Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4834. In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 , L. n. 689/1981, l’esimente dello stato di necessità

In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 , L. n. 689/1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre – in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 c.p. – che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale.

Ordinanza 1 marzo 2018, n. 4834
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22315/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA UTG di ANCONA, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2014 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Sanzionato per violazioni degli articoli 141, 146, e 148 C.d.S., commesse il (OMISSIS) (sorpasso di autovetture ferme ad un semaforo rosso, invasione dell’opposta corsia di marcia, violazione dello stesso semaforo rosso e velocita’ pericolosa in centro abitato), il Dr. (OMISSIS), medico veterinario, proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex articolo 22, invocando a sostegno l’esimente di aver agito per la necessita’ di provvedere a delle cure urgenti su di un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale” (v. pag. 2 del controricorso).

Il giudice di pace di Ancona accoglieva l’opposizione.

L’appello del Ministero dell’Interno e della Prefettura – U.T.G. di Ancona era respinto dal Tribunale di Ancona, con sentenza n. 304/14. Il giudice di secondo grado riteneva di uniformarsi a Cass. penale n. 25526/09, ed osservava che nel concetto di stato di necessita’ ai sensi dell’articolo 54 c.p., e’ inclusa ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile, e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) e’ sicuramente un bene patrimoniale. Infine, condannava la Prefettura alle spese e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., per aver sanzionato il veterinario (peraltro scortato nell’occasione dagli stessi agenti accertatori per arrivare a destinazione) per aver cercato di raggiungere al piu’ presto un proprio “paziente”.

2. – La cassazione di tale sentenza e’ chiesta dal Ministero dell’Interno e della Prefettura – U.T.G. di Ancona sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Su proposta d’accoglimento del consigliere relatore nominato ai sensi dell’articolo 377 c.p.c., il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

La parte controricorrente ha depositato memoria.

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