Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30252. Il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, primo comma, della L. n. 89/2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.

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Con decreto n. 351/2015 la corte d’appello di Firenze, in persona del consigliere designato, accoglieva parzialmente il ricorso ed ingiungeva al Ministero resistente il pagamento al ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre interessi e spese del procedimento, con distrazione, in misura pari a 2/3.
Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 5 ter.
Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio della corte di Firenze, siccome competente la corte d’appello di Perugia; nel merito instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con decreto dei 5/28.7.2016 la corte d’appello di Firenze dichiarava la propria incompetenza per territorio, attesa la competenza ratione loci della corte d’appello di Perugia.
Premetteva la corte di merito che il procedimento “presupposto” di equa riparazione in aderenza all’insegnamento n. 6312/2014 delle sezioni unite di questa corte doveva essere inteso unitariamente sia in rapporto alla fase di cognizione sia in rapporto alla fase di esecuzione.
Indi esplicitava che ai sensi del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, articolo 3 e articolo 11 cod. proc. pen. doveva reputarsi territorialmente competente la corte d’appello di Perugia, giacche’ il procedimento “presupposto” era stato definito dalla sezione esecuzioni mobiliari del tribunale di Roma e quivi dunque si era concluso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS); ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte d’appello di Firenze con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’articolo 380 ter cod. proc. civ., ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 ter c.p.c., comma 2.
Col ricorso a questa Corte di legittimita’ (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 3, dell’articolo 11 cod. proc. pen. e degli articoli 38 e 50 cod. proc. civ..
Deduce che la corte fiorentina non ha tenuto conto che alla stregua della pronuncia n. 6307/2010 delle sezioni unite di questa Corte il criterio di collegamento di cui all’articolo 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, articolo 3 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice del merito dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio “presupposto”.
Deduce quindi che nella fattispecie il giudizio “presupposto” ha avuto inizio innanzi alla corte d’appello di Perugia, in dipendenza della fase di cognizione qui celebratasi, sicche’ la corte d’appello competente si identifica con la corte di Firenze.
Deduce infine che a nulla rileva che la statuizione n. 6307/2010 delle sezioni unite e’ anteriore al Decreto Legge n. 83 del 2012; che difatti la “novella” del 2012 non ha inciso sull’originario dettato della L. n. 89 del 2001, articolo 3, comma 1.
Il ricorso per regolamento di competenza e’ fondato e va accolto.
E’ fuor di dubbio che, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono da valutare unitariamente, in quanto finalisticamente costituenti un “unicum” (cfr. a tal specifico riguardo Cass. (ord.) 13.10.2016, n. 20697), in modo particolare in rapporto al termine di decadenza di sei mesi entro cui, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 4 e’ da proporre la domanda di equa riparazione.

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