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4. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1433 e 1455 c.c., anche in combinato disposto con l’articolo 1644 c.c., L. n. 109 del 1994, articolo 25, Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 70, articolo 137 del Trattato dell’Unione europea nonche’ vizio di motivazione, e si contesta che la Corte d’appello ha imputato alla societa’ appaltatrice il mancato inizio dei lavori e il conseguente mancato rispetto del termine di consegna degli stessi, pur essendo provato che la societa’, nel rispetto del principio di precauzione espresso dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 70, aveva denunciato immediatamente all’Ente appaltatore la situazione di fatiscenza del solaio.
5. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1455, 1175 e 1375 c.c., nonche’ vizio di motivazione, assumendosi che la Corte d’appello ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto deliberata dal Comune a causa della mancata consegna dei lavori entro il termine di 60 giorni, senza verificare la sussistenza dell’inadempimento della societa’ appaltatrice, e in particolare senza tenere conto che l’impossibilita’ di esecuzione dell’opera appaltata era riconducibile esclusivamente all’Ente appaltante, per limiti della progettazione e mancanza di rilievi dello stato dei luoghi.
6. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1433, 1455, 1175 e 1375 c.c., articolo 111 Cost., nonche’ carenza assoluta di motivazione, e si contesta il mancato accertamento dell’importanza dell’inadempimento addebitato alla societa’ appaltatrice, che la Corte d’appello avrebbe dovuto effettuare sulla base del criterio di proporzione. In assunto della ricorrente, la differente valutazione delle condizioni del solaio dell’edificio scolastico, da parte della stessa societa’ appaltatrice e dell’Ente appaltante, non legittimava la risoluzione del contratto.
7. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.
7.1. La Corte d’appello ha accertato che la societa’ appaltatrice non aveva eseguito i lavori di recupero della copertura del solaio dell’edificio scolastico, ne’ entro il termine contrattualmente previsto (di 60 giorni), ne’ successivamente, fino al momento della deliberazione di risoluzione contrattuale, assunta in esito alla constatazione della mancata esecuzione dei lavori.
La societa’ risultava pertanto inadempiente, e l’onere della prova della non imputabilita’ dell’inadempimento, che gravava sulla stessa societa’ appaltatrice, non era stato assolto.
7.2. Si tratta di accertamento condotto nel rispetto dei principi in materia di inadempimento contrattuale, non essendo dubitabile che nella specie si discuteva dell’esecuzione dei lavori e quindi dell’inadempimento di una obbligazione primaria ed essenziale.
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