Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30297. Valida la notifica presso il domicilio del liquidatore.

Valida la notifica presso il domicilio del liquidatore. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare (Stato d’insolvenza) deve essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30297
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21863/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 759/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 23/8/2016, la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) srl in liquidazione avverso la sentenza di fallimento della societa’, ritenendo infondata l’eccezione di nullita’ della sentenza per nullita’ della notifica dell’istanza di fallimento col pedissequo decreto di fissazione d’udienza L. Fall., ex articolo 15, eseguita a mezzo posta presso il domicilio del liquidatore,stante la disattivazione della Pec ed in assenza di una sede effettiva; che la ricorrente non aveva seriamente contestato i requisiti di fallibilita’, avendo depositato documentazione incompleta, dalla quale tuttavia emergevano i requisiti di fallibilita’ quanto ai crediti, contestati con l’affermazione apodittica e generica di sovrastima; che lo stato di insolvenza era provato dalla mancata corresponsione dei crediti del creditore istante oltre che dalla chiusura sede e delle attivita’ della societa’. Ricorre la societa’, sulla base di quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo motivo, la ricorrente si duole della nullita’ della pronuncia impugnata, reiterando l’eccezione di nullita’ della notificazione L. Fall., ex articolo 15.
Il motivo e’ manifestamente infondato.

[…segue pagina successiva]

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