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Hanno aggiunto le Sezioni Unite che “per l’operativita’ della garanzia per la R.C.A. e’ necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalita’, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreche’ che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso puo’ avere”. Questa sentenza, fra l’altro, e’ in armonia anche con i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C-162/13).
Ne’ puo’ contestarsi che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualita’.
La Corte d’appello, pur avendo depositato la propria decisione in data 15 gennaio 2016, cioe’ parecchi mesi dopo la pubblicazione della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si e’ in alcun modo confrontata con essa, come risulta dalla lettura del provvedimento qui impugnato, nel quale la citata pronuncia non e’ stata richiamata ne’ considerata.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte d’appello affinche’ provveda a valutare se la vicenda odierna possa o meno rientrare nei termini di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, cioe’ a stabilire se sussista o meno il requisito della “circolazione stradale” idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
3. In conclusione, e’ accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio e’ rinviato alla medesima Corte d’appello, affinche’ riesamini la questione alla luce del precedente giurisprudenziale suindicato e liquidi anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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