LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172.

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

Testo in vigore dal: 6-12-2017
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  recante  disposizioni
urgenti in materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  162-ter  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  162-ter.  (Estinzione  del  reato  per  condotte
          riparatorie).  -  Nei  casi  di  procedibilita'  a  querela
          soggetta a  remissione,  il  giudice  dichiara  estinto  il
          reato,  sentite  le  parti  e  la  persona  offesa,  quando
          l'imputato  ha  riparato  interamente,  entro  il   termine
          massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
          primo grado, il danno  cagionato  dal  reato,  mediante  le
          restituzioni  o  il  risarcimento,  e  ha  eliminato,   ove
          possibile, le conseguenze dannose o pericolose  del  reato.
          Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in
          seguito ad offerta reale ai sensi  degli  articoli  1208  e
          seguenti del codice civile, formulata dall'imputato  e  non
          accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
          congruita' della somma offerta a tale titolo. 
              Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
          a lui non addebitabile, entro il termine di  cui  al  primo
          comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di
          un  ulteriore  termine,  non  superiore  a  sei  mesi,  per
          provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di  quanto
          dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
          accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
          fissa la  successiva  udienza  alla  scadenza  del  termine
          stabilito  e  comunque  non  oltre  novanta  giorni   dalla
          predetta  scadenza,  imponendo   specifiche   prescrizioni.
          Durante  la  sospensione  del  processo,  il  corso   della
          prescrizione resta  sospeso.  Si  applica  l'articolo  240,
          secondo comma. 
              Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di  cui  al
          primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          nei casi di cui all'articolo 612-bis.». 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -
          n. 242 del 16 ottobre 2017. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 60. 

Testo in vigore dal: 6-12-2017
 
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  16
                        OTTOBRE 2017, N. 148 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole:  «in  scadenza  nei  mesi  di  luglio  e
settembre 2017 sono fissati al  30  novembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per  il
pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo  6,
comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza  nel  mese  di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018»; 
      il comma 2 e' soppresso; 
      i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti: 
    «4. Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,  di  seguito
denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi  da
5 a 10-ter del  presente  articolo,  i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione: 
      a) dal 2000 al 2016: 
        1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi
del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto; 
        2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del  24
ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla
definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8
dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al
31 dicembre 2016; 
      b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. 
    5. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto. 
    6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4  si
applicano, a decorrere dal 1º  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui
all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in
un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da
pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
    7. L'agente della riscossione: 
      a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b),  del
presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con
posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6
del Decreto; 
      b) entro il 30 giugno 2018  comunica  al  debitore  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di
esse. 
    8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente  ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1): 
      a) l'agente della riscossione comunica al debitore: 
        1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate  scadute  al
31 dicembre 2016 e non pagate; 
        2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni  previste  dal
comma 7, lettera b); 
      b) il debitore e' tenuto a pagare: 
        1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,  l'importo
ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il  mancato,
insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina
automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza; 
        2) in  due  rate  consecutive  di  pari  ammontare,  scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; 
        3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20
per  cento  delle  somme  complessivamente  dovute  ai   fini   della
definizione. 
    9. Ai fini della definizione agevolata di  cui  al  comma  4  del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
    10. A seguito della presentazione  della  dichiarazione  prevista
dal comma 5: 
      a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4,  lettere
a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e  fino  alla  scadenza
della prima o unica rata delle somme dovute per  la  definizione,  e'
sospeso  il  pagamento  dei  versamenti  rateali,  scadenti  in  data
successiva  alla  stessa  presentazione  e  relativi   a   precedenti
dilazioni in essere alla medesima data; 
      b) sono sospesi i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e
si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,
dell'articolo 6 del Decreto»; 
      dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6,
comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere. 
    10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  13-ter
dell'articolo 6 del Decreto. 
    10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter  si  applicano
anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
    10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2021". 
    10-sexies. All'articolo 6, comma  12,  del  Decreto,  la  parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020"»; 
      al comma 11 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Al
comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per la tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici
e delle entrate degli enti territoriali, nonche' nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate degli enti locali e  delle  societa'
da essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti  iscritti  all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446"»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019. 
    11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e  11-bis
si provvede, quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  a  96
milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle   maggiori   entrate   e   delle   minori    spese    derivanti
dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del  presente  articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
    11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di
cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono
fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis.  (Utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
per spese di progettazione). - 1. All'articolo 1,  comma  460,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonche' a interventi
volti  a  favorire  l'insediamento  di   attivita'   di   agricoltura
nell'ambito  urbano"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  a  spese  di
progettazione per opere pubbliche". 
    Art. 1-ter. (Disposizioni relative  alla  trasmissione  dei  dati
delle  fatture  emesse  e  ricevute). -  1.  Le   sanzioni   di   cui
all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse
e  ricevute,  prevista  dall'articolo  1,  comma   3,   del   decreto
legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  e   dall'articolo   21   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano  relativamente
alle  comunicazioni  effettuate  per  il  primo  semestre   2017,   a
condizione che i dati esatti siano trasmessi  entro  il  28  febbraio
2018. 
    2.  Con   riferimento   all'adempimento   comunicativo   di   cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
      a) e' in facolta'  dei  contribuenti  trasmettere  i  dati  con
cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per  i  soggetti  che
non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e  al  numero  della  fattura,  alla  base  imponibile,  all'aliquota
applicata e all'imposta nonche'  alla  tipologia  dell'operazione  ai
fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; 
      b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle  ricevute
di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai  sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'  in  facolta'
dei contribuenti trasmettere i dati del  documento  riepilogativo.  I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del  cedente  o
del prestatore per il documento riepilogativo delle  fatture  attive,
la partita  IVA  del  cessionario  o  committente  per  il  documento
riepilogativo  delle  fatture  passive,  la  data  e  il  numero  del
documento riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e
l'ammontare  dell'imposta  complessiva  distinti  secondo  l'aliquota
applicata. 
    3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  esonerate  dalla
trasmissione  dei  dati  delle  fatture  emesse  nei  confronti   dei
consumatori finali. 
    4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
    5. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
    6. All'articolo 1, comma 6,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata  alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa  di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa  richiesta  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione  devono
essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre  2018.  I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i  requisiti  richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini  relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal  9  settembre  2017  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  ed  effettuano  gli  adempimenti  e  i  versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis.  Il  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai
commi 3-bis e 4. 
    4-ter.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3-bis  e  4,  pari  a
complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a
10  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo  al  medesimo  Ministero  e,  quanto  a  15
milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      il comma 5 e' soppresso; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Il termine di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che contenga  anche  la  dichiarazione  di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa  di  abitazione,  dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
con trasmissione della  stessa  richiesta  agli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competenti.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto  2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione  entro  il
16 ottobre 2018. Le disposizioni  contenute  nel  presente  comma  si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e  Lacco  Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
    5-ter.  I  redditi  dei  fabbricati   ubicati   nei   comuni   di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici
verificatisi  il  21  agosto  2017  nell'isola  di  Ischia,   purche'
distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,  comunque
adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente successivamente al  21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e  comunque  fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  28  febbraio  2018,  la  distruzione  o
l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato   all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette  copia  dell'atto
di   verificazione    all'ufficio    dell'Agenzia    delle    entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Al fine di compensare gli  effetti  finanziari  negativi  per
l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1  e  5-bis  connessi
alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di  cui
ai medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di  previsione
del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8  milioni
di euro per l'anno 2017, da  ripartire  tra  i  predetti  comuni  con
decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali entro quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Successivamente alla ripresa dei  versamenti  dal  17  ottobre  2018,
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa  all'entrata  del
bilancio dello Stato una quota  dell'imposta  municipale  propria  di
spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate  a  favore  di
ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis»; 
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis  e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad  euro  110.000  per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    6-ter. Per gli interventi  di  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni di Casamicciola Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di
Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la  spesa
di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro  10.000.000  per  l'anno
2020, da iscrivere in apposito fondo. 
    6-quater. Agli oneri derivanti  dal  comma  6-ter,  pari  a  euro
20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. 
    6-quinquies.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti gli interventi e  le  modalita'  di  ripartizione  del
fondo di cui al comma 6-ter per  l'erogazione,  la  ripartizione,  la
ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei  territori  dei  comuni
interessati. 
    6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  delle  attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21  agosto  2017,  e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di  euro  per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento  della  perdita  di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita'  nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi. 
    6-septies. La perdita di reddito di  cui  al  comma  6-sexies  e'
calcolata  sulla  base  dei  dati  finanziari  dell'impresa   colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al  21  agosto
2017 con la media  dei  tre  anni  scelti  tra  i  cinque  anni,  ove
disponibili,  precedenti  il  verificarsi   degli   eventi   sismici,
escludendo  il  migliore  e  il  peggiore  risultato  finanziario   e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. 
    6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono  concessi  a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi  sismici
e la perdita di reddito. 
    6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. 
    6-decies. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione e
di erogazione alle imprese e  di  calcolo  dei  contributi  in  conto
capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies  sono  stabiliti  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
    6-undecies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di  euro  per  gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2019,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. L'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6,  comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del  progetto  da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione»; 
      nella rubrica, dopo le parole:  «Sospensione  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» sono  inserite
le seguenti: «e altri interventi». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
e ulteriori misure a favore delle  popolazioni  dei  territori  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016). -   1.
All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti
dall'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  di   quelli
previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del presente decreto". 
    2. All'articolo 3 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come  uffici
di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.  Ferma  restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo"; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Con apposito provvedimento del Presidente della  Regione-vice
commissario puo' essere costituito presso l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)
unitario per  tutti  i  Comuni  coinvolti,  che  svolge  le  relative
funzioni  limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto". 
    3. All'articolo 5 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i  criteri
in base ai quali  le  Regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  su
proposta dei Comuni,"; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Con provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, sono definiti i criteri e le modalita'  per  la  concessione
dei contributi per gli interventi di cui  al  comma  2  del  presente
articolo legittimamente eseguiti  e  conclusi  in  data  anteriore  a
quella  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite
di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di  cui  all'articolo
4, comma 3". 
    4. All'articolo 8 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. I soggetti interessati, con comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n  380,  anche
in deroga all'articolo 146 del codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l'avvio dei  lavori  edilizi  di  riparazione  o
ripristino, da eseguire  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
contenuti generali della pianificazione territoriale  e  urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione  del  progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica"; 
      b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre  2017"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018"; 
      c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito  dai  seguenti:
"Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  2,
comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre  il  differimento
del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque
non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di  inosservanza  dei  termini
previsti dai precedenti periodi, anche la  decadenza  dal  contributo
per l'autonoma  sistemazione  eventualmente  percepito  dal  soggetto
interessato". 
    5. I  tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi
professionali e nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del  2016,  abilitati  all'esercizio  della  professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda  AeDES,  di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto,  provvedono  entro
la data del 31 marzo 2018 alla  compilazione  ed  alla  presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e  della
documentazione prevista dalle  ordinanze  commissariali  adottate  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  229   del   2016.
L'inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle
modalita' di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste
dalle ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   229   del   2016,   determina   la
cancellazione  del  professionista  dall'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al   professionista   del   compenso   per   l'attivita'   svolta   e
l'inammissibilita' della domanda di contributo previsto dall'articolo
8 del medesimo decreto-legge. 
    6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente: 
    "Art.  8-bis.  (Interventi  eseguiti   per   immediate   esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di  immobili  in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi  sismici  di
cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  gli  interessati  possono
provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  previa  acquisizione,  anche  in
deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  del  parere  di  compatibilita'  paesaggistica,
nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo  13  della
legge 6 dicembre 1991, n.  394,  ed  alle  leggi  regionali,  purche'
sussistano le seguenti condizioni: 
      a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento  su  un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto; 
      b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro
il  terzo  grado,  usufruttuario  o  titolare  di  diritto  reale  di
godimento sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in  assenza
di titolo abilitativo; 
      c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo di titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2  e  2-bis  e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto  del  parco,
se ricompresa all'interno del  perimetro  di  un  parco  nazionale  o
regionale, vigenti alla data dell'evento sismico; 
      d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di  titolo
abilitativo non  sia  superiore  a  quella  dell'immobile  dichiarato
inagibile; 
      e)   il   richiedente   abbia   presentato,   ovvero   presenti
contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo  ai
sensi dell'articolo 5  del  presente  decreto  per  la  ricostruzione
dell'immobile dichiarato inagibile; 
      f) il richiedente non disponga  a  qualsiasi  titolo  di  altra
unita' a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune; 
      g)  il  nuovo  edificio  risulti  adibito  ad  abitazione   del
richiedente e del suo nucleo familiare convivente  sulla  base  delle
risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati: 
      a) una perizia asseverata a firma di un tecnico  abilitato  che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c)  e  d)
del comma 1 nonche' il rispetto delle  norme  vigenti,  ivi  comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica; 
      b) copia della  scheda  AeDES  o  della  scheda  FAST,  di  cui
all'allegato  1  all'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 405 del 10 novembre  2016,  attestante  i  danni
riportati dall'edificio distrutto o danneggiato  dal  sisma,  nonche'
della conseguente ordinanza di inagibilita'; 
      c) dichiarazione sottoscritta  dal  richiedente  attestante  la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e  g)
del comma 1. 
    3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine  massimo
di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere  le
opere realizzate all'esito della concessione  del  contributo  e  una
volta ultimati i lavori di ricostruzione  dell'edificio  distrutto  o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,  dell'assegnazione  di
una  Soluzione   abitativa   in   emergenza   (Sae).   L'inosservanza
dell'obbligo di rimozione  di  cui  al  precedente  periodo  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni  di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario  titolo
abilitativo. 
    4. Qualora l'immobile  realizzato  abbia  le  caratteristiche  di
un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando  le  residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del  presente
articolo non  e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco. 
    5.  In  caso  di  valutazione   negativa   della   compatibilita'
urbanistica degli interventi di cui al comma  1,  ovvero  qualora  il
giudizio di compatibilita' paesaggistica sia negativo,  si  applicano
le sanzioni previste dalla legislazione vigente. 
    6. Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  si  applicano  a
condizione che la comunicazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sia  presentata  al  Comune
territorialmente  competente   entro   il   31   gennaio   2018.   La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il  richiedente  attesti
che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi". 
    7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine stabilito dal  Commissario  straordinario
con proprio provvedimento". 
    8. L'articolo 13 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 13. (Interventi su edifici gia' interessati  da  precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e  gia'
danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora  questi
siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, ed i cui  lavori  di  ripristino  dell'agibilita'
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo  per  i  nuovi  danni
determinati dagli eventi sismici di cui al  presente  decreto  e'  in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009. 
    2. Fuori dei casi di cui al  comma  1,  qualora  il  nuovo  danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente  decreto  sia  di
entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile,  il
contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le  modalita'  e  le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77.  Qualora  il
nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite  secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  stabilite  nel
presente decreto. 
    3. Con provvedimenti adottati dal  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  presente  decreto,  sentiti  gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  sono  stabiliti
criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei  danni
ulteriori, nonche' le modalita'  e  le  procedure  per  l'accesso  ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del  comma  2  del
presente articolo. 
    4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al
primo periodo del comma 2  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della  contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo  4,  comma
3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.  Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  di
concerto  con  l'Ufficio  speciale.  Ai  maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede,  nel  limite
di  euro  40  milioni  per  l'anno  2018,  con  le  risorse  di   cui
all'articolo 4, comma 3. 
    5. Per le attivita' di sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, secondo le modalita' ivi previste. 
    6.  Per  gli  interventi  non  ancora  finanziati   su   immobili
danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e  1998  e,
in Umbria, del 2009, nel caso di  ulteriore  danneggiamento  a  causa
degli  eventi  sismici  di  cui   all'articolo   1,   che   determini
un'inagibilita' indotta di  altri  edifici  ovvero  pericolo  per  la
pubblica  incolumita',  si  applicano,  nel  limite   delle   risorse
disponibili anche utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta
crisi sismica, le modalita' e le  condizioni  previste  dal  presente
decreto". 
    9. All'articolo 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla  lettera  a)  del  comma  1,  le  parole:  "pubblici  o
paritari" sono sostituite dalle seguenti:  "ad  eccezione  di  quelli
paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprieta' di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ",  degli
immobili demaniali, delle strutture sanitarie e  socio  sanitarie  di
proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di   proprieta'   di   enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ed utilizzati per le esigenze di culto"; 
      b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        "c) degli archivi,  dei  musei,  delle  biblioteche  e  delle
chiese, che a tale fine sono equiparati agli  immobili  di  cui  alla
lettera a)"; 
      c) alla lettera a) del  comma  2,  le  parole:  "predisporre  e
approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,   comprensivo   degli
interventi sulle urbanizzazioni dei centri  o  nuclei  oggetto  degli
strumenti urbanistici  attuativi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  comprensivo
degli interventi sulle  opere  di  urbanizzazione  danneggiate  dagli
eventi sismici  o  dagli  interventi  di  ricostruzione  eseguiti  in
conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici"; 
      d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        "c) predisporre ed  approvare  un  piano  di  interventi  sui
dissesti idrogeologici, comprensivo di  quelli  previsti  sulle  aree
suscettibili di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese  nei
centri e nuclei interessati  dagli  strumenti  urbanistici  attuativi
come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture"; 
      e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
    "3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle  lettere
a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente  articolo  ovvero  con
apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo  15,  comma
1,  possono   applicarsi,   fino   alla   scadenza   della   gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le  procedure  previste
dal comma 3-bis del presente articolo"; 
      f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente: 
    "3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11
per gli interventi di ricostruzione privata, al  finanziamento  degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e  nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono  il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione  ed
attivita' produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
con le risorse di cui all'articolo 4"; 
      g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis,  del
presente decreto"; 
      h)  al  comma  5,  le  parole:  "Conferenza  permanente"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Conferenza  permanente  ovvero   della
Conferenza regionale, nei casi previsti  dal  comma  4  dell'articolo
16,". 
    10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del  comma  9  si
applicano esclusivamente agli interventi  non  inseriti  in  uno  dei
programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
    11. L'articolo 15 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 15. (Soggetti  attuatori  degli  interventi  relativi  alle
opere pubbliche e ai beni culturali). - 1.  Per  la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi sono: 
      a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso
gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
      b) il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
      c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
      d) l'Agenzia del demanio; 
      e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili  in
loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo
14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
    2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1,  il  Presidente  della  Regione-vice  commissario   con   apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolta  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo". 
    12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto"; 
      b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati  dalle  Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e  dalle  Diocesi  ai
sensi del medesimo  articolo  15,  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per quelli attuati dai soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettere a) ed e), e comma 2". 
    13. L'articolo 18 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 18.  (Centrale unica di committenza).  -  1.  Salvo  quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed  ai  beni  culturali  di  propria  competenza,  si
avvalgono di una centrale unica di committenza. 
    2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
      a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma  1
dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori   regionali   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in  deroga  al  limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; 
      b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 15,  nell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
    3. I soggetti attuatori di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 15  provvedono  in  proprio  alla  realizzazione  degli
interventi sulla base di appositi protocolli di  intesa  sottoscritti
con  il  Commissario  straordinario,  nei  quali  sono  stabilite  le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli  Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,  anche  al
fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui  all'articolo
32. 
    4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti  attuatori  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a),  e  al  comma  3  del  medesimo
articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di  committenza,  anche
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. 
    5. In  deroga  alle  previsioni  contenute  nell'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti  aggregatori  regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono  le
funzioni di centrale unica di committenza  con  riguardo  ai  lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1. 
    6.  Fermo  l'obbligo  della  centrale  unica  di  committenza  di
procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'  occorrente  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma,  determinati,  sulla  base  di  appositi  criteri  di
remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con  le
risorse di cui all'articolo 4, comma  3,  del  presente  decreto.  Il
Commissario  straordinario,  con  proprio  provvedimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie". 
    14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di  cui
al  comma  1  sono  disciplinati  con  accordi  tra   il   Presidente
dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione,     il     Commissario
straordinario,  i  Presidenti  delle  Regioni-vice  commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18.  Resta  ferma,
in  ogni  caso,  la  funzione  di   coordinamento   del   Commissario
straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale  anticorruzione,
da  attuare  anche  tramite  l'istituzione  di  un'unica  piattaforma
informatica per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della
documentazione  relativa  alle  procedure  di  gara  sottoposte  alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui  all'articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione". 
    15.  Agli  eventuali  oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con  le  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
    16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "pubblica e" sono soppresse. 
    17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Al  personale  della  struttura  e'  riconosciuto   il   trattamento
economico accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso  in
cui  il  trattamento  economico  accessorio  di  provenienza  risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri."; 
      b) al comma 3-bis: 
        1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento  economico"  sono
inserite le seguenti:  "fondamentale  ed  accessorio"  e  le  parole:
"viene corrisposto secondo le  seguenti  modalita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita'"; 
        2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
          "a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese
le  Agenzie  fiscali,  le  amministrazioni  statali  ad   ordinamento
autonomo e le universita' provvedono,  con  oneri  a  proprio  carico
esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico  fondamentale,
nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora  l'indennita'  di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
          b) per le amministrazioni pubbliche diverse  da  quelle  di
cui  alla  lettera  a)  il  trattamento  economico   fondamentale   e
l'indennita'  di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del
Commissario straordinario"; 
          c) al comma  3-ter  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di  cui
al presente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate  nelle
lettere a), b) e c) del comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario
provvede al rimborso delle  somme  anticipate  dalle  amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale
assegnato  alla  struttura  commissariale  mediante   versamento   ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate entro l'anno di competenza  all'apposito  capitolo  dello
stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza"; 
          d) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Il Commissario straordinario nomina con  proprio  provvedimento  gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016"; 
          e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al  30  per
cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  30  per  cento"  e  le
parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "del
20 per cento"; 
          f) al comma 7, lettera c), le  parole:  "nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata," sono soppresse; 
          g) al comma 7-bis,  dopo  le  parole:  "al  comma  7"  sono
inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),"; 
          h) al comma 8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono  stabilite  le  modalita'  di
liquidazione,  di  rimborso  e  di   eventuale   anticipazione   alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi  3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche". 
    18.  Al  fine  di  consentire  la  rapida   realizzazione   degli
interventi  inseriti  nei  programmi  di  cui  all'articolo  14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  con  apposita  ordinanza
commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,  comma  2,
del medesimo decreto, sono disciplinate  la  costituzione  del  fondo
previsto dall'articolo 113 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle  relative  risorse.
L'ordinanza di cui al precedente periodo  e'  adottata  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
    19. In deroga alla previsioni dell'articolo  157,  comma  3,  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativamente  agli   interventi   di   cui   all'articolo   14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di  progettazione,
direzione  lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza  in
fase di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
possono  essere  affidate  anche  al  personale  assunto  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 3 e  50-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti
previsti  dalla  legislazione  vigente,  il  personale  di   cui   al
precedente periodo puo' svolgere anche le  funzioni  di  responsabile
unico del  procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    20. All'articolo 50-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  3-bis,  le  parole:  "e  non  rinnovabili"  sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  contratti
di collaborazione coordinata e  continuativa  di  cui  al  precedente
periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite  previsto
dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
una durata non superiore al  31  dicembre  2018,  limitatamente  alle
unita' di personale che non sia stato possibile reclutare secondo  le
procedure di cui al comma 3"; 
      b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'  previste
dal precedente  periodo  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31  dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis". 
    21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2018" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'  istituita   mediante
apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra  il  24  agosto
2016 e la data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo  48,
comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  e'
fissato al 31 dicembre 2020". 
    22.  Nei  casi  previsti  dal  comma  6  dell'articolo   14   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui  o  dei  finanziamenti  possono  optare  tra   la   sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari,  almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel  proprio  sito
internet, della possibilita' di chiedere la sospensione  delle  rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il
termine,  non  inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della
facolta'  di  sospensione.  Qualora  la   banca   o   l'intermediario
finanziario non fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con  i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31  dicembre  2018,  nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma  6  dell'articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016,  ovvero  fino  al  31  dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del  medesimo  comma
6, senza oneri  aggiuntivi  per  il  beneficiario  del  mutuo  o  del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.  Entro  il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del  governo
e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione  di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
    23. All'articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al quarto  periodo,  le  parole:  "con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   sentiti   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  Ministro   dello   sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del  Ministro
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sentiti   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro   dello   sviluppo
economico". 
    24.  Limitatamente  ai  soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016,  n.  229,  come  prorogato  dall'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla
data del 31  maggio  2018.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  o  alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
    25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  disciplinano
le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36  mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi  del  comma
24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni,  anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016,  individuando  anche  le  modalita'  per  la  copertura   delle
agevolazioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti  tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
    26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45,  le  parole:  "dalla  fine  del  periodo  di  sospensione"   sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno 2018". 
    27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre  2016,  n.  229,  nel  rispetto  delle  altre  condizioni
previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo  2005,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche  con  altri  comuni  appartenenti  a  regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire  a
convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine. 
    28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: "diritti reali di  garanzia",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento". 
    29. All'articolo 44, comma 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e  2-bis
del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo  79
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per  la  fruizione  di  permessi  e   di   licenze   sono   aumentati
rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore  per  i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti". 
    30.  All'articolo  67-ter,   comma   5,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  le  parole:  "Dal  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Dal 2023". 
    31. All'articolo 11 del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    "9-bis.  Al  fine  di  garantire  un  celere   ripristino   della
funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  gli
interventi di riparazione e  ricostruzione  possono  essere  attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture le  procedure  di  cui  all'articolo  63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo  67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
    9-ter. Per la realizzazione degli  interventi  di  riparazione  e
ricostruzione  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario, di  cui  al  comma  9-bis,  i  soggetti  attuatori  si
avvalgono del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno  degli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  istituito  presso  l'Autorita'
nazionale anticorruzione. 
    9-quater. Agli interventi  di  cui  al  comma  9-bis  si  applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al  precedente  periodo
sono  disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra  il   presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  i  soggetti  attuatori,  il
citato Provveditorato per le opere  pubbliche  e  gli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". 
    32.  Dal  1º  maggio  2018,  gli  Uffici  territoriali   per   la
ricostruzione  costituiti  dai  comuni  ai  sensi   dell'articolo   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013  del
23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012, sono soppressi. E'  altresi'  soppresso  il  Comitato  di  Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del  Commissario  delegato
per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate  agli  Uffici  territoriali
per la  ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della  Regione
Abruzzo n.  131  del  29  giugno  2012  sono  trasferite  all'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1º maggio  2018,  presso  gli
Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato  alle   aree
omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita'  di  competenza
dei soppressi Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione  sotto  la
direzione e il  coordinamento  esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione  provvede  anche  alla  sistemazione   logistica   del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto  a
tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione,  il  titolare  dell'Ufficio
speciale adotta,  esercitando  il  potere  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza  degli  Uffici
territoriali per  la  ricostruzione  e  gestire  con  gradualita'  il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere puo',  tramite  convenzioni  con
comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o  in  parte  i
compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi. 
    33. E' istituita una  sezione  speciale  dell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli  operatori
economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  generali  che   regolano   l'Anagrafe
antimafia degli esecutori  di  cui  all'articolo  30,  comma  6,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229.  La  tenuta  della  sezione
speciale con i relativi adempimenti e'  affidata  alla  Struttura  di
missione di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. 
    34. All'articolo 1,  comma  492,  lettera  0a),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati  ai  sensi"  sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77,". 
    35.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2020. 
    36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al  31  dicembre  2020,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
    37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni  di
cui ai commi 35 e 36,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000, comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per  i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno  degli
anni 2019  e  2020,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  somme
stanziate dalla tabella E della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
recante  il  rifinanziamento  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
nell'ambito della  quota  destinata  dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3771  del  19  maggio  2009,  e  successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli
alle  assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le   amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste  dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione  del
contratto   a   tempo    indeterminato.    Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base  delle
esigenze  effettive  documentate  dalle  amministrazioni  centrali  e
locali istituzionalmente preposte all'attivita' della  ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e  di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna  annualita',  si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate  dalla  tabella  E
della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  della  quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e
assistenza qualificata. 
    39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, e' abrogato. 
    40. Nei centri storici, come determinati ai  sensi  dell'articolo
2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di  ricostruzione  di
cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, i comuni del cratere del sisma  del  2009,  diversi  dall'Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari  agli  interventi  di  ricostruzione  pubblica,  ove  i
suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti,  finalizzati  alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del  territorio  e  delle  cavita'  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti  delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e'  predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  in
coerenza con i piani di  ricostruzione  approvati.  Il  programma  di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere  per  il  parere  di  congruita'
tecnico-economica.  Gli  interventi   approvati   sono   oggetto   di
programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse  destinate
alla ricostruzione.  L'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione  della  connessione  e  della  complementarieta'  agli
interventi di ricostruzione pubblica. 
    41.  Gli  assegnatari  di  alloggi  di  societa'  cooperativa   a
proprieta'  indivisa  situati  nei  territori  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 6 aprile  2009,  che  hanno  gia'
beneficiato del contributo per l'acquisto di  abitazione  equivalente
di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio  2009,  sono  tenuti  a  cedere  al
comune i diritti inerenti la partecipazione  alla  ricostruzione  del
complesso   edilizio   della   cooperativa.    Restano    a    carico
dell'assegnatario tutte  le  obbligazioni  passive  inerenti  la  sua
qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta' della quota passa al comune. 
    42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi  dell'articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   le
amministrazioni presso  cui  gli  stessi  abbiano  prestato  la  loro
attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  ferma  restando  la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali  riservate,  in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a  concorso,  al
suddetto personale non dirigenziale che  possegga  tutti  i  seguenti
requisiti: 
      a) risulti  titolare  di  un  contratto  di  lavoro  flessibile
stipulato  ai  sensi  del  citato  articolo  3-bis,  comma   8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  presso  l'amministrazione  che
bandisce il concorso; 
      b) in  forza  di  uno  o  piu'  contratti  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni
continuativi di attivita' presso l'amministrazione  che  bandisce  il
concorso. 
    43. A far data dal  2  gennaio  2019,  il  perimetro  dei  comuni
dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e  della  relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
cosi'  ridotto:  Bastiglia,  Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla  Secchia,  Crevalcore,   Fabbrico,
Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  in  qualita'  di  Commissari
delegati,  possono  procedere   con   propria   ordinanza,   valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di  ricostruzione,  a  ridurre  il
perimetro  dei  comuni  interessati  dalla  proroga  dello  stato  di
emergenza e della relativa normativa emergenziale. 
    44. Il termine di scadenza dello stato di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di  garantire  la  continuita'
delle  procedure  connesse  all'attivita'  di   ricostruzione.   Alle
conseguenti attivita' e alle relative  spese  si  fa  fronte  con  le
risorse previste a legislazione vigente. 
    Art. 2-ter. (Contributi alle aziende agropastorali della  regione
Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017). -  1.  Ai
fini di perseguire il  ripristino  del  potenziale  produttivo  e  di
valorizzare e promuovere  la  commercializzazione  dei  prodotti  del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel  corso  del
2017 da emergenze  climatiche  e  fenomeni  atmosferici  acuti,  alla
regione Sardegna e' assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per  l'anno  2018  da  erogare  a
titolo  di  concorso  all'attivita'  di  indennizzo  per  le  aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi  climatici
avversi nel corso del 2017. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede: 
      a) quanto a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      b) quanto a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
      c) quanto a 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 4, comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma  1,  le  parole:  "alle  imprese  e  ai  lavoratori
autonomi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "alle   imprese,   ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e  dopo  le  parole:
"quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"». 
    Nel titolo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art.  5-bis.  (Modifica  all'articolo  39-quater   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). - 1. All'articolo 39-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti,  che  decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal  fabbricante
o  dall'importatore,  e'  di  quarantacinque   giorni   sia   per   i
procedimenti di cui al comma 1 che per  i  provvedimenti  di  cui  al
comma 2". 
    Art. 5-ter. (Decorrenza di  disposizioni  fiscali  contenute  nel
codice del terzo settore). - 1. All'articolo 99, comma 3, del  codice
del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2  agosto  2017,  n.
117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102,  comma
2, lettera h)," sono sostituite  dalle  seguenti:  "A  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),". 
    Art. 5-quater. (Detrazione  fiscale  per  contributi  associativi
versati alle societa' di mutuo soccorso). - 1. All'articolo 83, comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le
parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro". 
    Art. 5-quinquies. (Detraibilita' degli  alimenti  a  fini  medici
speciali). - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in  materia  di  detrazione  per
oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie  in  genere"
sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  dalle  spese  sostenute  per
l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di  cui  all'articolo  7  del  decreto  del
Ministro della sanita'  8  giugno  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del  5  luglio  2001,  con  l'esclusione  di  quelli
destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo  precedente
si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro  per  l'anno
2019, si provvede: 
      a) quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
      b) quanto a 11,4 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di  8,6  milioni  di  euro  nell'anno  2020.  Ai
relativi oneri si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1. 
    Art. 5-sexies. (Interpretazione autentica dell'articolo  104  del
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). - 1. L'articolo  104  del
codice di cui al decreto  legislativo  2  agosto  2017,  n.  117,  si
interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1
e 2 valgono anche  ai  fini  dell'applicabilita'  delle  disposizioni
fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni  di
disposizioni vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2017.
Pertanto, le  disposizioni  di  carattere  fiscale  richiamate  dagli
articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione
senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017. 
    Art.  5-septies.  (Disposizioni  in  materia  di   collaborazione
volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero). -  1.  Le
attivita' depositate e le somme detenute  su  conti  correnti  e  sui
libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  in  violazione  degli
obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o
che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zone di frontiera o  in  Paesi  limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore
delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di
imposte, sanzioni e interessi. 
    2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche  alle  somme
ed alle attivita' derivanti dalla vendita di beni  immobili  detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa
in via continuativa. 
    3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31
luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto
entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito
in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il
pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata. 
    4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. 
    5. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
delle norme di cui ai commi precedenti. 
    6. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'  ed  alle
somme gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge  15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate. 
    Art.  5-octies.  (Norma  interpretativa  dell'articolo   12   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79). - 1. Il comma 2 dell'articolo 12
del  decreto-legge  28   marzo   1997,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140,  come  sostituito
dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  si
interpreta nel senso che le  somme  derivanti  dall'applicazione  del
comma 1 del  medesimo  articolo  12  affluiscono  ad  appositi  fondi
destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le
attivita' di cui al citato comma 1, per essere assegnate  sulla  base
di criteri individuati in sede  di  contrattazione  integrativa,  che
tengano conto  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  performance
assegnati». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
    «1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia
e delle finanze,"  sono  inserite  le  seguenti:  "da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 2,»; 
        alla lettera c), al numero 1) e' premesso il seguente: 
    «01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia  e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta
giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 3,»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
"nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti:  "nonche'
al  personale  militare  impiegato  nei  dispositivi  preposti   alle
funzioni operative di comando  e  controllo  delle  stesse  missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale,"»; 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  All'articolo  538-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e  di  trasporto"
sono soppresse; 
      b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite  le
seguenti:   ",   l'approvvigionamento   di   carbo-lubrificanti,   la
manutenzione   di   mezzi,   sistemi    d'arma    e    apparati    di
telecomunicazione"»; 
        dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto-Guardia costiera,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici  e  privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita'»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella  misura
del 50 per cento" fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nella misura del 25  per  cento  all'incentivazione  della
produttivita' e al fabbisogno formativo del personale  amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n.  75,  e  nella  misura  del  75  per  cento  alle  spese  di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa"; 
      b) al comma 11-bis, secondo periodo, le  parole:  "magistratura
amministrativa" sono sostituite dalle seguenti:  "magistratura  e  di
quello amministrativo di cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197"; 
      c) al comma 12, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
"Ai fini del comma 11, il Ministero  della  giustizia  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno,  l'elenco  degli  uffici  giudiziari
presso i  quali,  alla  data  del  31  dicembre,  risultano  pendenti
procedimenti civili in numero ridotto  di  almeno  il  10  per  cento
rispetto all'anno precedente. Il Presidente del  Consiglio  di  Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi  nella  riduzione
delle pendenze, con riferimento  anche  agli  obiettivi  fissati  nei
programmi di gestione di cui al comma 1"; 
      d) al comma 13,  primo  periodo,  le  parole:  "gli  organi  di
autogoverno della  magistratura  amministrativa  e"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura"; 
      e) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di  autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle  risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della  produttivita'  e  delle  dimensioni  di  ciascun
ufficio"». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art.   6-bis.   (Risorse   per   l'espletamento   dei    compiti
istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco). -  1.  Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e
straordinarie  esigenze   connesse   all'espletamento   dei   compiti
istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, per  il  potenziamento  dei  sistemi  informativi  per  il
contrasto del terrorismo internazionale nonche' per il  finanziamento
di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento  di
strutture ed  impianti,  in  favore  del  Ministero  dell'interno  e'
autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
2017, da destinare: 
      a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017,  alla  Polizia
di Stato per l'acquisto e il potenziamento  dei  sistemi  informativi
per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale  nonche'  per  il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione  straordinaria  e
adattamento di strutture ed impianti; 
      b) quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2017,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento  dei
sistemi informativi per il contrasto  del  terrorismo  internazionale
nonche' per il finanziamento di interventi  diversi  di  manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture ed impianti. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a  4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4: 
      a) l'Arma dei  carabinieri  e'  autorizzata  all'assunzione  di
personale operaio a tempo  indeterminato,  ai  sensi  della  legge  5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al  contingente  di  personale  ivi
previsto, nel numero di 45 unita' per  l'anno  2018,  30  unita'  per
l'anno 2019 e  30  unita'  per  l'anno  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti  oneri  si  provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
      b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
177, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Gli alloggi di servizio  connessi  all'incarico,  ove
esistenti nelle strutture in uso  all'Arma  dei  carabinieri  per  le
esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono  attribuiti
al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato  in  tali  strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi  temporaneamente,  qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di  cui  alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture". 
    4-ter. Allo scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme  in
materia di bilinguismo, al  personale  di  cui  all'articolo  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  e'
riservata  un'aliquota  di  posti   pari   all'1   per   cento,   con
arrotondamento all'unita' superiore, del totale  dei  posti  messi  a
concorso ai sensi del comma 2, per ciascun  ruolo,  dalle  rispettive
Forze di polizia»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis.  L'assunzione  nelle   pubbliche   amministrazioni   dei
cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98,  che,  come
personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno
un anno alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  alle
dipendenze di organismi  militari  della  Comunita'  atlantica  o  di
quelli dei singoli Stati esteri che  ne  fanno  parte,  operanti  sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi  militari
degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene,  a
decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle  dotazioni  organiche
delle  amministrazioni  riceventi,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  gennaio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009,  adottato
in attuazione dell'articolo 2, comma 101,  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  con  assegnazione  prioritaria  agli  uffici   delle
amministrazioni riceventi  collocate  nel  territorio  provinciale  o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo. 
    10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, sono apportate, nei limiti di  spesa  previsti  dallo  stesso
comma, le seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo, le parole: "data  del  31  dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017"; 
      b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "adottati entro il 31  dicembre
2017". 
    10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma  10-bis,  pari  a  2
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente: 
    "Art.  1917-bis.  (Trattamento  previdenziale   a   seguito   del
passaggio tra ruoli). - 1. A far  data  dall'entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi 29  maggio  2017,  nn.  94  e  95,  il  personale
militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita  tra
ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza con  decorrenza  dalla
data di iscrizione al fondo  di  provenienza.  L'intero  importo  dei
contributi versati e' trasferito al pertinente fondo di destinazione.
A  tal   fine,   il   diritto   alla   liquidazione   dell'indennita'
supplementare  e'  riconosciuto  computando   il   numero   di   anni
complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli". 
    10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del  30  marzo  2017,
riferite  all'anno  2017  e  non  utilizzate  per  le  finalita'  ivi
previste, gia' destinate alla contrattazione collettiva del  pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera  b),  sono
destinate ad incrementare le risorse per il  pagamento  del  compenso
per  lavoro  straordinario  con  riferimento  alle  ore   di   lavoro
straordinario  effettuate  dal  personale  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l'anno 2017». 
    Nel titolo II, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 7-bis. (Riduzione  della  dotazione  organica  della  banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Con regolamento da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla
riduzione della dotazione  organica  degli  orchestrali  della  banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in  un  numero
non superiore a 55 posti. Con il medesimo  regolamento  si  provvede,
altresi', alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276. 
    2. La disposizione di cui  al  comma  1  non  comporta  riduzione
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per  gli  effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente  rideterminate  le
piante organiche del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari. 
    3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale  mantiene
le funzioni, il regime di progressione in  carriera,  il  trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276. 
    4. Gli orchestrali ritenuti non  piu'  idonei  per  la  parte  di
appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni  disposte  a  norma
del decreto del Presidente della Repubblica n.  276  del  2006,  sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis. (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati). -  1.
In deroga alle disposizioni di cui al secondo  periodo  del  comma  4
dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,
l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma  4  produce  effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta  2016  restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30  dicembre  2010,  n.
238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita'  di  restituzione  delle  maggiori  imposte   eventualmente
versate per l'anno 2016. 
    2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis",  e  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
    3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le  parole:  "con  l'intervento"  sono  inserite  le
seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis.  (Accesso   al   credito   e   partecipazione   dei
professionisti ai confidi). - 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, dopo la  parola:  "professionisti"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", anche non  organizzati  in  ordini  o  collegi,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  14  gennaio
2013, n. 4"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, lettera b),  capoverso  «3-ter»,  dopo  le  parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite  le  seguenti:
«, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione,»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli
oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico  delle  risorse
destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17". 
    2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017  e  2018,
il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2017,  n.  123,  si  intende  soddisfatto  se
posseduto alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis. (Modifica  all'articolo  36  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni  e  riduzioni  dei
costi d'impresa). - 1. All'articolo 36 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
    "1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale  di  cui  agli  articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556  del  codice  civile,  possono  essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche
regolamentare   concernente   la   sottoscrizione    dei    documenti
informatici"». 
     All'articolo 12: 
      al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «obbligazioni  di  trasporto»  e  le  parole:  «per
ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza  del  termine  indicato
all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge  n.  50  del  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di assicurare il diritto  alla  mobilita'  e  gli
obiettivi di continuita' territoriale, i  cessionari  che  subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni,  nelle
more della conclusione della gara». 
    Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  12-bis. (Disposizioni  finalizzate   ad   ottimizzare   le
attivita' connesse al controllo del  traffico  aereo  e  a  garantire
l'efficienza e la sicurezza in volo). - 1. Al fine di ottimizzare  le
attivita' connesse al controllo del traffico  aereo  e  di  garantire
l'efficienza e la sicurezza in volo: 
      a) al comma 2  dell'articolo  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo
la parola: "aerea"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  ai  lavoratori
appartenenti ai profili professionali di  cui  all'articolo  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 248,"; 
      b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013,  i  commi  3  e  4  sono
abrogati. 
    2. Per l'attuazione del  comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di
121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno  2019,  316.000
euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro  per
l'anno 2022, 1.300.000 euro  per  l'anno  2023,  1.450.000  euro  per
l'anno 2024 e 2.510.000 euro a  decorrere  dall'anno  2025  alla  cui
copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    Art. 12-ter. (Societa'  di  gestione  dell'aeroporto  di  Trapani
Birgi). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il
comma 91 e' sostituito dal seguente: 
    "91. A titolo  di  compensazione  parziale  dei  danni  economici
subiti dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per
le limitazioni  imposte  alle  attivita'  aeroportuali  civili  dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge  5  maggio
1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di gestione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
quantificati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  in
euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita' della  societa'  di
gestione"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis,  le  parole
da:  «La  CONSOB  detta»  fino  alla  fine  del  terzo  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: «La CONSOB puo'  individuare  con  proprio
regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione  non  e'  dovuta,
tenendo conto delle caratteristiche  del  soggetto  che  effettua  la
dichiarazione o della  societa'  di  cui  sono  state  acquistate  le
azioni» e il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:
«La dichiarazione e'  trasmessa  alla  societa'  di  cui  sono  state
acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'   e'   oggetto   di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini  stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione  del  comma  4,
lettere c) e d)»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29  dicembre  1993,
n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per  una  sola  volta"
sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati  per  due
volte". 
    1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al  comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere,  a
decorrere dal 1º dicembre 2018». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   13-bis. (Disposizioni   in   materia    di    concessioni
autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  ai
protocolli  di  intesa   stipulati   in   data   14   gennaio   2016,
rispettivamente,  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti e la  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  unitamente  a
tutte le amministrazioni  pubbliche  interessate  allo  sviluppo  del
Corridoio scandinavo  mediterraneo  e  sottoscrittrici  del  predetto
protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate  allo  sviluppo
del  Corridoio  mediterraneo,  tesi  a  promuovere  la   cooperazione
istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento
delle  infrastrutture   autostradali   A22   Brennero-Modena   e   A4
Venezia-Trieste,     A28     Portogruaro-Pordenone     e     raccordo
Villesse-Gorizia e' assicurato come segue: 
      a) le funzioni di concedente sono svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
      b) le convenzioni di concessione  per  la  realizzazione  delle
opere  e  la  gestione  delle  tratte   autostradali   hanno   durata
trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli
appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016,  che  potranno
anche avvalersi di  societa'  in  house,  esistenti  o  appositamente
costituite, nel cui capitale non figurino privati; 
      c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti. 
    2. Entro trenta giorni dalla  data  dell'affidamento  di  cui  al
comma 4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a versare  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  le  risorse  accantonate  in  regime  di
esenzione  fiscale  fino  alla  predetta  data  nel  fondo   di   cui
all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che
sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria  italiana
(RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico  del  subentrante.  Le
ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo
55,  comma  13,  della  legge  n.  449  del  1997  sono  versate  dal
concessionario  dell'infrastruttura  A22   Brennero-Modena   con   le
modalita'  di  cui  al  periodo  precedente   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.  Le  risorse
versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le  finalita'
di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del  1997,
nell'ambito del contratto di programma - parte  investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. 
    3.  Il  concessionario   dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena  subentrante  assicura  un  versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    4. Gli atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. 
    5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
    Art.  13-ter. (Modifica  delle  disposizioni  sulla  confisca,  a
tutela della trasparenza societaria). - 1. Il comma  1  dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e'  sostituito  dal
seguente: 
    "1. Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51,  comma  3-bis,  del
codice  di  procedura  penale,  dagli  articoli  314,  316,  316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,  325,
416, realizzato allo  scopo  di  commettere  delitti  previsti  dagli
articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli
articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis,  primo  comma,
600-ter, primo e  secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente  alla
condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale   pornografico,
600-quinquies,  603-bis,  629,  644,   644-bis,   648,   esclusa   la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, dall'articolo 2635 del  codice  civile,  dall'articolo
55, comma 5, del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,
dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo  12-quinquies,
comma  1,  del  presente  decreto,  dall'articolo  73,   esclusa   la
fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni, o  per  taluno  dei  delitti  commessi  per
finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,  o  di   eversione
dell'ordine  costituzionale,  e'  sempre  disposta  la  confisca  del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo'
giustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita'
a qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,    617-sexies,    635-bis,    635-ter,     635-quater,
635-quinquies del codice penale  quando  le  condotte  ivi  descritte
riguardano tre o piu' sistemi"». 
    All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter,
dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «,
con il Ministro della difesa». 
    All'articolo 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  comma  1,  le   parole:   "e   i   relativi   eventuali
aggiornamenti" sono soppresse; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti  di  cui  al
comma  1  che  non   comportino   modifiche   sostanziali   e   siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse  finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   una
informativa al Parlamento.  Nel  caso  di  modifiche  sostanziali  si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1  e  2.  Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15  per  cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento". 
    1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.
112, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
consultazione delle parti  interessate,  definisce  la  strategia  di
sviluppo   dell'infrastruttura   ferroviaria   sulla   base   di   un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede  di  prima
applicazione, tale strategia e' definita nel Documento di economia  e
finanza,  nell'Allegato  concernente   fabbisogni   e   progetti   di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all'articolo 201 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria". 
    1-quater. I contratti  di  servizio  in  ambito  di  obblighi  di
servizio pubblico per il  trasporto  ferroviario  di  passeggeri  sul
territorio  nazionale  sono  stipulati   fra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  l'impresa  ferroviaria  individuata
sulla base della vigente normativa di  settore,  previa  acquisizione
del  parere   del   CIPE   sullo   schema   di   contratto   proposto
dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
    1-quinquies. Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro,  e'  attribuito
alla  regione  Piemonte  un  contributo  straordinario   dell'importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  alla
situazione finanziaria della Societa' GTT S.p.A. 
    1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione -  programmazione  2014-2020.  I   predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della  misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020. 
    1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al  trasporto
ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per  l'anno  2017.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti». 
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  15-bis. (Disposizioni  per  facilitare  l'affidamento  dei
contratti di tesoreria). - 1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo'
prevedere  un  limite  piu'   basso.   L'importo   dell'anticipazione
specificata in convenzione e' da  ritenersi  vincolante  sia  per  la
regione che per l'istituto tesoriere". 
    Art. 15-ter. (Interventi per la tutela e il  miglioramento  della
sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All'articolo 2  del  decreto
legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  ed  adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o  suburbani,  nonche'
alle imprese ferroviarie che operano  esclusivamente  su  tali  reti"
sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019"; 
      b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Entro il 31 dicembre 2018,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le  norme  tecniche  e  gli
standard di sicurezza applicabili alle  reti  funzionalmente  isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che
operano su tali  reti,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di  trasporto,  fermo
restando quanto previsto dai  trattati  internazionali  per  le  reti
isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno  2019,  alle  reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  nonche'  ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi  del  presente  comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla  base  di  una  analisi  del  rischio  che  tenga  conto  delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto". 
    2. A seguito dell'estensione dei compiti  attribuiti  all'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia  di  reti
ferroviarie  regionali  ed  al  fine   di   garantire   il   corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita',  essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria,  agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  5  agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per  gestire
le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in  materia
di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto
"IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga
alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato  tramite
concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale  nel  biennio
2018-2019,  da  inquadrare   nel   livello   iniziale   di   ciascuna
categoria/area. 
    3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria. 
    4. A decorrere  dall'anno  2018  la  Direzione  generale  per  le
investigazioni  ferroviarie   e   marittime   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   provvede   a   effettuare   le
investigazioni anche su: 
      a) gli incidenti sulle reti funzionalmente  isolate  dal  resto
del sistema ferroviario e adibite  unicamente  a  servizi  passeggeri
locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che  si  verificano
sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le
procedure  di  investigazione  definiti  al  capo   V   del   decreto
legislativo 10 agosto 2007, n 162; 
      b)  gli  incidenti  nelle  vie   d'acqua   interne   nazionali,
applicando i criteri e le procedure di investigazione  stabiliti  dal
decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165; 
      c) gli incidenti su tutti i sistemi di  trasporto  ad  impianti
fissi. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  966.971
euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016,  n.  122,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il  mancato  adeguamento
alle  misure  di  sicurezza  indicate  nelle   disposizioni   emanate
dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di  ritardo,
successivo al primo, nell'adeguamento alle misure  di  sicurezza,  si
applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  10
per cento della sanzione da applicare". 
    Art.  15-quater. (Interventi  di  emergenza  per   infrastrutture
stradali insistenti sul fiume Po). - 1. Al  fine  di  realizzare  gli
interventi  di  emergenza   per   la   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali provinciali  di  connessione  insistenti  sul
fiume Po, e' autorizzata la spesa fino  a  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, previa intesa con la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo  7002  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi  dell'ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate  per
le finalita' del  presente  articolo  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui   capitoli   di
provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 15-quinquies. (Modifica all'articolo 703  del  codice  della
navigazione). - 1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della
navigazione e' sostituito dai seguenti: 
    "Alla scadenza  naturale  della  concessione,  il  concessionario
subentrante ha l'obbligo di corrispondere al  concessionario  uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente  stabilito  nell'atto  di
concessione, tale valore, per  gli  immobili  e  gli  impianti  fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree  ivi  ricomprese  per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale,  realizzati
dal  concessionario  uscente  con  proprie  risorse,   inseriti   nel
contratto di programma e approvati dall'ENAC, e' pari al valore delle
opere alla data  di  subentro,  al  netto  degli  ammortamenti  e  di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi  soggetti  a  regolazione  tariffaria  rilevabile
dalla contabilita' analitica regolatoria certificata  presentata  dal
concessionario uscente per l'annualita' immediatamente precedente. 
    Gli immobili e  gli  impianti  fissi  insistenti  alla  data  del
subentro  sul  sedime  aeroportuale,  realizzati  dal  concessionario
uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita'
di  natura  commerciale,  come  tali  non  soggette   a   regolazione
tariffaria, restano di proprieta' del demanio dello Stato, senza  che
sia dovuto alla societa' concessionaria alcun rimborso. 
    Il   concessionario   uscente   e'   obbligato    a    proseguire
nell'amministrazione  dell'esercizio  ordinario  dell'aeroporto  alle
stesse condizioni fissate all'atto di concessione  sino  al  subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento  del  relativo  valore  di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio. 
    In  caso  di  subingresso  nella  concessione  ovvero  quando  la
concessione cessa prima del termine di  scadenza,  il  concessionario
che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente  concessionario
il  valore  contabile  residuo  non  ammortizzato  delle  opere   non
amovibili,  come  indicato  nei  periodi  precedenti  riguardanti  la
scadenza naturale della  concessione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1453 del codice civile. 
    La disciplina in  materia  di  valore  di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di  subentro,  rimborsi  e
indennizzi  siano  gia'  previsti  nelle  convenzioni   di   gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
    «1-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale  e
comitati territoriali antecedenti  la  data  di  privatizzazione  dei
comitati stessi, si intendono estinti  a  titolo  definitivo  con  la
cancellazione delle relative partite contabili"»; 
        alla lettera d), numero 1), settimo periodo, le  parole:  «1º
gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2018»; 
        alla lettera d), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis) al quinto periodo, le  parole:  "1º  gennaio  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º aprile 2018"»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Al fine di  garantire  la  ricollocazione  del  personale
dipendente  dall'Associazione  della  Croce  rossa   italiana   (CRI)
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178,  ed  appartenente  all'area  professionale  e
medica, il medesimo personale puo' essere collocato in  mobilita',  a
domanda, nel  rispetto  della  disponibilita'  in  organico  e  delle
facolta' assunzionali previste a  legislazione  vigente,  nell'ambito
della dirigenza delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute  e  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nell'ambito   della
dirigenza medica dell'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto  delle  malattie
della  Poverta'  limitatamente  al  personale  appartenente  all'area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale  di
lavoro  relativo  al  personale  dirigente  dell'area   VI   per   il
quadriennio 2002-2005, nonche' nell'ambito della dirigenza  medica  e
della  professione   infermieristica   dell'Istituto   superiore   di
sanità-Centro nazionale per i  trapianti  (CNT)  e  Centro  nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di  ricercatore  e  tecnologo  degli
enti di ricerca. 
    1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis,  che  abbia
svolto compiti e funzioni nell'ambito  della  sanita'  pubblica  puo'
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche  se  e'
in possesso di  specializzazione  in  disciplina  diversa  da  quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 17-bis. (Disposizioni in materia di competenze  dei  comuni
relativamente ai siti di importanza comunitaria). -  1.  All'articolo
57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e'  inserito
il seguente: 
    "1-bis. Al fine di  consentire  ai  comuni  l'acquisizione  delle
risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal  comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e'  esercitata  dal
comune nel cui  territorio  devono  essere  eseguiti  gli  interventi
previsti dal  citato  comma  1,  anche  quando  il  sito  ricade  nel
territorio  di  piu'  comuni,   assicurando   l'adeguata   competenza
nell'effettuazione delle valutazioni". 
    Art. 17-ter. (Disposizioni in materia  di  5  per  mille).  -  1.
All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma  1
e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2018,  per  ciascun   esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  relative
al periodo d'imposta precedente,  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  puo'  essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli  enti  gestori
delle aree protette. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso  al  contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto  ed
erogazione delle somme". 
    Art. 17-quater. (Sostegno alla progettazione degli enti  locali).
- 1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al fine di  favorire  gli  investimenti,  sono  assegnati  ai
comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta  di  cui
al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,
contributi soggetti a rendicontazione  a  copertura  delle  spese  di
progettazione definitiva ed esecutiva,  relativa  ad  interventi  per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo  precedente  sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e  2  per
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di  immobili
pubblici  e  messa  in  sicurezza   del   territorio   dal   dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019"; 
      b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1
non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della  giustizia  17  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  27  luglio  2016,  e
successive  modificazioni,   ai   fini   della   determinazione   dei
corrispettivi"; 
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. I comuni comunicano le richieste di contributo  al  Ministero
dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno
2017 e del 15  giugno  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019.  La
richiesta  deve  contenere  le  informazioni  riferite   al   livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto  (CUP)  valido  dell'opera  che  si  intende  realizzare.  A
decorrere dal 2018: 
      a) la richiesta deve contenere le informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione; 
      b) ciascun comune puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre
richieste di contributo per la stessa annualita'; 
      c)  la  progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione"; 
      d) al comma 3, alinea, dopo le  parole:  "tenendo  conto"  sono
inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,"; 
      e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini  della
determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente: 
      a) progettazione per investimenti  riferiti  ad  interventi  di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante.  In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di  verifica  della
vulnerabilita'   sismica,   da   effettuare   contestualmente    alla
progettazione; 
      b) progettazione per investimenti  riferiti  ad  interventi  di
miglioramento e di adeguamento antisismico  degli  immobili  pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; 
      c) progettazione per  interventi  di  messa  in  sicurezza  del
territorio dal dissesto idrogeologico"; 
      f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono  inserite  le
seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis
per gli anni 2018 e 2019"; 
      g) al secondo periodo del  comma  5,  le  parole:  "banca  dati
l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti:  "banca  dati  i  documenti
contabili di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettere  b)  ed  e),  e
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  26
maggio 2016, riferiti all'ultimo"; 
      h) al comma 10, dopo la  parola:  "statali"  sono  inserite  le
seguenti: "e dello stesso Comune"; 
      i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  30  milioni  di
euro per l'anno 2019"; 
      l) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Fondo  per  la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico". 
    2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in  favore  delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal  dissesto
idrogeologico". 
    3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva  di  investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione  infrastrutturale  o  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione". 
    4. Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  programmazione  e
progettazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti  di
partenariato pubblico-privato, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti  puo'  stipulare  apposita  convenzione  con  la  Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale  di  promozione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, che disciplina le attivita' di  supporto  e  assistenza  tecnica
connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo. 
    5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di  fattibilita'
delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari  con  i  Piani
Strategici delle Citta' Metropolitane e con i  Piani  urbani  per  la
mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere
utilizzate anche per la  predisposizione  di  connessi  strumenti  di
programmazione. 
    Art. 17-quinquies. (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29  marzo  2004,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2004,  n.
140, dopo  le  parole:  "Comune  di  Campomarino  (Campobasso)"  sono
inserite le seguenti: "e del Comune di San Salvo (Chieti)"». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «la somma di  21,5  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) 11 milioni di euro in  favore  delle  strutture,  anche
private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore
delle  neuroscienze,   eroganti   programmi   di   alta   specialita'
neuro-riabilitativa,   di   assistenza    a    elevato    grado    di
personalizzazione  delle  prestazioni  e  di  attivita'  di   ricerca
scientifica traslazionale per i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
neurologico»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  L'articolo  15-undecies  del  decreto   legislativo   30
dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati
e i titoli acquisiti dal personale degli enti e  degli  istituti  ivi
previsti,  il  quale,  a  seguito  dell'adeguamento  dei   rispettivi
ordinamenti del personale  alle  disposizioni  del  medesimo  decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito  di  procedura  concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti  presso  le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per  quel
concerne la possibilita' di ottenere la mobilita' dai  medesimi  enti
ed istituti verso  le  strutture  pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi». 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis. (Disposizioni in  materia  di  remunerazione  delle
farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario  nazionale).  -
1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al quarto periodo, le parole:  "non  superiore  a  lire  750
milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore  a  euro
450.000"; 
      b) al quinto periodo, le parole:  "non  superiore  a  lire  500
milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore  a  euro
300.000". 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1°  gennaio
2018. 
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
    Art.  18-ter. (Misure  indifferibili  di  semplificazione   degli
adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni  del  sistema
nazionale di istruzione, ai  servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai
centri di formazione professionale regionale e  alle  scuole  private
non paritarie). - 1. Nelle sole regioni e province autonome presso le
quali sono gia' state istituite anagrafi vaccinali,  le  disposizioni
di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2017, n. 119,  sono  applicabili  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2018/2019 e dall'inizio del  calendario  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale
regionale  2018/2019,  nel   rispetto   delle   modalita'   operative
congiuntamente definite dal Ministero della salute  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. 
    2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di
cui al comma 1 sono applicabili  gia'  per  l'anno  scolastico  e  il
calendario dei servizi educativi per l'infanzia e  dei  corsi  per  i
centri di formazione professionale regionale in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti  vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018. 
    Art. 18-quater. (Produzione e trasformazione di cannabis per  uso
medico). -  1.  Lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di  cannabis
in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good  manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con
il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  provvede  alla
coltivazione e alla  trasformazione  della  cannabis  in  sostanze  e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle  farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni  e
per la conduzione di studi clinici. 
    2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a uso medico  sul
territorio nazionale, anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'
terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, l'Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  30  novembre
2015,  puo'  autorizzare  l'importazione  di  quote  di  cannabis  da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai  fini  della  trasformazione  e  della  distribuzione  presso   le
farmacie. 
    3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori  quote
di  cannabis  oltre  quelle  coltivate  dallo  Stabilimento   chimico
farmaceutico militare di Firenze,  possono  essere  individuati,  con
decreto del Ministro della salute, uno  o  piu'  enti  o  imprese  da
autorizzare  alla  coltivazione  nonche'  alla  trasformazione,   con
l'obbligo di operare secondo  le  Good  agricultural  and  collecting
practices  (GACP)  in  base  alle  procedure  indicate  dallo  stesso
Stabilimento. 
    4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo  2010,
n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di  formazione
continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  dispone  che  l'aggiornamento  periodico  del
personale medico, sanitario e  sociosanitario  sia  realizzato  anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi  per  acquisire  una
specifica conoscenza professionale sulle  potenzialita'  terapeutiche
delle preparazioni di origine  vegetale  a  base  di  cannabis  nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. 
    5. Al fine di agevolare l'assunzione  di  medicinali  a  base  di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico  farmaceutico
militare di Firenze provvede  allo  sviluppo  di  nuove  preparazioni
vegetali a base di cannabis  per  la  successiva  distribuzione  alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile. 
    6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis  prescritte  dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15  marzo
2010, n. 38, nonche' per gli altri  impieghi  previsti  dall'allegato
tecnico al  decreto  del  Ministro  della  salute  9  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. Il medico puo' altresi'  prescrivere  le  predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo  5
del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 
    7. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalita' di cui al  comma  2
e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai  relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 18-quinquies. (Debiti sanitari della Regione Sardegna). - 1.
Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31  dicembre
2016, la regione  Sardegna  puo'  far  richiesta  di  utilizzo  delle
risorse  generate  da  economie,  riprogrammazioni  di   sanzioni   e
riduzioni di interventi finanziati  con  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  n.  1/2011
dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione  medesima.
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli  anni  2018  e  2019,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla  relativa
autorizzazione». 
    Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14
anni  dai  locali  scolastici).  -  1.  I   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, i tutori  e  i  soggetti  affidatari  ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di  14  anni,  in
considerazione  dell'eta'  di  questi  ultimi,  del  loro  grado   di
autonomia e dello specifico  contesto,  nell'ambito  di  un  processo
volto alla  loro  autoresponsabilizzazione,  possono  autorizzare  le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita
autonoma dei minori di 14  anni  dai  locali  scolastici  al  termine
dell'orario delle  lezioni.  L'autorizzazione  esonera  il  personale
scolastico    dalla    responsabilita'    connessa    all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza. 
    2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto  scolastico,   rilasciata   dai   genitori   esercenti   la
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti  locali  gestori  del  servizio,  esonera
dalla  responsabilita'  connessa  all'adempimento   dell'obbligo   di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche. 
    Art. 19-ter. (Incarichi presso gli enti di previdenza di  diritto
privato). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  primo
e  secondo  periodo,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applicano agli enti di previdenza di diritto  privato  di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta  o  indiretta
da parte degli iscritti. 
    Art. 19-quater. (Banca dati nazionale degli operatori economici).
-  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  il  funzionamento   e
l'implementazione  delle  nuove  funzionalita'   della   Banca   dati
nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma  1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno
2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino  alla  data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del
citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
stipulare una convenzione con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al  primo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000  euro
per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Art.   19-quinquies. (Adeguamento    della    disciplina    sulla
circolazione e vendita di sigarette elettroniche). - 1.  All'articolo
62-quater del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 5, le parole da: "In  attesa"  fino  a:  "altresi'"
sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei  prodotti  contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e' effettuata in via esclusiva"; 
      b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Per gli esercizi  di  vicinato  ad  attivita'  prevalente
nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e  1-bis
gia' attivi prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro  il  31
marzo 2018,  le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'autorizzazione  e
l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai  commi  1  e
1-bis.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita' agli esercizi indicati nel primo  periodo
del presente comma". 
    2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" e' soppressa; 
      b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del
comma sono soppresse. 
    3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. 
    Art.  19-sexies. (Assegnazione  di  immobili  conferiti  a  fondi
comuni di investimento  immobiliare).  -  1.  All'articolo  4,  comma
2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  dopo  il  primo
periodo  e'  inserito  il  seguente:  "L'Agenzia  del  demanio   puo'
assegnare i predetti immobili, laddove non necessari  per  soddisfare
le  esigenze  istituzionali  di  amministrazioni   statali   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli
enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre  2019  per  il
Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio
Uno". 
    Art.  19-septies. (Disposizioni  per  garantire  l'autonomia  del
Garante del contribuente). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2018: 
      a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono abrogati; 
      b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.
212, e' sostituito dal seguente: 
    "4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e' fissato in euro
2.788,87. Al Garante  del  contribuente  che  risiede  in  un  comune
diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il  rimborso  delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi  in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in  cui  ha  la
residenza il Garante". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
    3. Agli oneri valutati di cui al comma 2  si  applica  l'articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
    Art. 19-octies. (Disposizioni in materia di  riscossione).  -  1.
All'articolo 1, comma 13, lettera f), del  decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  dicembre
2016, n. 225, le parole:  "da  parte  dell'agenzia"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze". 
    2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la
parola: "municipale" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  in  tal  caso,
quando ai fini del perfezionamento  della  notifica  sono  necessarie
piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo  di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi  tra  quelli
sopra  indicati  ciascuno  dei  quali  certifica  l'attivita'  svolta
mediante relazione datata e sottoscritta". 
    3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non  economici"
sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici  e
l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione". 
    4. I termini per  l'adempimento  degli  obblighi  dichiarativi  e
comunicativi relativi  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate possono essere  prorogati  con  provvedimento  del  direttore
della  medesima  Agenzia,  adottato   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  in  presenza  di  eventi  o  circostanze  che
comportino gravi  difficolta'  per  la  loro  regolare  e  tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo  nella  pubblicazione  delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  relativi
agli adempimenti stessi. 
    5. La proroga dei termini disposta ai  sensi  del  comma  4  deve
garantire un termine  congruo,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi. 
    6. All'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1994,  n.  489,
dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: 
    "4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e',
in ogni caso, considerata regolare  in  difetto  di  trascrizione  su
supporti cartacei nei termini  di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti
sistemi elettronici e vengono  stampati  a  seguito  della  richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza". 
    Art  19-novies. (Disposizioni   in   materia   di   assicurazione
professionale obbligatoria).   - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a se' e" sono soppresse. 
    Art.  19-decies.  (Regime  di  sostegno  alla  cogenerazione  per
teleriscaldamento). - 1. Gli interventi su  unita'  di  cogenerazione
che  non  rientrano  nella  definizione  di  rifacimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  settembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  218  del  19  settembre  2011,  ma  che  comportano  un
incremento della producibilita' termica finalizzato al mantenimento o
raggiungimento  di  un  assetto  di  sistema   di   teleriscaldamento
efficiente ai sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e  che  si  abbinano  ad
un'estensione della rete in termini di  aumento  della  capacita'  di
trasporto, accedono al regime di  sostegno  di  cui  all'articolo  6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,  secondo
i  valori  di  rendimento  fissati  nel  regolamento  delegato   (UE)
2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il  Ministro  dello
sviluppo economico definisce criteri e modalita' di accesso al regime
di sostegno con apposito decreto  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
    Art. 19-undecies. (Misure per favorire la candidatura  di  Milano
come sede dell'Agenzia EMA). - 1. Al fine di favorire il percorso  di
candidatura della citta' di Milano quale  sede  dell'Agenzia  europea
per i medicinali (EMA),  e'  autorizzato,  in  favore  della  regione
Lombardia, un contributo pari a un milione di euro  per  l'anno  2017
per  la  realizzazione  delle  attivita'   di   progettazione   degli
interventi connessi al trasferimento  nonche'  per  le  attivita'  di
promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
    Art. 19-duodecies. (Modifica alla tabella A allegata  alla  legge
n. 93 del 1994). - 1. Alla tabella A allegata alla legge  31  gennaio
1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" e' aggiunta,
in fine, la seguente: "Associazione  nazionale  partigiani  cristiani
(ANPC)". 
    Art. 19-terdecies. (Modifiche al decreto legislativo n.  159  del
2011 in materia di documentazione antimafia). - 1. Al codice  di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a)  all'articolo  83,  comma  3-bis,  dopo  le  parole:  "fondi
europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000
euro"; 
      b)  all'articolo  91,  comma  1-bis,  dopo  le  parole:  "fondi
europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000
euro". 
    Art. 19-quaterdecies. (Introduzione  dell'articolo  13-bis  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo  compenso  per  le
prestazioni professionali degli avvocati). - 1.  Dopo  l'articolo  13
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente: 
    "Art. 13-bis. (Equo compenso e  clausole  vessatorie).  -  1.  Il
compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in
forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2,
commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella
raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  e'
disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente
predisposte dalle predette imprese. 
    2. Ai fini del presente articolo, si considera equo  il  compenso
determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta
proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 6. 
    3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono  unilateralmente
predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova
contraria. 
    4. Ai fini del presente articolo  si  considerano  vessatorie  le
clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che
determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso
pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico
dell'avvocato. 
    5. In particolare si  considerano  vessatorie,  salvo  che  siano
state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono: 
      a) nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di  modificare
unilateralmente le condizioni del contratto; 
      b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto; 
      c) nell'attribuzione al cliente della  facolta'  di  pretendere
prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo
gratuito; 
      d) nell'anticipazione delle spese della controversia  a  carico
dell'avvocato; 
      e) nella previsione di clausole che impongono  all'avvocato  la
rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione; 
      f)  nella  previsione  di  termini  di  pagamento  superiori  a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente  della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
      g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese
di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo  il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o
recuperate dalla parte; 
      h) nella  previsione  che,  in  ipotesi  di  nuova  convenzione
sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,
anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o
fatturati; 
      i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e
la consulenza in materia contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di
sottoscrizione del contratto. 
    6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e
approvazione. 
    7.  Non  costituiscono  prova  della  specifica   trattativa   ed
approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali
le medesime sono state svolte. 
    8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 
    9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita'  di  una  o
piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena
di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla  data  di  sottoscrizione
delle convenzioni medesime. 
    10. Il giudice, accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6. 
    11.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente   articolo,   alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice
civile". 
    2. Le disposizioni di cui  all'articolo  13-bis  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese  dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio  2017,  n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini  di
cui al comma 10  del  predetto  articolo  13-bis  sono  definiti  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
    3. La pubblica amministrazione, in  attuazione  dei  principi  di
trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita',
garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi
conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
    4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
    Art. 19-quinquiesdecies. (Misure  urgenti  per  la  tutela  degli
utenti dei servizi di  telefonia,  reti  televisive  e  comunicazioni
elettroniche in  materia  di  cadenza  di  rinnovo  delle  offerte  e
fatturazione dei servizi). - 1. All'articolo 1 del  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. I contratti di fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1º
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte  e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli  promozionali
a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 
    1-ter. Gli operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni  elettroniche,   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
    1-quater.  L'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni
garantisce la pubblicazione  dei  servizi  offerti  e  delle  tariffe
generali di  cui  al  comma  1-bis,  in  modo  da  assicurare  che  i
consumatori possano compiere scelte informate. 
    1-quinquies. In caso di violazione del  comma  1-bis  l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   ordina   all'operatore   la
cessazione  della  condotta  e  il  rimborso  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite  o  comunque  ingiustificatamente  addebitate
agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in  ogni  caso
non inferiore a trenta giorni"; 
      b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,
3, 3-bis, 3-ter  e  3-quater  e'  sanzionata  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16,  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni.
L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies
e' sanzionata  applicando  l'articolo  98,  comma  11,  del  medesimo
codice"; 
      c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma  1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto  e
nella Carta dei servizi. Nel caso di  variazione  dello  standard  da
parte dell'operatore e tenendo conto  delle  tempistiche  di  cui  al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,  in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine assegnato dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1-quinquies.
L'Autorita'  vigila  sul   rispetto   della   presente   disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249". 
    2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad
euro  2.500.000,00"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "da   euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00". 
    3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito  alle
caratteristiche    dell'infrastruttura    fisica    utilizzata    per
l'erogazione dei servizi. A tal fine,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  l'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  definisce  le  caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica,  individuando  come  infrastruttura  in  fibra
ottica completa l'infrastruttura  che  assicura  il  collegamento  in
fibra fino all'unita' immobiliare del  cliente.  Costituisce  pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni  comunicazione  al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni"». 
    All'articolo 20: 
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento
e di Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  dei  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera  i-sexies),  del  testo
unico di cui al  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le  seguenti:
", o 50 chilometri per gli  studenti  residenti  in  zone  montane  o
disagiate,"; 
      b) le parole: "e  comunque  in  una  provincia  diversa,"  sono
soppresse; 
      c)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   "La
disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai
periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre
2018". 
    8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari
a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  7,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    8-quater.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n.  307,  e'  incrementato  di  5,9  milioni  di  euro
nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis». 
 
 

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