È invalida la delibera che impone all’unica condomina rimasta allacciata al servizio idrico comune di pagare per intero le spese di manutenzione dell’impianto.
Ordinanza 29 novembre 2017, n. 28616
Data udienza 19 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10913/2015 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3710/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, permanendo contrasto sul solo capo della pronuncia relativo alla compensazione delle spese processuali, accertato l’intervenuto giudicato quanto alla cessazione della materia del contendere, condannava – in applicazione del principio della soccombenza virtuale – il Condominio (OMISSIS), alla rifusione delle spese di primo grado in favore della condomina (OMISSIS), la quale aveva impugnato, avanti al Tribunale di Lodi, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., la delibera condominiale assunta in data 11.05.2011 che al punto n. 6 prevedeva di “richiedere nuovamente alla (OMISSIS) di provvedere all’installazione di una linea privata con contatore privato per la fornitura del servizio idrico esattamente come eseguito da tutte le restanti unita’ immobiliari; confermando altresi’ l’utilizzo esclusivo dell’ex impianto condominiale a carico della (OMISSIS), l’assemblea dichiara che la linea e’ da intendersi di proprieta’ privata della (OMISSIS) e ad essa dovra’ essere riconducibile ogni eventuale necessaria manutenzione”, trattandosi di delibera invalida in quanto non avrebbe potuto sottrarre alla destinazione originaria l’impianto centralizzato di proprieta’ comune di distribuzione dell’acqua potabile e di scarico, ne’ deliberarne la soppressione per far luogo all’attivazione da parte dei singoli condomini di propri contatori ed autonomi contratti con l’ente gestore del servizio idrico, configurando una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, tale da integrare la fattispecie dell’articolo 1120 c.c., u.c..
Avverso la suddetta sentenza il Condominio (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione formulando due motivi, cui resisteva la (OMISSIS) con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Condominio ha anche depositato memoria illustrativa.
Atteso che:
il primo motivo di ricorso (formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con il quale viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1120 – 1135 c.c., nonche’ l’omesso esame del punto 5 dell’impugnata delibera) e’ privo di pregio.
Con la censura di violazione delle norme citate il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcun impianto idrico condominiale, come ritenuto dalla Corte di appello, ma piuttosto un sistema di tubazioni principali dell’acqua potabile di proprieta’ comune, per cui l’Assemblea condominiale aveva deliberato la soppressione del servizio in comune di approvvigionamento idrico, fattispecie non riconducibile all’articolo 1120 c.c., non avendo la delibera de qua alcuna portata innovativa. In altri termini sarebbe stata dall’assemblea deliberata, a maggioranza, la soppressione di un servizio divenuto oneroso, senza perÃÆ’² incidere in alcun modo sui beni comuni, individuati appunto nelle tubature.
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