La facolta’ di eseguire opere sulle parti di proprieta’ esclusiva incontra, proprio nell’articolo 1122 c.c., il limite consistente nel danno alle parti comuni dell’edificio, danno che comprende ogni diminuzione di valore riferito alla funzione della cosa, considerata nella sua unita’

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27164
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23613-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 305/2015 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 08/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo (violazione dell’articolo 1102 in relazione all’articolo 1122 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo), avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 305/2015 dell’8 settembre 2015, che aveva accolto l’appello formulato da (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace di Modica n. 195/2006.
(OMISSIS), intimato, non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *