Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30738. La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile

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La sentenza impugnata, nel confermare l’attribuzione dell’assegno divorzile, seppure in una misura ridotta rispetto a quella determinata dal primo giudice, ha accertato l’inadeguatezza dei redditi della (OMISSIS), tali da non permetterle “di far fronte alle normali esigenze di vita”; i giudici di merito hanno precisato che la sua situazione si era aggravata a seguito di una sfratto per morosita’ e che non era contestato che ella vivesse nell’abitazione di una persona anziana che assisteva in cambio di ospitalita’. E’ questo un accertamento di fatto, non revisionabile in sede di legittimita’, che integra la condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica che e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile, alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ in materia (Cass. n. 11504 del 2017), risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Inoltre, il motivo, prospettando un vizio di erronea, contraddittoria e carente motivazione, suppone come ancora esistente il controllo di legittimita’ sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014).
Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

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