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1. Il ricorso e’ fondato nei termini e limiti di seguito indicati.
1.1. E’ infondato il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini della punibilita’ della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensivita’ della condotta ovvero l’idoneita’ della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. U., n. 28605 del 24 aprile 2008, Di Salvia, Rv. 239921, anche in riferimento a Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996), nel caso in esame ritenute esistenti dal giudice d’appello, con esplicito richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, sulla base di una non illogica valutazione del numero (18) e del grado di maturazione delle piante sequestrate, nelle quali e’ stata accertata mediante narcotest la presenza di principio attivo, certa essendo la corrispondenza delle piante sequestrate al tipo botanico di cui all’imputazione. Invero, la punibilita’ per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensivita’ “in concreto”, ovvero quando la condotta sia cosi’ trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione (Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539), mentre ai fini della punibilita’ della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensivita’ della condotta non e’ esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l’assenza di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantita’ significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il “coltivare” e’ attivita’ che si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico (Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D’Antoni, Rv. 270495).
1.2. Il terzo motivo di ricorso e’ aspecifico, poiche’ predica la necessita’ di un’automatica diminuzione della pena inflitta dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica in conseguenza della sopravvenuta riduzione del minimo edittale della pena prevista per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entita’ per effetto del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, senza confrontarsi sul punto con la motivazione della sentenza di primo grado. Invero, la riduzione del minimo edittale della pena prevista per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entita’ per effetto del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, impone al giudice d’appello di diminuire la pena inflitta con sentenza resa in prima cura precedentemente alla modifica normativa, irrogando il nuovo minimo, soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest’ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravita’ del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in tal caso anche confermare la pena irrogata dal primo giudice, ovvero applicare una pena comunque superiore al nuovo minimo edittale, purche’ inferiore a quella inflitta in primo grado (Sez. 2, n. 41774 del 28/06/2016, Manduzio, Rv. 268275; Sez. 3, n. 43594 del 09/09/2015, Buonguerrieri, Rv. 265271).
1.3. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, poiche’ la sentenza impugnata evidenzia una grafica mancanza di motivazione in ordine all’invocata applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, formalmente sollecitata dal ricorrente all’udienza tenutasi in data 12/1/2016 dinanzi alla Corte di appello, laddove invece l’istituto in questione non era stato ancora introdotto nell’ordinamento al momento della presentazione dell’atto di appello. Ne’, nel caso in esame, dalla motivazione delle decisioni di merito si evince un apprezzamento di evidente insussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto. Mentre ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
Sicche’ si rende necessario l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto invocata dal ricorrente con rinvio degli atti alla Corte di appello di Napoli affinche’ proceda a nuovo giudizio sul punto, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, l’indicata mancanza di Motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Motivazione semplificata.
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