Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 novembre 2017, n. 27283. Il ricorso contro le sentenze della Corte dei conti può proporsi esclusivamente quando vengano superati i cosiddetti limiti esterni della giurisdizione

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Per quanto di diretto interesse la Sezione Giurisdizionale Centrale “pervenendo alla disanima dell’appello di (OMISSIS)” rigettava “il rilievo circa l’incompetenza per materia (recte: difetto di giurisdizione)”. E questo perche’ secondo la Sezione Giurisdizionale Centrale “il petitum sostanziale” non era costituito da “una fattispecie di ripetizione d’indebito”, bensi’ da un danno erariale derivante da un comportamento degli incolpati “contrario ai doveri connessi al servizio”.
Contro la sentenza ricorrevano a queste Sezioni Unite (OMISSIS) per un unico motivo – nonche’ con “ricorso incidentale autonomo” (OMISSIS) e (OMISSIS) sempre per un unico motivo – mentre la Procura Generale presso la Corte dei Conti resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente principale – e gli altri che hanno proposto “ricorso incidentale autonomo” – hanno identicamente censurato la sentenza ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., nella parte in cui la Sezione Giurisdizionale Centrale ha affermato espressamente e implicitamente la giurisdizione contabile. Secondo i ricorrenti la Corte dei Conti avrebbe difatti dovuto declinare la propria giurisdizione, trattandosi nella concreta fattispecie di un semplice indebito pecuniario la cui ripetizione avrebbe dovuto percio’ chiedersi al giudice ordinario.
Il ricorso e’ inammissibile dovendosi ribadire il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui il ricorso contro le sentenze della Corte dei Conti puo’ proporsi esclusivamente quando vengano superati i cosiddetti limiti esterni della giurisdizione, non invece quando si intende contestare l’esercizio della stessa. Cosi’ come in effetti avvenuto nella concreta fattispecie, in cui i ricorrenti lamentano che il giudice d’appello abbia errato nel “connettere” il danno al rapporto di servizio, nella sostanza dolendosi dell’accertamento dell’esistenza del presupposto dell’azione di responsabilita’ contabile, un accertamento che quindi non e’ rimediabile in questa sede (Cass. sez. un. n. 25042 del 2016; Cass. sez. un. n. 2283 del 2008).
Alla resistenza della sola Procura Generale, non deve seguire alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei proponenti il ricorso incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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