Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759. La nozione di “circolazione stradale” include la posizione di arresto del mezzo

La nozione di “circolazione stradale” include la posizione di arresto del mezzo, ed in relazione: a) all’ingombro dallo stesso determinato sugli spazi preposti alla circolazione, b) alle operazioni preliminari alla partenza o collegate alla fermata, c) rispetto a ogni operazione che il veicolo è destinato ad eseguire e per le quali può circolare sulle strade. Ne discende che per l’operatività della garanzia per R.C.A. occorre che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico ovvero sull’area alla stessa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle qualità del mezzo stesso

Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17174-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la Sig.ra (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati-
avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, (OMISSIS) e la (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) s.p.a.), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro a lui capitato mentre si trovava nei pressi del cancello della sua azienda.
A sostegno della domanda espose che in quella occasione, mentre il trattore condotto dal (OMISSIS) si trovava fermo in mezzo alla strada col motore acceso, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore, era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo.
Si costitui’ in giudizio la societa’ di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il (OMISSIS) rimase contumace.
Il Tribunale, senza espletare la richiesta prova per testi, rigetto’ la domanda e condanno’ l’attore al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata da parte dell’attore soccombente e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari ricorre (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi.
Resiste l’ (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e la societa’ di assicurazione ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal terzo motivo, col quale si lamenta, in riferimento all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con l’insegnamento di cui alla sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, delle Sezioni Unite di questa Corte.
1.1. Il motivo e’ fondato.
La sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, ha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione e’ anche la sosta del veicolo e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, cosi’ come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilita’ della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”.

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