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La pretesa del ricorrente si basa sul diverso giudizio nel quale era stato posto a carico di tutte le parti l’onere di anticipare il compenso al c.t.u. nominato. Quel giudizio si concluse con la vittoria del (OMISSIS), il quale riconosce che la societa’ di assicurazioni restitui’, all’esito della sentenza di primo grado, quanto da lui anticipato. Ora, poiche’ le vicende relative alla liquidazione dei compensi al c.t.u. fanno parte del processo in cui questi e’ nominato, l’odierno ricorrente ben avrebbe potuto (e dovuto) attendere che detto giudizio arrivasse alla sua naturale conclusione, chiedendo in quella sede non solo il rimborso dell’anticipo versato, ma anche la restituzione delle ulteriori spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante (e’ solo questo, in effetti, l’oggetto dell’odierno giudizio, posto che la somma anticipata e’ stata pacificamente restituita). Ed e’ pure chiaro che, se in quel giudizio tale ulteriore richiesta non fosse stata accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, il (OMISSIS) avrebbe potuto impugnarla con l’appello.
Pertanto l’iniziativa assunta – consistente nell’intraprendere, in modo affatto intempestivo, un diverso e separato giudizio per chiedere il rimborso di quanto anticipato e delle spese legali necessarie per il recupero (lettera raccomandata), senza neppure attendere che il primo giudizio si concludesse e che il Giudice stabilisse a carico di chi quell’onere dovesse essere posto in via definitiva – si risolve in un indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale; e in tal senso e’ stata la corretta decisione del Tribunale di Roma.
3. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, va enunciato il seguente principio di diritto:
“In materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiche’ tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi e’ nominato, la parte che ha anticipato il compenso non puo’ promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma e’ tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante”.
Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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