Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10 novembre 2017, n. 51448. In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona

In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. Ne consegue è irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione di un microchip di identificazione.

Sentenza 10 novembre 2017, n. 51448
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Presidente

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/3/2014 del TRIBUNALE DI LATINA ex SEZ. DIST. DI TERRACINA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Presidente Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udite le conclusioni del P.G. Dott.ssa ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alle statuizioni penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di Terracina, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), con sentenza del 31/3/2014, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Fondi, emessa in data 7/3/2011, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del delitto previsto e punito dall’articolo 590 cod. pen. perche’, omettendo di controllare il proprio cane pastore tedesco, faceva si’ che questo aggredisse mordendogli la gamba, (OMISSIS), che riportava lesioni personali consistite in “triplice ferita lc gamba sn”. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
L’imputato veniva condannato alla pena di 250,00 Euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile ed al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, il (OMISSIS), deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’articolo 157 c.p., e s.s., per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato prima della sentenza impugnata.
Il ricorrente eccepisce la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, alla data del 29/12/2013, prima della pronuncia del giudice di appello avvenuta in data 31/3/2014.
b. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’articolo 590 cod. pen., nonche’ illogicita’ e mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni personali per difetto dell’elemento oggettivo del reato e del nesso di causalita’ tra l’azione o l’omissione del soggetto agente e l’evento lesivo accaduto al (OMISSIS). L’imputato, infatti, non sarebbe stato ne’ proprietario del cane ne’ detentore dello stesso, trattandosi di un cucciolo randagio di pastore tedesco.
Il difensore ricorrente evidenzia che i testi dell’accusa hanno riferito in dibattimento che si trattava di un cane visto a passeggio solo in un’occasione con i figli dell’imputato, qualche giorno prima del fatto, mentre se fosse stato il (OMISSIS) il vero proprietario quantomeno ne avrebbero notato un rapporto stabile con l’animale, che invece non hanno mai visto in sua compagnia o al suo guinzaglio.
Se ne desumerebbe che il (OMISSIS) non avesse alcun obbligo di custodia dello stesso, tenuto anche conto che sia la persona offesa, che il fratello e la madre, hanno ricordato che l’imputato era contrario al fatto che i figli si intrattenessero con il cane in questione, per cui non vi sarebbe stata alcuna tolleranza da parte dell’imputato in merito al fatto che l’animale si aggirasse dinanzi la propria abitazione. Ne’ alcuna prova di segno contrario potrebbe essere dedotta dalla foto depositata nel fascicolo d’ufficio dal difensore della persona offesa, in cui si vede il cane legato ad una catena, in un area demaniale situata nei pressi della proprieta’ del (OMISSIS). Si fa presente in ricorso, infatti, che, a seguito dell’infortunio, era stato lo stesso (OMISSIS), persona offesa, a chiedere ai vicini di aiutarlo ad incatenare il cane al fine poter effettuare degli accertamenti sanitari sull’animale. Di conseguenza, trattandosi di cane randagio, veniva informata la ASL competente, che effettuava accertamenti sanitari sull’animale, il quale, peraltro, non risultava affetto da patologie contagiose ne’ dannose per la pubblica incolumita’.
Il difensore ricorrente lamenta, inoltre, che, nella fattispecie in esame, difetterebbe totalmente l’elemento soggettivo del reato, ossia la colpa, in quanto non sarebbero addebitabili all’imputato ne’ l’omessa custodia e nemmeno l’omessa cautela nel vigilare sul cane, trattandosi di cane randagio, visto in qualche sporadica occasione giocare con i suoi figli in un area pubblica.
Viene ricordato in ricorso che il teste (OMISSIS) abbia riferito come l’animale si aggirasse spesso nei pressi di un campo di calcetto derivandone che la responsabilita’ della mancata custodia e vigilanza del cucciolo andrebbe addebitata al Comune ed alla ASL competente, unici soggetti titolari del relativo obbligo di custodia.
Dunque, nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, mancherebbero tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. Viene richiamato sul punto il dictum di una risalente sentenza di questa Corte di legittimita’ 14 novembre 1961, Laggada (CPMA 62, 210) secondo cui deve ritenersi vagante un cane trovato libero sulla pubblica strada anche se ad un metro dall’abitazione del proprietario. E, a corroborare ancora di piu’ la tesi per cui il (OMISSIS) doveva andare esente da penale responsabilita’, vengono richiamati due ulteriori (e risalenti) sentenze di questa Corte (13 aprile 1951, Cammarota, GP 51, 2, 1061, nt. Grieco; 27 marzo 1952, Godani, G3 52, 1, 606, 1600) secondo cui il possesso dell’animale non va confuso con la semplice detenzione momentanea e, pertanto, deve ritenersi possessore dell’animale il proprietario, anche se momentaneamente non ne sia il detentore, sicche’ a lui spetta l’adozione delle cautele del caso. Di conseguenza, prosegue il ricorso, dovendosi escludere la responsabilita’ penale del (OMISSIS), verrebbe a mancare altresi’ il presupposto per una condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, nonche’ alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, in quanto solo il proprietario di un cane risponde in relazione agli obblighi che derivano dall’essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che puo’ controllare le sue reazioni.
Viene anche ricordata la pronuncia Sez. 5 n. 34589/2008 secondo cui, anche nel caso in cui l’animale venga condotto da terzi a rispondere per eventuali danni provocati dall’animale e’ sempre il proprietario, in quanto l’obbligo di controllo del cane incombe di diritto sempre su quest’ultimo, al quale spetta anche l’obbligo di impedire che persona inidonea a contenere e controllare le reazioni dell’animale lo porti a spasso, ovvero di verificare che l’uscita avvenga con l’adozione delle prescritte cautele. E anche la pronuncia 1485/1958 secondo cui, inoltre, la possibilita’ di, sfruttamento dell’animale e la correlativa responsabilita’ manca, evidentemente, allorche’ l’animale segua una persona amica del proprio padrone e, in tale occasione, arrechi danni a terzi.
Alla luce di quanto sopra, la mancata custodia sarebbe eventualmente da addebitarsi al Comune o alla ASL, trattandosi di un cane che girovagava nei pressi di un campo di calcio. Pertanto, conclude il ricorrente, la motivazione dell’impugnata sentenza, sul punto, sarebbe illogica e carente.
c. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, in particolare per mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’articolo 672 cod. pen..
Il ricorrente, in via subordinata, eccepisce la mancata derubricazione del reato di cui all’articolo 590 c.p. nella fattispecie di cui all’articolo 672 c.p. e la conseguente applicazione di una sanzione meno afflittiva, trattandosi di reato depenalizzato oggi punito con una sanzione amministrativa.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In primis, va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – e da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso – alla data in cui veniva emanata la sentenza oggi impugnata (31/3/2014) non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione.
Cio’ in quanto occorreva tenere conto delle sospensioni della prescrizione determinate dai rinvii delle udienze su istanza del difensore e non determinate da esigenze di acquisizione della prova, a cominciare da quello dell’udienza del 9/2/2009, in primo grado, in cui i difensori delle parti – come si evince dal relativo verbale cui questa Corte di legittimita’ ha ritenuto di accedere in ragione della natura della doglianza proposta- dichiaravano essere in corso trattative di bonario componimento e chiedevano congiuntamente un rinvio per cui, nulla osservando il PM, il giudice disponeva in conformita’.
Va ricordato, sul punto, che questa Corte di legittimita’ ha chiarito in piu’ occasioni – e va qui ribadito – che la sospensione della prescrizione opera in tali casi ex lege e non occorre alcun provvedimento dichiarativo del giudice.
Gia’ all’inizio degli anni Duemila le Sezioni Unite ebbero a precisare che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano l’automatica sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cosi’ Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001 dep. il 2002, Cremonese, Rv. 220509, che, in applicazione di tale principio, ritennero che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, comportassero la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti). E due anni piu’ tardi ribadirono che il corso della prescrizione del reato e’ sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento e’ rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore (Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226075).

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