Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27758. Indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale

L’iniziativa assunta dalla parte — consistente nell’intraprendere, in modo affatto intempestivo, un diverso e separato giudizio per chiedere il rimborso di quanto anticipato e delle spese legali necessarie per il recupero (lettera raccomandata), senza neppure attendere che il primo giudizio si concludesse e che il Giudice stabilisse a carico di chi quell’onere dovesse essere posto in via definitiva — si risolve in un indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale

Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27758
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17011/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 25972/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. furono parti contrapposte in un giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, nel corso del quale fu disposta una c.t.u. con attribuzione al c.t.u. nominato di un anticipo di Euro 500 piu’ IVA, posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale. Nel corso di quel giudizio il (OMISSIS) anticipo’ la somma per conto di tutte le parti. Prima ancora che quel giudizio fosse concluso in primo grado, egli chiese formalmente alla societa’ di assicurazione il rimborso della quota parte, pari ad Euro 157,40 e, non avendo avuto risposta, diede incarico ad un legale di redigere una lettera raccomandata a quel fine, attivita’ per la quale egli indico’ un ulteriore esborso di Euro 100.
Conclusosi quindi il giudizio davanti al Giudice di pace con soccombenza della societa’ di assicurazioni, questa fu condannata all’integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u., e provvide al relativo pagamento.
2. Prima ancora che tale giudizio si concludesse, il (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., davanti al Giudice di pace di Roma, affinche’ fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 157,40 suindicata, nonche’ alla rifusione dell’ulteriore somma di Euro 100 per la lettera raccomandata di sollecito e di Euro 5 per spese postali.
Il Giudice di pace dichiaro’ improcedibile la domanda o comunque cessata la materia del contendere e condanno’ l’attore al pagamento delle spese di lite.

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