Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 dicembre 2017, n. 55482. L’assunzione della carica di amministratore comporta sempre una minima verifica della contabilità, dei bilanci, delle ultime dichiarazioni dei rediti

L’assunzione della carica di amministratore comporta sempre una minima verifica della contabilità, dei bilanci, delle ultime dichiarazioni dei rediti: chiunque assuma la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55482
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso del 13 febbraio 2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del 16 luglio 2015 emessa dal Gup del Tribunale di Isernia, la quale ha ritenuto l’imputato responsabile per il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, perche’ in qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. dal 20 aprile 2009, non versava l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo di Euro 1.075.067, dovuta per il periodo di imposta 2008.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la tardiva notificazione del decreto di citazione all’imputato, che sarebbe stato avvisato solo qualche giorno prima del procedimento.
La circostanza renderebbe nullo il decreto di citazione a giudizio e di conseguenza la decisione resa dalla Corte d’appello.
2.2. – Con un secondo motivo, si contesta l’erronea applicazione della legge penale, dal momento che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la responsabilita’ penale dell’imputato in mancanza di prove a sostegno dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Premesso che l’importo dell’IVA evasa e’ il risultato dalla compensazione tra IVA a debito sulle cessioni effettuate e IVA a credito sugli acquisti effettuati, il ricorrente evidenzia che nell’anno 2008, gli acquisti della societa’ sarebbero corrisposti a un importo superiore ai dieci milioni di Euro, frutto di operazioni intracomunitarie con societa’ estere. In tali casi, troverebbe applicazione un obbligo di trasmissione mensile del modello INTRA-2, obbligo non rispettato dalla gestione precedente. Tale circostanza dimostrerebbe, secondo l’argomentazione difensiva, che l’evasione d’imposta sarebbe gia’ stata ampiamente pianificata dai proprietari della (OMISSIS) s.r.l. in un momento precedente alla cessione della societa’ al ricorrente, il quale, una volta subentrato, si sarebbe trovato nell’impossibilita’ di fare fronte all’obbligazione.
La sentenza impugnata sostiene che la contezza delle obbligazioni da parte dell’imputato, al momento dell’assunzione della carica di amministratore, si dimostri sufficiente ai fini del perfezionamento dell’elemento psicologico del reato; tuttavia, secondo il ricorrente, tale considerazione traviserebbe il profilo rappresentativo del dolo con quello volitivo, richiesto anch’esso quale criterio soggettivo di imputazione della fattispecie contestata.

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