In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non e’ solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita’ della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio la sola occasione per tale comportamento, come accade quando la disponibilita’ sia conseguita mediante un esercizio arbitrario delle funzioni
Sentenza 2 febbraio 2018, n. 5204
Data udienza 12 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di CHIETI, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova – a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 15.12.2015 dal G.i.p. del Tribunale della Spezia – ha confermato la decisione con la quale il predetto e’ stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 314 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell’articolo 314 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione all’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2, non essendovi dubbio della introduzione illecita dell’imputato all’interno dei locali adibiti a cantiere gestito dalla ditta privata, ancorche’ ricompresi in un edificio pubblico, e pertanto, ponendo in essere una condotta del tutto estranea alla ragione funzionale del proprio ruolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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