subordinata, poi il ricorrente, nel caso in cui si ritenesse applicabile la sanzione penale per ipotesi di mera omissione di versamento dell’imposta e di semplice sanzione amministrativa in caso, molto meno grave, di omissione della relativa dichiarazione, ha sollecitato una interpretazione costituzionalmente orientata capace di san tale contraddizione o, in subordine, la disapplicazione del regolamento comunale nella parte in cui non prevede che le disposizioni della L. n. 689 del 1981 siano applicabili non solo alla ipotesi di omessa dichiarazione dell’imposta ma anche a quella di omesso versamento della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese ex articolo 616 cod. proc. pen..
2. In merito al primo motivo di ricorso, quello che contesta la qualita’ di incaricato di pubblico servizio del (OMISSIS), va osservato che le indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, che fanno riferimento a “mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento” di attivita’ di riscossione di una imposta destinata alla Pubblica Amministrazione sono ampiamente sufficienti a configurare in capo all’indagato la qualita’ in questione anche in assenza di specifici incarichi aventi legittimazione in un titolo quali un rapporto di servizio o una concessione con la Pubblica Amministrazione.

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