La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile, alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ in materia, risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30738
Data udienza 28 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20492-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2016, per quanto ancora interessa, ha ridotto da Euro 1500,00 a Euro 1000,00 l’importo dell’assegno divorzile posto a carico di (OMISSIS) in favore dell’ex coniuge (OMISSIS).
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un complesso motivo, cui si e’ opposta la (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS) ha denunciato vizio motivazionale in ordine alla configurabilita’ dei presupposti per la concessione’ dell’assegno divorzile, di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, che assume non ricorrenti nella fattispecie, imputandosi alla Corte di merito di avere mal valutato le condizioni reddituali sia proprie sia della (OMISSIS), la quale percepirebbe redditi da un’attivita’ lavorativa svolta in nero, e di non avere ammesso le istanze istruttorie da esso proposte.
Il motivo e’ infondato.
[…segue pagina successiva]
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