Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2 febbraio 2018, n. 5204. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non e’ solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio

segue pagina antecedente
[…]

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato sotto entrambi i profili evocati.
2. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non e’ solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita’ della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio la sola occasione per tale comportamento, come accade quando la disponibilita’ sia conseguita mediante un esercizio arbitrario delle funzioni (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259500).
3. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata – ponendosi nell’alveo di legittimita’ richiamato – ha ineccepibilmente escluso la riqualificazione del fatto proposta in sede di appello dall’imputato ritenendo decisivo, a tal fine, che le funzioni ispettive esercitate dall’imputato comportavano una stretta vigilanza su tutti gli edifici del dipartimento militare in questione consentendo al predetto l’ingresso e l’uscita da ognuno dei locali compresi nel comprensorio dell’ex ospedale militare, con facolta’ di controllo di tutto quanto vi accadesse, anche in orario notturno.
In tal modo, pertanto, i Giudici di merito hanno correttamente giustificato il nesso funzionale dell’attivita’ istituzionalmente svolta dal ricorrente rispetto all’impossessamento dei beni esistenti nel cantiere realizzato nei locali oggetto della sorveglianza.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *