Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 31 agosto 2017, n. 20657. Fideiussione. La polizza fideiussoria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come contratto autonomo di garanzia

La polizza fideiussoria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell’obbligo per la societa’ di assicurazione di versare le somme richieste dall’ufficio IVA, a meno che non vi abbia gia’ provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, e’ connotato dalla non accessorieta’ dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita; pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non puo’ rifiutare l’adempimento in base al rilievo che l’imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l’obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta

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La fideiussione
Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20657
Data udienza 7 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11903-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2313/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Premesso:

Con sentenza 10/3-14/4/2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda ex articolo 101 L.F. di ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) S.A. del credito di Euro 4.211.486,10, oltre interessi, derivante dalle 12 fideiussioni prestate dalla societa’ in bonis a garanzia dei diritti dell’erario alla restituzione delle somme dallo stesso versate a titolo di rimborso anticipato dell’Iva ad altrettante imprese, in casi in cui il rimborso non era dovuto, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 38 bis.

Secondo la Corte capitolina, la clausola contrattuale (“La garanzia prestata con la seguente polizza ha validita’ a decorrere dalla data di esecuzione dei rimborsi a favore del contraente e fino a…”) chiaramente esclude in radice che possa sorgere l’obbligazione che dovrebbe essere garantita con la polizza, in mancanza di erogazione del rimborso, da cui l’irrilevanza della questione se si configuri contratto autonomo di garanzia o fideiussione, e comunque la non operativita’ della polizza rientra tra le eccezioni che il garante puo’ opporre anche nel caso di garanzia autonoma; infine, l’Agenzia non aveva contestato di non avere provato di avere pagato le anticipazioni.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Il Fallimento non svolge difese.

Rileva quanto segue.

E’ manifestamente fondato il primo motivo.

E’ pacifica l’interpretazione delle polizze fideiussorie in oggetto come contratto autonomo di garanzia: come affermato, tra le altre, nelle pronunce 5239/2004, 15576/2006, Sez. U., 3947/2010, 19736/2011, 26965/2014 e 22787/2015, la polizza fideiussoria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ossia senza preventivo riscontro della spettanza) e consistente nell’obbligo per la societa’ di assicurazione di versare le somme richieste dall’ufficio IVA, a meno che non vi abbia gia’ provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia che, diversamente dal modello tipico della fideiussione, e’ connotato dalla non accessorieta’ dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita; pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non puo’ rifiutare l’adempimento in base al rilievo che l’imposta si sia caducata o estinta neppure per condono, consentendogli tale evento soltanto di ripetere quanto versato ove l’obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta: cosi’ specificamente le pronunce 5239/2004 e 22787/2015.

Di contro a detto orientamento, la Corte del merito ha ritenuto irrilevante la qualificazione del contratto in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, interpretando la clausola sub articolo 2 (“la garanzia prestata con la seguente polizza ha validita’ a decorrere dalla data di esecuzione dei rimborsi a favore del contraente e fino al 31 dicembre dei quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce la richiesta di rimborso”) come intesa a prevedere, oltre che il dies a quo del periodo di validita’ della polizza, la condizione sospensiva di efficacia del contratto, derivante dalla erogazione dell’anticipazione, il cui avveramento e’ stato posto a carico dell’Erario.

Orbene, con tale interpretazione la Corte capitolina ha operato la commistione tra la normativa dettata per il periodo di validita’ della polizza con il profilo nettamente diverso dell’ambito di operativita’ della stessa, in ordine al quale l’articolo 1 – delimitazione della garanzia, cosi’ dispone:” la societa’ garantisce all’Amministrazione finanziaria, per il periodo indicato all’articolo 2, il pagamento totale o parziale delle seguenti somme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal contraente a seguito di atto amministrativo notificato entro il periodo di validita’ del presente contratto”.

E nell’atto d’appello, l’Agenzia aveva dedotto che la stessa Curatela in sede di costituzione aveva riconosciuto che “la produzione documentale della difesa erariale si completa con copia dei verbali di accertamento da cui origina il diniego del rimborso Iva e con alcune lettere con le quali e’ stata escussa la fideiussione da parte dell’odierna istante”, ove i verbali di accertamento sono proprio gli atti impositivi, con i quali e’ stata esercitata la pretesa alla restituzione dell’Iva, sul presupposto dell’avvenuta esecuzione del rimborso.

La Corte del merito, pertanto, ha dato un’interpretazione non corretta non solo sul piano delle clausole contrattuali, ma anche in relazione al sistema di legge, che e’ proprio caratterizzato dalla peculiarita’ del previo rimborso, seguito dalla verifica della spettanza o meno, a cui e’ specularmente collegato l’obbligo di presentazione della polizza, di talche’ la mancata effettuazione del rimborso, lungi dal costituire condizione sospensiva del contratto, puo’ costituire materia di eccezione del garante, per l’inesistenza del rapporto principale. E, alla stregua di quanto sopra rilevato, in mancanza della contestazione del contenuto degli avvisi di accertamento, l’eccezione della Curatela era del tutto generica. Conclusivamente, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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