Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23199. In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell’inadempimento

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Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita, ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale (ex plurimis, Cass. 28/10/2011, n. 22521).
7.3. Non sussiste neppure il vizio di motivazione, peraltro deducibile ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, – introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 e relativa Legge di Conversione n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis al presente ricorso – nei soli limiti della carenza assoluta di motivazione ovvero dell’omesso esame di un fatto, decisivo e controverso, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, mentre e’ preclusa ogni censura che involga l’insufficienza motivazionale (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
L’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, con apprezzamento del quadro probatorio, risulta sorretto da motivazione plausibile, di cui e’ chiara la ratio decidendi, e pertanto sfugge al sindacato di legittimita’.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della societa’ ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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