Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 novembre 2017, n. 27283. Il ricorso contro le sentenze della Corte dei conti può proporsi esclusivamente quando vengano superati i cosiddetti limiti esterni della giurisdizione

Il ricorso contro le sentenze della Corte dei conti può proporsi esclusivamente quando vengano superati i cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, non invece quando si intenda contestare l’esercizio della stessa

Sentenza 17 novembre 2017, n. 27283
Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente Sezione

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8426-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS)
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’arch. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 144/2015 della CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il 25/03/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 144 depositata il 25 maggio 2015 la Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti respingeva i riuniti appelli proposti tra l’altro dai dirigenti dell’ASL di Palmi (RC) (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la decisione della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria che li aveva condannati al risarcimento di danni perche’ in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, articolo 41, – che stabiliva previo accoglimento della domanda la preventiva assunzione da parte dell’ente sanitario delle spese legali per processi a carico di dipendenti per fatti o atti da questi compiuti per ragioni d’ufficio – le spese legali sostenute erano state invece rimborsate “a posteriori” in applicazione della Delib. n. 1837 del 1998. E cio’ con effetti sananti la omessa richiesta che i dipendenti beneficiati avrebbero dovuto fare all’ALS per ottenere la ridetta preventiva assunzione degli oneri di patrocinio, con il conseguente danno erariale.

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