Il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, primo comma, della L. n. 89/2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30252
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22297 – 2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), dell’avvocato (OMISSIS) e dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– resistente –
avverso il decreto dei 5/28.7.2016 della corte d’appello di Firenze;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 5 ottobre 2017 dei consigliere dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Servello Gianfranco, che ha chiesto accogliersi il ricorso con ogni conseguente provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso alla corte d’appello di Firenze depositato in data 20.4.2015 (OMISSIS) chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo – quantificato in Euro 1.500,00 – per l’eccessiva durata del procedimento ex lege “Pinto” protrattosi da aprile 2010 ad ottobre 2014 ed articolatosi in tre fasi, di cui la prima innanzi alla corte d’appello di Perugia, la seconda innanzi a questa Corte di legittimita’ e la terza, di esecuzione, innanzi al tribunale di Roma.
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