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3. La pronuncia e’ stata impugnata dal (OMISSIS) e il Tribunale di Roma, con sentenza del 31 dicembre 2015, ha rigettato il gravame, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado ed al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., liquidati in Euro 300.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un motivo.
La (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. ed il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che il ricorso e’ inammissibile.
Lo stesso ricorrente ha dato atto, con la memoria depositata, che il ricorso per cassazione non e’ stato validamente notificato alla controparte (OMISSIS) s.p.a.; cio’ in quanto il difensore della societa’, avv. (OMISSIS), e’ risultata trasferita. In base a tale situazione il ricorrente ha chiesto alla Corte di essere autorizzato al rinnovo della notifica, con conseguente rinvio del ricorso.
Tale rinnovo, pero’, non puo’ essere autorizzato ed il vizio della notifica comporta l’inammissibilita’ del ricorso.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, infatti, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nel caso di specie il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), appartiene al foro di Roma e cosi’ anche l’avv. (OMISSIS), il che comporta che il primo avrebbe facilmente potuto verificare il domicilio effettivo della collega tramite la consultazione dell’albo di iscrizione; e comunque, anche ipotizzando la correttezza del primo tentativo di notifica presso il domicilio eletto ( (OMISSIS)), l’esito negativo, attestato dalla relazione dell’ufficiale giudiziario in data 30 giugno 2016, avrebbe dovuto imporre al ricorrente di attivarsi per la prosecuzione del procedimento di notificazione anche senza bisogno di autorizzazione da parte di questa Corte (in conformita’, peraltro, a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte gia’ con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, antecedente rispetto alla data di notifica dell’odierno ricorso).
Da tanto consegue che, non essendosi in alcun modo attivato il ricorrente in tal senso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La particolarita’ della vicenda in esame, tuttavia, consiglia a questa Corte di esaminare ugualmente il motivo di ricorso allo scopo di enunciare un principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3.
2.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, senza indicazione di norme, violazione e falsa applicazione del principio di diritto secondo cui e’ precluso il frazionamento giudiziale di un medesimo credito.
2.2. Il motivo e’ privo di fondamento.
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