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Questa Corte ha gia’ chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’aggio e’ fondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., articoli 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, che prevede la rimborsabilita’ delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso. (Cass. 25802/15; Cass. 7868/14; Cass. 11230/13).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per
le spese del presente giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
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