Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 marzo 2018, n. 4834. In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 , L. n. 689/1981, l’esimente dello stato di necessità

segue pagina antecedente
[…]

3. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardivita’ del ricorso.

In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’articolo 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’articolo 58 della medesima Legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. nn. 14267/15, 6784/12 e 6007/12).

Nella specie, depositata la sentenza impugnata il 18.2.2014, e non notificata, il ricorso e’ stato avviato alla notificazione il 1.10.2014, e dunque ampiamente entro l’anno dalla pubblicazione.

4. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 4 e articolo 54 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1, poiche’, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, lo stato di necessita’ sussiste solo qualora l’agente e’ proteso a salvare se stesso o altri da un danno grave alla persona, non al patrimonio. Il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 96 c.p.c., sia perche’ l’opponente era stato sanzionato per le plurime violazioni al C.d.S. e non gia’ per aver cercato di raggiungere un “paziente”, sia perche’ la circostanza che gli agenti avessero scortato il (OMISSIS) nell’accompagnarlo a destinazione e’ del tutto irrilevante ai fini del giudizio.

4. – Il primo motivo e’ fondato.

Il Tribunale, infatti, ha erroneamente supposto di applicare il principio desumibile da Cass. penale n. 25526/09, mentre, in realta’, tale sentenza ha applicato l’esimente non dell’articolo 54 c.p. (stato di necessita’) ma dell’articolo 52 c.p. (legittima difesa) in relazione all’uccisione, in periodo di divieto di caccia, di una volpe che si era altre volte introdotta nel pollaio in proprieta’ all’imputato, facendo razzia di polli e galline, e aggredendo la moglie dello stesso (da notare, poi, che le sentenze penali nn. 1963/98 e 8820/06, citate nella motivazione di detto precedente per ampliare il concetto penalistico di necessita’, ma non l’esimente in se’ dell’articolo 54 c.p., si riferivano a loro volta al ben diverso concetto di necessita’ di cui all’articolo 638 c.p.).

Tanto chiarito, va osservato che:

a) la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che l’esclusione della responsabilita’ per violazioni amministrative derivante da “stato di necessita’”, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, articolo 4, postula, in applicazione degli articoli 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive (Cass. nn. 18099/05, 17479/05 e 4710/99);

b) in tema d’infrazioni amministrative lo stato di necessita’, contemplato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 4, come causa di esclusione della responsabilita’, e’ ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti nell’articolo 54 c.p., incluso il “pericolo attuale di un danno grave alla persona” (Cass. nn. 3961/89, 5877/04 e 14384/05);

e che infine e nello specifico:

c) in una fattispecie del tutto analoga a quella in oggetto questa Corte ha ritenuto che l’esimente dell’articolo 54 c.p., non sia invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale (Cass. n. 14515/09, la quale ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell’irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l’eccesso di velocita’, aveva escluso l’applicabilita’ dell’esimente in relazione al trasporto d’urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).

4.1. – Ne’ hanno pregio alcuno le argomentazioni difensive di parte controricorrente – su cui si insiste in specie nella memoria – secondo cui, ove pure si escludesse l’esimente dello stato di necessita’, nel caso in esame sarebbero ad ogni modo applicabili l’articolo 5 c.p. e articolo 59 c.p., comma 4, essendo il soggetto agente incorso in un errore scusabile, “determinato perfino dall’appoggio degli Agenti della Polstrada” (v. pagg. 11 del controricorso e 1 della memoria); ovvero la diversa “esimente dell’adempimento di un dovere o di un ordine della P.A.” (v. pagg. 14 del controricorso e 2 della memoria).

Quanto all’articolo 5 c.p., e’ sufficiente ricordare che e’ scusabile solo l’ignoranza inevitabile della legge (giusta la pronuncia manipolativa di Corte cost. n. 364/88); inevitabilita’ che non puo’ neppure ipotizzarsi in chi, ponendosi alla guida ed essendo in possesso della relativa abilitazione, non puo’ permettersi di non conoscere la corretta interpretazione delle regole che vi presiedono.

Per nulla pertinenti al caso di specie, poi, l’articolo 51 c.p. e articolo 59 c.p., u.c..

Il primo perche’ il dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale, quel dovere potendosi adempiere senza violare necessariamente queste ultime norme; ne’ si puo’ attribuire, per le ragioni gia’ esposte, alcun rilievo allo stato di necessita’ malamente supposto dal giudice di merito.

Il secondo, in quanto si riferisce all’errore sul fatto e non all’errore sul divieto, mentre nel caso di specie il supporre di essere esonerato dal rispetto delle norme del codice della strada per prestare la propria opera urgente esprime, appunto, la fallace opinione che l’una o l’altra delle scriminanti invocate potesse essere applicata anche nel caso prospettato. E dunque esprime un errore sulla portata delle norme, non sulla realta’ dei fatti concreti cosi’ come l’agente li ha percepiti.

Non senza aggiungere, infine, che la Polstrada non ha ordinato alcunche’ al (OMISSIS) e che l’averlo scortato a destinazione dopo averlo dapprima fermato a causa delle infrazioni commesse (v. la ricostruzione dell’accaduto sottintesa a pag. 2 della sentenza impugnata e meglio esplicitata a pag. 2 dello stesso controricorso) costituisce, per di piu’, un post factum, come tale privo di qualsivoglia incidenza su violazioni amministrative gia’ poste in essere.

5. – L’accoglimento del suddetto mezzo d’annullamento assorbe ovviamente l’esame del secondo motivo di ricorso, per l’effetto espansivo interno di cui all’articolo 336 c.p.c., comma 1.

6. – La sentenza impugnata va dunque cassata e decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata l’opposizione proposta da (OMISSIS).

7. – La pur relativa novita’ della fattispecie costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, in base all’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da (OMISSIS) e compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *