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1. la L.Fall., articolo 15, comma 3, (come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31.12.2013) stabilisce che “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;
2. la Corte Costituzionale, intervenuta sul tema, ha statuito che “a differenza della disposizione di cui all’evocato articolo 145 c.p.c., esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure – il riformulato L.Fall., articolo 15 (come emerge dalla relazione di accompagnamento del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, il cui testo, in parte qua, non e’ stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone di coniugare quella stessa finalita’ di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerita’ e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. E, a tal fine appunto, prevede che il tribunale e’ esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo” (Corte Cost. 146/2016): infatti, con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, il legislatore ha inteso tutelare la specialita’ e la complessita’ degli interessi, segnando, cosi’, l’innegabile diversita’ tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex articolo 145 c.p.c.;
3. i motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente per le questioni trattate, sono pertanto manifestamente fondati, anche con riguardo al caso della societa’ cancellata: infatti, come ha gia’ avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimita’, “nel caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato, ai sensi della L.Fall., articolo 15, comma 3, – nel testo novellato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede” (Cass. 17946/2016);

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