Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 novembre 2017, n. 53467. Le conseguenze penali della condotta appropriativa dell’imposta di soggiorno

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Il testo, infatti, dell’articolo 358 c.p., comma 2, nella versione oggi vigente, considera sufficiente per l’attribuzione di detta qualita’ il semplice esercizio, a qualunque titolo e quindi anche di fatto e senza preventiva assegnazione di incarichi, di una attivita’ qualificabile come pubblico servizio perche’ disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, benche’ priva dei poteri tipici di quest’ultima; le forme richiamate dalla norma sopra citata fanno evidentemente riferimento alla pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (articolo 357 c.p., comma 2), norme sicuramente esistenti nel caso in esame dato che l’imposta di soggiorno e’ stata istituita con legge dello Stato (Decreto Legislativo n. 23 del 2011) e disciplinata poi con Regolamento Comunale adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52.
Quanto infine al tema della richiesta esclusione della qualita’ di incaricato di pubblico servizio in capo al (OMISSIS) che, secondo il ricorrente, avrebbe esercitato mere mansioni di ordine, ai sensi dell’articolo 358 c.p., comma 2, ult. parte, va ricordato che, come correttamente sottolineato dalla ordinanza impugnata, l’attivita’ di riscossione della imposta di soggiorno da parte del privato si accompagna a precedenti condotte di accertamento del presupposto dell’imposta e a successive attivita’ di registrazione dell’importo riscosso che richiedono “un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di esperienza che esulano dall’esercizio di mansioni esclusivamente materiali o di ordine” (cosi’, Cass. Sez. 6 del 19/11/2013 n. 6749, Garito, Rv 258995, per la definizione del concetto di mansione d’ordine).
In definitiva, quindi, puo’ affermarsi che riveste la qualita’ di incaricato di pubblico servizio l’amministratore e legale rappresentante di una societa’ privata che, anche in assenza di preventivo, specifico incarico da parte della Pubblica Amministrazione, proceda effettivamente e materialmente alla riscossione della imposta di soggiorno, in considerazione della natura prettamente pubblicistica della sua attivita’ derivante da norme di diritto pubblico istitutive di detta imposta.
2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, quello che nega la condotta appropriativa dell’indagato sulla base della osservazione che si tratterebbe in realta’ di un sostituto di imposta, va osservato, per un verso, che le somme di denaro che il (OMISSIS) ha effettivamente riscosso e delle quali e’ accusato di essersi appropriato, sono somme che entrano nella diretta disponibilita’ della Pubblica Amministrazione non appena versate a colui che le ha riscosse, dall’altro che il delitto di peculato e’ oggi punito per il solo fatto della appropriazione di denaro o cose mobili “altrui”, cosi’ che solo una affermazione, del tutto sfornita di qualsiasi sostrato normativo, di diretta ed esclusiva proprieta’ delle somme riscosse in capo all’indagato sarebbe in grado di escludere la sussistenza materiale del fatto di reato in discussione.
3. Circa il terzo motivo di ricorso, quello che sostiene la applicabilita’ del principio di specialita’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 9, va osservato come tutto il ragionamento del ricorrente, compresa evidentemente la questione subordinata relativa ad una richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata della materia e ad una disapplicazione del regolamento comunale nei termini indicati nel ricorso, muova dall’equivoco costituito dalla affermazione che nel caso in esame si sia in presenza di un mero omesso versamento dell’imposta di soggiorno; sulla base di tale presupposto, infatti, si e’ sostenuto che, in ragione di quanto disposto dal citato articolo 9 secondo il quale quando uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa, si applica la disposizione speciale e il fatto dovrebbe quindi essere sanzionato esclusivamente in via amministrativa.
3.1 Il tema, pero’, trascura di considerare, come sopra si e’ accennato, che il principio di specialita’ non puo’ trovare applicazione nel caso in esame in ragione della evidente considerazione che non resta realizzato il presupposto di applicazione della norma stessa, l’identita’ del fatto cioe’, dato che come si e’ detto, la condotta oggi addebitata all’indagato non e’ quella del semplice omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno ma quella, ben diversa e piu’ grave, di effettiva appropriazione delle relative somme, che non trova alcuna sanzione, diretta o indiretta, nella normativa fiscale o amministrativa o nel Regolamento del Comune di Montecatini e che resta quindi pienamente qualificabile in termini di peculato ex articolo 314 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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