Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 53000. Le dimissioni del dipendente pubblico bastano per escludere il pericolo di reiterazione del reato

La questione della efficacia delle dimissioni e dell’accertamento della loro portata non si esaurisce con la interpretazione dei dati normativi, ma richiede la ricostruzione dell’inquadramento del rapporto di lavoro dell’indagato – pubblico dipendente, al fine di stabilire se, nonostante le dimissioni, persista o meno un inserimento dell’indagato nell’organigramma del Comune e, pertanto, se residuino concrete possibilità di strumentalizzazione da parte del medesimo di tale posizione.

Sentenza 21 novembre 2017, n. 53000
Data udienza 11 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OBBL. PRESENT. P.G.) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. GIANLUIGI PRATOLA;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), il quale conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si da’ atto della presenza in aula di (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/04/2017, il Tribunale di Roma ha sostituito con gli arresti domiciliari e il divieto di comunicazione ex articolo 284 c.p.p., comma 2, l’originaria custodia cautelare in carcere applicata a (OMISSIS) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per reati contro la Pubblica amministrazione.
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede annullarsi l’ordinanza per: a) violazione di legge non sussistendo un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato considerate le sopravvenute dimissioni volontarie – irrevocabili e con decorrenza immediata – dall’incarico pubblico di dirigente comunale comunicate da (OMISSIS) al Comune di (OMISSIS) con pec del (OMISSIS), dimissioni per le quali non e’ piu’ richiesta l’accettazione da parte della pubblica amministrazione e delle quali comunque il dipartimento organizzazione e risorse umane del Comune ha formalmente preso atto rendendo impossibile il trasferimento a altra pubblica amministrazione e possibile il reinserimento di (OMISSIS) in un ente pubblico solo vincendo un nuovo concorso; b) violazione di legge e vizio di motivazione circa l’attualita’ e la concretezza del rischio di inquinamento probatorio, stante la richiesta di giudizio immediato, l’assenza di attivita’ investigativa dopo l’applicazione della misura cautelare e la sostanziale cristallizzazione del materiale probatorio (le rogatorie sui movimenti bancari esteri sono solo mezzi di ricerca della prova per reati mai ipotizzati) e poiche’ il provvedimento impugnato non chiarisce come (OMISSIS) potrebbe inquinare le prove (costituite da intercettazioni di conversazioni, da documentazione e da una sola prova dichiarativa).
3. Con ordinanza successiva al ricorso in esame, il 4/07/2017 il Tribunale di Roma ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di espatrio, l’interdizione provvisoria dai pubblici uffici e dall’esercizio di attivita’ imprenditoriali per 12 mesi, con obbligo di presentazione giornaliero alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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